Cassazione Penale, Sentenza n. 914/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 per omesso versamento di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali per complessivi Euro 27.827,04 relative a mensilità corrisposte dal novembre 2012 al dicembre 2013. I motivi sostenevano: 1) violazione del diritto di difesa per il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza al fine di utilizzare la rottamazione-ter e procedere al pagamento che avrebbe estinto il reato; 2) illegittimità del diniego della sospensione condizionale della pena; 3) vizio di motivazione per non aver considerato la crisi aziendale, l'errato computo del periodo contestato (14 mesi invece dell'anno solare) con possibile mancato superamento della soglia di punibilità, e la mancanza dell'elemento soggettivo del reato; 4) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato, osservando che alcune mensilità non versate ricadevano in periodi distinti (es. novembre 2012 e dicembre 2013) e che non era stato verificato il superamento della soglia di punibilità; inoltre alcune condotte si erano estinte per prescrizione prima della sentenza d'appello. Tenuto conto dell'estinzione per prescrizione dei reati (tra il 16/09/2020 e il 16/10/2021), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
decreto legge n. 463 del 1983, art. 2, comma 1-bis
Norma che punisce l'omesso versamento di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali; la fattispecie è quella contestata all'imputato.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma richiamata a fini procedurali: il ricorso è stato trattato ai sensi di questa disposizione che disciplina modalità speciali di trattazione (procedura accelerata/semplificata) in Cassazione.
art. 131-bis cod. pen.
Norma relativa alla sospensione condizionale della pena; evocata nel ricorso come motivo di doglianza per il negato beneficio, ma la decisione definitiva è stata influenzata dall'estinzione per prescrizione, quindi l'art. 131-bis non è risultato determinante nel provvedimento di annullamento.
regole sulla prescrizione (normativa codicistica e giurisprudenza in tema di decorrenza e interruzione della prescrizione)
La Corte ha applicato i criteri di calcolo della prescrizione per verificare che le condotte contestate si erano estinte tra il 16/09/2020 e il 16/10/2021; in ragione di ciò ha annullato la sentenza senza rinvio.
Massime di principio
- Prima di confermare una condanna per omessi versamenti contributivi bisogna verificare con precisione il periodo temporale delle condotte contestate: mensilità ricadenti fuori dall'anno solare possono incidere sul superamento della soglia di punibilità.
- Se esistono possibilità concrete di estinzione del debito tributario (es. definizione agevolata o pagamento tramite rottamazione-ter), va valutata la richiesta di rinvio per permettere l'esecuzione dell'atto estintivo, poiché l'eventuale estinzione può incidere sulla rilevanza penale della condotta.
- Il calcolo della prescrizione è determinante: il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando i reati sono già estinti per prescrizione, rendendo irrilevanti altri profili sostanziali o processuali.
- Richieste di sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 131-bis vanno valutate secondo i requisiti di legge, ma non prevalgono se nel frattempo il reato è estinto per prescrizione.
- La verifica dell'elemento soggettivo del reato (dolo o colpa) è essenziale; testimonianze che possono dimostrare l'assenza di percezione di retribuzione o circostanze attenuanti devono essere adeguatamente esaminate nel giudizio di merito, e possono influire sulla qualificazione della condotta.
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