Sentenza n. 3723/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1949/2025 del Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Milano n. 1949/2025, limitatamente al pagamento delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiarie del titolo)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2022/23-2024/25 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.030,00 per spese processuali, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il Ministero ha eseguito la sentenza quanto alle somme relative alla carta docente, ma non quanto alle spese legali. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento di euro 1.030,00 oltre accessori, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'an o il quantum del credito né ha fornito indicazioni sull'esecuzione. Le ricorrenti hanno inoltre richiesto spese generali, IVA e CPA fino all'importo complessivo di euro 1.314,99, somme non comprese nel titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente all'obbligazione relativa al beneficio della carta docente, poiché il Ministero vi aveva dato esecuzione nelle more. Ha invece accolto il ricorso di ottemperanza quanto alle spese legali, accertando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, dell'importo riconosciuto. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente euro 1.030,00 in favore del procuratore antistatario entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha escluso le ulteriori somme richieste a titolo di spese generali, IVA e CPA, perché non riconosciute dalla sentenza oggetto di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, con facoltà di delega, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice accerta l'inottemperanza e impartisce le prescrizioni necessarie per l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute in esecuzione di una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione; decorso tale termine, l'inadempimento può essere fatto valere in sede di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È richiamato quale fondamento del beneficio economico della carta elettronica, rispetto al quale il Ministero ha provveduto nelle more del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti della pubblica amministrazione, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a una somma non contestata nell'an e nel quantum integra inottemperanza.
- La sopravvenuta esecuzione parziale del titolo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente all'obbligazione adempiuta, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto per le obbligazioni rimaste ineseguite.
- Il giudice dell'ottemperanza deve mantenersi entro i limiti oggettivi del titolo esecutivo: non possono essere ordinate somme ulteriori, quali accessori o maggiorazioni, se non risultano riconosciute nella sentenza da eseguire.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva a spese dell'amministrazione inadempiente.
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