Sentenza n. 5864/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento: a) dell'Ordinanza REG. PART. N° 77 del 24.04.2023 notificata in data 26.04.2023 del Dirigente del Comune di Giugliano in Campania dr. Euterpio, con la quale si ordina <<di cessare, ad horas, l'attività insalubre di produzioni macchinari elettromedicali esercitata nei locali ubicati alla Zona ASI c/o P.co Sirio B14 in Giugliano in Campania per mancanza di titolo abilitativo valido ed efficace per l'esercizio dell'attività, in violazione al disposto normativo di cui all'art. 217 del RD 1265/34…>> b) di ogni altro atto preordinato, collegato, conseguente e/o comunque connesso ed, in particolare, il verbale di accertamento n. 17/PC/23 di cui a nota prot. n. 188/pc/2022 del 17.03.23 acquisita al prot del Comune di Giugliano in data 27.03.2023 al n. 39386/2023 redatto dagli operatori del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Giugliano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale del 24 aprile 2023 che disponeva la cessazione immediata dell’attività di produzione di macchinari elettromedicali, ritenuta insalubre e priva di valido titolo abilitativo, nonché il verbale di accertamento della polizia municipale presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società, che svolgeva attività di sviluppo e produzione di dispositivi elettromedicali, tra cui defibrillatori, nei locali siti nella Zona ASI, presso il Parco Sirio B14, ha impugnato l’ordinanza comunale che le aveva imposto di cessare ad horas l’attività ai sensi dell’art. 217 del r.d. 1265/1934. Con il primo motivo ha dedotto l’incompetenza del dirigente comunale, sostenendo che il potere di adottare i provvedimenti previsti dalla norma spetta in via esclusiva al Sindaco. Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, ha contestato l’immediata chiusura senza la previa prescrizione di misure o cautele tecniche idonee a eliminare o ridurre il pericolo, nonché la carenza di istruttoria e motivazione, poiché l’ordinanza si basava sul solo verbale della polizia municipale, senza approfondimenti tecnici di organi specializzati né una descrizione della tipologia di pericolo per la salute pubblica; ha inoltre dedotto violazione dei principi di leale collaborazione, proporzionalità e precauzione, illogicità e contraddittorietà. Con il quarto motivo ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo: ai sensi dell’art. 217 del r.d. 1265/1934, il potere di adottare i provvedimenti riguardanti le lavorazioni insalubri appartiene al Sindaco quale autorità sanitaria locale, sicché l’ordinanza adottata dal dirigente è illegittima per incompetenza. Ha accolto anche il secondo e il terzo motivo: l’inibizione dell’attività deve essere preceduta, salvo che ciò sia motivatamente impossibile, dalla prescrizione di misure e cautele tecniche idonee a eliminare o ridurre entro limiti tollerabili l’inconveniente; la chiusura immediata, senza tale passaggio graduale, è sproporzionata. Inoltre, la sola relazione della polizia municipale non forniva l’istruttoria tecnica specialistica necessaria per accertare il rischio sanitario, né consentiva di ricostruire i presupposti di pericolo e le ragioni della decisione, con conseguente carenza istruttoria e motivazionale. Ha respinto il quarto motivo: l’urgenza dell’intervento giustificava l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso è stato accolto e gli atti impugnati annullati. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 217 r.d. 1265/1934
La richiamata giurisprudenza conferma che il provvedimento ai sensi dell’art. 217 del RD 1265/34 appartiene alla competenza esclusiva del Sindaco, che la esercita quale autorità sanitaria locale (Cons. Stato, 6.12.2022, n. 10681).
Il potere di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 217 in materia di attività insalubri spetta al Sindaco quale autorità sanitaria locale; l’adozione da parte di un dirigente comunale determina l’illegittimità dell’atto per incompetenza.
artt. 216 e 217 r.d. 1265/1934
Orbene, l’atto impugnato si basa solo sul verbale di accertamento della Polizia municipale, che tuttavia non è dotata delle attribuzioni specialistiche necessarie per il controllo nel settore sanitario, le quali sono necessarie in ragione delle valutazioni complesse di natura prettamente tecnica su cui il provvedimento impugnato avrebbe dovuto basarsi.
I provvedimenti relativi alle industrie insalubri richiedono un’istruttoria congrua e seria, adeguata alla complessità tecnica delle valutazioni sanitarie; il solo verbale della polizia municipale non è sufficiente quando mancano le competenze specialistiche necessarie ad accertare il rischio.
art. 217 r.d. 1265/1934
Orbene, con il provvedimento impugnato è stato ordinato direttamente la chiusura immediata dell’attività di impresa svolta dalla ricorrente, senza preventivamente ordinare alla società ricorrente di presentare adeguate proposte per eliminare l’asserito pericolo alla sanità pubblica. Risulta violato così il principio di proporzionalità, che impone, ove non motivatamente impossibile, di privilegiare misure graduali e progressive, e che vieta all’Amministrazione di adoperare atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in modo non proporzionato all’interesse pubblico.
L’inibizione dell’attività insalubre deve essere preceduta, ove non sia motivatamente impossibile, da misure e cautele tecniche meno restrittive, dirette a eliminare o ridurre il pericolo; la cessazione immediata senza tale passaggio viola il principio di proporzionalità.
Massime di principio
- I provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 217 del r.d. 1265/1934 per fronteggiare i rischi derivanti da attività insalubri spettano alla competenza esclusiva del Sindaco quale autorità sanitaria locale; un’ordinanza adottata dal dirigente comunale è illegittima per incompetenza.
- L’inibizione di un’attività insalubre deve essere preceduta, ove non sia motivatamente impossibile, dalla prescrizione di idonee misure e cautele tecniche dirette a eliminare l’inconveniente o a ridurlo entro limiti tollerabili; la chiusura immediata senza un percorso graduale e proporzionato è illegittima.
- L’esercizio dei poteri previsti dagli artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934 richiede un’istruttoria congrua e seria, supportata dagli accertamenti tecnici specialistici necessari a dimostrare gli inconvenienti igienici e i presupposti del pericolo per la salute pubblica; un verbale di polizia municipale privo di approfondimento tecnico non è sufficiente quando la valutazione richiede competenze sanitarie specialistiche.
- La motivazione del provvedimento in materia di attività insalubri deve rendere riconoscibili i presupposti di fatto del pericolo e il percorso logico seguito dall’amministrazione; la carenza dell’istruttoria tecnica può comportare anche il difetto di motivazione.
- L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è giustificata quando il provvedimento sia adottato per fronteggiare una situazione urgente.
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