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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3603/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Il ricorrente lamentava: 1) mutamento della fattispecie contestata rispetto all'ordinanza del GIP, sostenendo che l'originaria imputazione lo indicava con funzioni di direzione e coordinamento nel cosiddetto "cartello Rinaldi-Reale-Formicola" mentre il Tribunale avrebbe riformulato l'addebito qualificandolo come mera partecipazione al clan Rinaldi; 2) insufficienza e incoerenza della motivazione rispetto all'attribuzione del ruolo direttivo; 3) carenza dei gravi indizi a carico per la qualificazione come capo/promotore; 4) assenza delle esigenze cautelari richieste per la custodia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione: il Tribunale del riesame non ha alterato il fatto ma ha letto l'imputazione provvisoria in modo coerente con l'intera prospettazione accusatoria, ricomprendendo le condotte attribuite a Grassia nel quadro del "gruppo Rinaldi" anche alla luce dell'alleanza tra i clan. I precedenti condanne, le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e altri elementi investigativi hanno fornito indizi gravi e compatibili con un ruolo di vertice; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e ha escluso l'esistenza di elementi idonei a superarla.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    art. 416-bis, comma 2, cod. pen.

    La condotta contestata è stata qualificata come partecipazione a un'associazione mafiosa; la Corte accetta la qualificazione alla luce degli elementi che descrivono l'attività criminale del gruppo e i ruoli degli affiliati.

  • art. 275 c.p.p. (presunzioni cautelari)

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicata la duplice presunzione relativa alle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 416-bis: spetta al ricorrente fornire elementi per superarla e nel caso non sono stati forniti elementi idonei.

  • art. 292 c.p.p. (contenuto dell'ordinanza cautelare e motivazione)

    art. 292, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha censurato la motivazione ai sensi di questa norma (presunta discordanza tra imputazione e valutazione del riesame), ma la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse coerente e non vi fosse mutamento del fatto.

  • art. 94 c.p.p. (spese e adempimenti)

    Norma richiamata per gli adempimenti connessi alla condanna alle spese processuali e agli ulteriori adempimenti di cancelleria.

Massime di principio

  • La qualificazione dei fatti in sede di riesame non è automaticamente mutamento della fattispecie se la lettura è coerente con la complessiva imputazione provvisoria e con le stesse fonti d'indagine; è lecito circoscrivere e precisare l'ambito di applicazione dell'addebito alla luce degli elementi raccolti.
  • Nei procedimenti per associazione di tipo mafioso, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i precedenti condanne e le ordinanze cautelari pregresse possono costituire elementi idonei a fondare i gravi indizi di colpevolezza e il ruolo dell'imputato.
  • Definizioni come "braccio destro" possono essere interpretate come indicazioni di responsabilità apicali se coerenti con le condotte concrete attribuite all'imputato; la qualificazione del ruolo dipende dalla lettura complessiva delle condotte e delle fonti.
  • La duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pesa fortemente nelle misure cautelari per reati di mafia: spetta all'indagato fornire elementi concreti per dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari, altrimenti la misura è giustificata.
  • La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito sui gravi indizi se la motivazione del riesame è logica e coerente; la sindacabilità in sede di legittimità è limitata a vizi di diritto o palese illogicità/mancanza di motivazione.

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