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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05903/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino tunisino, sbarcato a Lampedusa a seguito di un'operazione di soccorso in mare, aveva ricevuto un decreto di respingimento con contestuale trattenimento presso un CPR. In sede di convalida davanti al Giudice di pace aveva dichiarato di non avere ricevuto alcuna informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. Il Giudice di pace aveva comunque convalidato il trattenimento richiamando genericamente i presupposti degli artt. 13 e 14 del T.U. immigrazione. Con unico motivo di ricorso per cassazione l'interessato ha denunciato violazione di legge, deducendo la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto e del conseguente trattenimento per mancato assolvimento dell'obbligo informativo previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 286/1998 e dall'art. 8 della direttiva 2013/32/UE. Ha sostenuto che il foglio notizie non attestava alcuna informativa, orale o scritta, e che la mera sottoscrizione dell'atto, anche con traduzione, non prova la concreta e comprensibile comunicazione del diritto di chiedere asilo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la motivazione del Giudice di pace era stereotipata e non aveva verificato se fosse stato effettivamente assolto l'obbligo di informare lo straniero, presso il punto di crisi, sulla procedura di protezione internazionale, sul ricollocamento e sul rimpatrio volontario assistito. Ha interpretato l'art. 10-ter T.U. immigrazione nel senso che l'informativa deve essere completa ed effettiva e deve precedere qualsiasi valutazione sull'eventuale manifestazione di volontà di chiedere asilo. Ha inoltre ribadito che, in sede di convalida del trattenimento, il giudice deve rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo quando emergano elementi in tal senso. Decidendo nel merito, la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, perché il trattenimento non era stato validamente prorogato nei termini e non poteva più esserlo a termini scaduti. Quanto alle spese, non ha disposto una regolazione, richiamando il patrocinio a spese dello Stato e le regole speciali applicabili.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con l'obbligo informativo e la disciplina dell'ingresso e del trattenimento dello straniero.

  • art. 10-ter d.lgs. 286/1998

    "è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito"

    Impone un'informativa completa ed effettiva ai soggetti condotti nei punti di crisi dopo soccorso in mare o rintraccio alla frontiera; l'obbligo sussiste anche se lo straniero non abbia manifestato subito la volontà di chiedere asilo.

  • art. 8 direttiva 2013/32/UE

    È evocato come fonte sovranazionale a sostegno dell'obbligo di informazione sulla protezione internazionale.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    Richiamato nel decreto di convalida come base del respingimento/espulsione, ma la Corte osserva che la motivazione del giudice di pace non affronta il profilo dell'informativa e della legittimità del presupposto.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    Norma sulla base della quale è disposto e convalidato il trattenimento; il giudice deve verificare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto.

  • art. 117 Cost.

    Utilizzato come parametro di interpretazione conforme alla giurisprudenza CEDU dell'art. 10-ter T.U. immigrazione.

  • art. 5, par. 1, CEDU

    Richiamato per affermare che la detenzione a fini di espulsione è legittima solo se la procedura è regolare.

  • art. 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE

    Inserito nel richiamo alla giurisprudenza unionale sulla necessità di un controllo giudiziale rigoroso del trattenimento.

  • art. 9, commi 3 e 5, direttiva 2013/33/UE

    Richiamato con le altre fonti UE per affermare il dovere del giudice di verificare d'ufficio la legalità del trattenimento.

  • art. 28, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 604/2013

    Concorre al quadro normativo che impone il controllo giurisdizionale sulla legittimità della privazione della libertà.

  • artt. 6 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Evocati a sostegno dell'interpretazione che richiede un controllo giurisdizionale effettivo sulla legalità del trattenimento.

  • artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Prevedono l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Individua il giudice competente a liquidare i compensi nelle ipotesi di cassazione senza rinvio o giudizio definito in Cassazione.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Esclude che la condanna alle spese in favore dello Stato operi quando soccombente è un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi a trattenimento di stranieri condotti nei punti di crisi, l'obbligo informativo sulla protezione internazionale deve essere concreto, completo e documentato; la mera formula standardizzata nel provvedimento o la semplice sottoscrizione del foglio notizie non sono sufficienti se non risultano tempi, modalità, lingua e presenza di interprete o mediatore.
  • Il giudice della convalida del trattenimento deve verificare anche incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto quando essa sia dedotta o emerga dagli atti, perché la legalità della privazione della libertà richiede una procedura conforme al diritto interno, convenzionale e unionale.
  • La mancata preventiva informazione circa il diritto di chiedere protezione internazionale impedisce di attribuire rilievo decisivo a dichiarazioni di silenzio o a formulazioni ambigue dello straniero, poiché la rinuncia o la mancata richiesta devono essere precedute da un'informazione effettivamente comprensibile.
  • In materia di patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida del trattenimento, l'ammissione opera ex lege e la richiesta di distrazione delle spese non equivale a rinuncia implicita al beneficio; la liquidazione segue le regole speciali del d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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