Cassazione Penale, Sentenza n. 4337/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per i reati aggravati di minaccia e lesioni volontarie; dedotta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale risarcitoria
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato alcuna situazione di incapacità economica a sopportare l'onere del pagamento risarcitorio; secondo la giurisprudenza prevalente, il giudice di merito non è tenuto ad accertare d'ufficio le condizioni economiche dell'imputato quando la parte non allega elementi che ne facciano dubitare la capacità di adempiere. Il contrasto interpretativo con precedenti più datati non è rilevante nella fattispecie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 20 ottobre 2022; il Pubblico Ministero aveva richiesto la declaratoria di inammissibilità
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa nell'esercizio del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (più recente)
"nel caso di sospensione condizionale subordinata all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata" (cfr. Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022 e altre pronunce citate)
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo il quale l'onere di allegazione circa l'incapacità economica grava sull'imputato; in mancanza di tale allegazione o di elementi emergenti dagli atti, l'omessa motivazione dei giudici di merito sul punto non integra vizio idoneo a rendere ammissibile il ricorso.
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una provvisionale, il giudice non è obbligato ad accertare d'ufficio la capacità economica dell'imputato salvo che emergano elementi che facciano dubitare tale capacità.
- La parte che intende contestare la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento deve specificamente allegare e, se possibile, documentare la propria incapacità economica a sopportare l'onere (reddito, patrimoni, spese improcrastinabili, ecc.).
- L'omessa motivazione dei giudici di merito sulla capacità economica del condannato non costituisce di per sé vizio rimediabile se il ricorrente non ha prodotto o indicato elementi contrari in grado di metterla in dubbio.
- In presenza di contrasto di giurisprudenza, la sua rilevanza dipende dall'incidenza fattuale: se il ricorrente non prospetta elementi di fatto utili, il richiamo a divergenze interpretative non è sufficiente ad evitare l'inammissibilità.
- Chi propone impugnazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (es. contributo alla Cassa delle Ammende) qualora il ricorso sia dichiarato manifestamente inammissibile o infondato per colpa nella scelta dei motivi.
- Prassi difensiva consigliata: introdurre da subito elementi documentali sulle condizioni economiche se si intende contestare la subordinazione al pagamento; chiedere al giudice di merito, se necessario, una valutazione sommaria delle condizioni economiche o misure alternative (rateizzazione, garanzie, misure non patrimoniali).
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