Sentenza n. 7970/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a. della nota prot. 42714 del 23/10/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificata in pari data, con la quale è stata rigettata l’istanza prot. 18007 del 26/07/2021 di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse della ricorrente; per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’annullamento della nota di rigetto in quanto illegittima; per la condanna dell’amministrazione resistente ad annullare la nota impugnata in quanto illegittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo spagnolo relativo alla formazione per l’insegnamento di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della direttiva 2013/55/UE, dell’art. 45 TFUE e della libertà di stabilimento, violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del Consiglio di Stato, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, nonché violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 517/1977. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà, manifesta illogicità, ingiustizia manifesta e omessa considerazione di eventuali misure compensative. Il Ministero aveva negato il riconoscimento rilevando che il titolo spagnolo non era abilitante, non era un titolo ufficiale riconosciuto dallo Stato spagnolo e non corrispondeva ai titoli richiesti in Spagna per l’insegnamento di sostegno. In via subordinata, l’Amministrazione aveva comunque effettuato una comparazione tra il percorso spagnolo e quello italiano previsto per la specializzazione sul sostegno dal D.M. 30 settembre 2011, ravvisando differenze incolmabili quanto alla distinzione tra sostegno educativo e sostegno didattico, ai laboratori diversificati per grado scolastico, al tirocinio, ai crediti formativi e alle modalità di svolgimento in presenza o online/blended.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il diniego nella parte relativa al sostegno per la scuola dell’infanzia, osservando che la valutazione ministeriale si fondava su rilievi generali e formali e non considerava adeguatamente la documentazione prodotta, dalla quale risultavano un corso di 1500 ore, 1200 ore di formazione teorica, 300 ore di formazione pratica e una significativa sovrapposizione tra le materie studiate in Spagna e quelle previste dal percorso italiano. Il giudice ha inoltre ritenuto illegittima l’omessa valutazione di misure compensative, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio: l’assenza di un titolo abilitativo o l’esistenza di differenze sostanziali tra i percorsi non costituiscono una barriera automatica al riconoscimento, imponendo all’Amministrazione una valutazione comparativa effettiva delle competenze e, ove necessario, l’individuazione di misure idonee a colmare le lacune formative. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente alla scuola dell’infanzia, con obbligo del Ministero di riesaminare l’istanza anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Quanto alla scuola primaria, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché nelle more la ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento del relativo titolo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 direttiva 2013/55/UE
La disposizione è richiamata quale parametro per la valutazione del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro.
art. 45 TFUE
La libertà di circolazione dei lavoratori impone, nei casi non rientranti nella direttiva 2005/36, di considerare l’insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze pertinenti mediante un confronto con le conoscenze e qualifiche richieste nello Stato ospitante.
art. 49 TFUE
La libertà di stabilimento rileva, nei casi non disciplinati dalla direttiva 2005/36, quale fondamento dell’obbligo di effettuare una valutazione comparativa delle competenze professionali.
artt. 2 e 7 l. 517/1977
Sono richiamati in relazione alla funzione dell’insegnante di sostegno quale docente di classe incaricato di favorire l’integrazione e realizzare interventi individualizzati.
D.M. 30 settembre 2011
Costituisce il parametro nazionale per il confronto tra la formazione estera e il percorso italiano di specializzazione sul sostegno, inclusi insegnamenti, laboratori, tirocinio e crediti formativi.
Allegato B al D.M. 30 settembre 2011
Individua gli insegnamenti del percorso italiano di specializzazione; la loro significativa sovrapposizione con le materie del corso estero deve essere considerata nella valutazione comparativa.
Allegato C al D.M. 30 settembre 2011
È richiamato con riguardo alle modalità di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio.
Massime di principio
- Quando una domanda di accesso a una professione regolamentata è fondata su titoli e competenze conseguiti in altro Stato membro e la fattispecie non rientra nell’ambito della direttiva 2005/36, le autorità nazionali devono esaminare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- Gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato ospitante di riconoscere automaticamente un titolo che non sia rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro di origine; tuttavia, tale titolo può e deve essere considerato nell’ambito della valutazione comparativa delle competenze complessivamente possedute dall’interessato.
- Il carattere non abilitante o non ufficiale del titolo estero non può giustificare, di per sé, il rigetto automatico della domanda quando l’Amministrazione deve comunque verificare le competenze effettivamente acquisite attraverso l’intero percorso formativo e l’esperienza professionale.
- La valutazione comparativa di un titolo estero deve essere concreta e sostanziale e non può fondarsi esclusivamente su rilievi generali o formali circa la denominazione del corso, la mancanza di determinati requisiti tipici del percorso nazionale o le modalità di svolgimento della formazione, senza un esame adeguato dei contenuti, della durata e della formazione pratica documentata.
- Quando la comparazione evidenzia una corrispondenza parziale o differenze anche sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l’Amministrazione deve valutare la possibilità di imporre misure compensative, quali formazione, tirocinio o laboratori integrativi, anziché rigettare automaticamente la domanda.
- Se, nelle more del giudizio, l’Amministrazione riconosce il titolo per uno dei gradi scolastici controversi, la domanda relativa a quel grado diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; il giudizio può invece proseguire per le parti ancora lesive.
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