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Sentenza

Sentenza n. 523/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, pubblicata il 31.05.2025.

Giustizia amministrativa202501634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, relativa al pagamento della Carta Docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a percepire la Carta Docenti per le annualità indicate nella pronuncia. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio reale ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione spontanea. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva effettuato il pagamento, precisando tuttavia che l'ottemperanza era intervenuta solo dopo la notifica del ricorso, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuto pagamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere, non essendovi più un'utilità concreta da conseguire mediante l'ottemperanza. Ha tuttavia condannato il Ministero al rimborso delle spese del giudizio, ritenendo giustificata la regolazione a carico dell'Amministrazione in quanto l'esecuzione della sentenza era intervenuta soltanto dopo la proposizione e la notifica del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario. Il giudizio di ottemperanza era stato attivato per l'esecuzione solo parziale della sentenza, riferita a una pluralità di docenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente la pronuncia azionata e viene meno l'utilità concreta della domanda, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione della sentenza non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: se l'adempimento interviene soltanto dopo la proposizione e la notifica del ricorso, la regolazione delle spese può essere posta a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza che riguarda una pluralità di destinatari, la liquidazione delle spese può tenere conto del fatto che l'azione individuale abbia avuto ad oggetto soltanto l'esecuzione parziale della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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