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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14327/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di personale già alle dipendenze del soppresso Istituto per il Commercio Estero (ICE) alle dipendenze del Ministero dello Sviluppo Economico, in applicazione della disciplina del trasferimento prevista dal d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 112/2010 e, per i criteri di computo dell'assegno ad personam, dell'art. 14, comma 26 octies, del d.l. n. 98/2011. I dipendenti sostenevano che, nel calcolo del trattamento economico di provenienza utile a determinare l'assegno ad personam riassorbibile, dovessero essere incluse alcune voci accessorie ritenute fisse e continuative, in particolare il c.d. "trattamento migliorativo dei servizi"; lamentavano inoltre una diversa questione relativa ad un assegno ad personam non riassorbibile e pensionabile per taluni dipendenti assunti prima dell'1/1/1998, ma nel giudizio di cassazione la questione decisa riguarda solo l'inclusione del trattamento migliorativo dei servizi. La Corte d'appello aveva ritenuto tale voce fissa e continuativa e aveva condannato le amministrazioni al pagamento delle differenze retributive. Le amministrazioni ricorrevano per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del c.c.n.l. EPNE 2006-2009, dell'art. 14, commi 26 septies e 26 octies, del d.l. n. 98/2011 e degli artt. 30 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale qualificato erroneamente il trattamento migliorativo dei servizi come voce fissa e continuativa, nonostante la sua natura premiale e variabile; (2) violazione dell'art. 14, comma 26 octies, del d.l. n. 98/2011, per avere quantificato la voce sulla base dell'importo indicato nel ricorso introduttivo anziché su quanto concretamente percepito da ciascun dipendente al momento del trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il "trattamento migliorativo dei servizi" è un emolumento incentivante, collegato a obiettivi e risultati, dipendente dallo stanziamento del fondo, dalla valutazione annuale e dalla presenza in servizio, quindi privo dei requisiti di certezza nell'an e nel quantum richiesti per l'inclusione tra le voci fisse e continuative del trattamento economico di provenienza. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva incluso tale voce nel calcolo dell'assegno ad personam e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda dei dipendenti volta a includere detta voce nella determinazione dell'assegno. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei controricorrenti, con compensazione nei rapporti con gli intimati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 25 c.c.n.l. EPNE 2006-2009

    "Al fine del miglioramento dei servizi..."

    la voce disciplinata dalla norma ha natura incentivante, è collegata a progetti, obiettivi e risultati, e non integra un emolumento fisso e continuativo

  • art. 14, comma 26 septies, d.l. n. 98/2011

    richiamato insieme al comma 26 octies come parte del quadro normativo del trasferimento e della conservazione del trattamento economico

  • art. 14, comma 26 octies, d.l. n. 98/2011

    consente di computare, ai fini dell'assegno ad personam, solo le voci del trattamento economico di provenienza che siano fisse e continuative; esclude le voci variabili o aleatorie

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti nel quadro del trasferimento del personale tra amministrazioni

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina del trattamento economico del personale pubblico

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio

  • art. 150 c.p.c.

    richiamato in tema di notificazione per pubblici proclami, ritenuta tempestiva nel caso concreto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'assenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo decisorio, ma implicato dal tema del riparto dell'onere di allegazione e prova della spettanza e della quantificazione delle voci retributive

Massime di principio

  • Ai fini della conservazione del trattamento economico in caso di passaggio tra amministrazioni, possono essere computate nell'assegno ad personam solo le voci che abbiano natura certa, fissa e continuativa; restano escluse le componenti premiali o accessorie variabili, dipendenti da obiettivi, valutazioni o disponibilità di fondi.
  • La qualifica di una voce retributiva come accessoria non è decisiva da sola: occorre verificare se essa sia stabilmente dovuta nel suo ammontare e nella sua spettanza oppure se sia soggetta a condizioni, stanziamenti e verifiche periodiche, che ne escludono la fissità e continuità.
  • Gli emolumenti incentivanti collegati al miglioramento dei servizi e alla produttività, quando attribuiti in base a progetti, risultati e performance, non rientrano nel trattamento economico di provenienza utile per il calcolo dell'assegno ad personam se il loro importo è variabile e non predeterminato.
  • Se la questione di diritto è completamente definita e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpiego pubblico?Ricorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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