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Sentenza

Sentenza n. 5829/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202604197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego espresso del 20 maggio 2026 all’istanza di accesso civico e accesso civico generalizzato alle graduatorie degli assegni di cura 2021, 2022 e 2023 e ai relativi scorrimenti e aggiornamenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego opposto alla richiesta, presentata il 22 aprile 2026 secondo l’epigrafe (mentre la motivazione indica il 18 marzo 2026), di ottenere le determine di approvazione delle graduatorie degli assegni di cura per gli anni 2021, 2022 e 2023 e i relativi scorrimenti e aggiornamenti. Ha dedotto difetto di istruttoria e violazione dell’art. 97 Cost., della trasparenza, degli artt. 5, commi 1 e 2, e 5-bis del d.lgs. 33/2013, sostenendo che le graduatorie, anche con dati oscurati, non fossero state pubblicate; ha contestato l’irrilevanza del richiamo dell’Azienda a un precedente giudizio del 2024 e ha negato che i documenti fossero già stati trasmessi o fossero reperibili online. Ha inoltre denunciato l’illogicità del diniego, rilevando che graduatorie di anni successivi risultavano pubblicate. L’Azienda ha eccepito l’inammissibilità delle censure relative all’accesso civico, sostenendo che fosse stata presentata soltanto un’istanza di accesso civico generalizzato; nel merito ha affermato che i documenti erano già stati forniti in precedenza o erano disponibili nella sezione Amministrazione trasparente e ha qualificato le richieste come ridondanti e pretestuose.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: dagli atti risultavano due richieste di identico contenuto, una di accesso civico generalizzato e una presentata sul modulo dell’Azienda che, pur denominato impropriamente, richiamava l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e integrava quindi una richiesta di accesso civico. Ha accertato che le graduatorie richieste non erano state né trasmesse alla ricorrente né pubblicate sul sito; il link indicato dall’Azienda non le rendeva reperibili. Ha pertanto ritenuto inconferenti le affermazioni secondo cui i documenti fossero già in possesso della ricorrente o disponibili online, e ha escluso che l’istanza fosse pretestuosa o massiva: riguardava documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria e non comportava un carico di lavoro irragionevole. Il ricorso è stato accolto e l’Azienda è stata ordinata a trasmettere le graduatorie 2021, 2022 e 2023, con aggiornamenti e scorrimenti, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Spese a carico dell’Azienda, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge, con rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013

    Conseguentemente, innanzi alla violazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di pubblicazione della predetta documentazione, la ricorrente ha inoltrato istanza di accesso civico – tramite il modulo a tal fine messo a disposizione dall’Amministrazione medesima e che fa riferimento all’art. 5, co.1, d.lgs. 33/2013, riguardante l’accesso civico – rispetto alla quel l’ASPS aveva l’obbligo di rispondere mettendo a disposizione gli atti richiesti, secondo le modalità di cui al co. 6 del predetto art. 5.

    L’accesso civico consente a chiunque di ottenere documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria quando l’amministrazione non li abbia pubblicati; l’amministrazione deve rispondere mettendo a disposizione gli atti richiesti.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

    Con riferimento a dati per cui, invece, non vige tale obbligo, la normativa prevede, comunque, il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nei limiti di cui all’art. 5 bis, del d.lgs. 33/2013.

    L’accesso civico generalizzato riguarda dati e documenti detenuti dall’amministrazione per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione, nei limiti stabiliti dall’art. 5-bis.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013

    Conseguentemente, innanzi alla violazione da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di pubblicazione della predetta documentazione, la ricorrente ha inoltrato istanza di accesso civico – tramite il modulo a tal fine messo a disposizione dall’Amministrazione medesima e che fa riferimento all’art. 5, co.1, d.lgs. 33/2013, riguardante l’accesso civico – rispetto alla quel l’ASPS aveva l’obbligo di rispondere mettendo a disposizione gli atti richiesti, secondo le modalità di cui al co. 6 del predetto art. 5.

    Quando l’istanza di accesso civico riguarda documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione deve renderli disponibili secondo le modalità previste dal comma 6.

  • art. 5-bis d.lgs. 33/2013

    Con riferimento a dati per cui, invece, non vige tale obbligo, la normativa prevede, comunque, il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nei limiti di cui all’art. 5 bis, del d.lgs. 33/2013.

    I limiti dell’accesso civico generalizzato sono quelli posti a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti individuati dall’art. 5-bis.

Massime di principio

  • I modelli di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato coesistono e sono autonomi: ciascuno opera nel proprio ambito, secondo i propri presupposti, limiti ed eccezioni, senza assorbimento automatico degli altri.
  • La qualificazione di un’istanza di accesso deve essere ricavata dal suo contenuto e dai riferimenti normativi effettivamente richiamati, non dalla sola denominazione del modulo; il riferimento al regime dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 può qualificare la richiesta come accesso civico anche se il modulo reca un’intitolazione impropria.
  • Quando i documenti richiesti sono soggetti a pubblicazione obbligatoria e non risultano pubblicati né già messi a disposizione del richiedente, l’amministrazione deve rispondere all’istanza di accesso civico rendendo disponibili i documenti secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. 33/2013.
  • Una richiesta non è pretestuosa o massiva per il solo fatto di riguardare documenti già richiesti in precedenza: occorre considerare se siano stati effettivamente forniti o resi reperibili e se l’adempimento imponga un carico irragionevole per l’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoObblighi di pubblicazione e trasparenza
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicità

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