Sentenza n. 8058/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento a) del decreto del Direttore del Dipartimento Ufficio Governo sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 13 dicembre 2022, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 1); b) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ora trasposto in sede giurisdizionale presso il Tar Lazio, Roma, Sez. III-Quater, rubricato al numero di R.G. 1068/2023); c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento provinciale di quantificazione della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento della Provincia Autonoma di Bolzano che le imponeva il pagamento della quota di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché, ove occorrente, dei decreti ministeriali, dell'accordo Stato-Regioni e della circolare ministeriale posti a fondamento della quantificazione. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere versato, il 3 gennaio 2026, il 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti provinciali, avvalendosi del meccanismo previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. Ha quindi rappresentato che il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giudiziaria connessa al relativo obbligo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando espressamente l'esito come diverso dalla cessazione della materia del contendere. Il versamento della quota ridotta del 25 per cento ha infatti consentito alla società di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito: non l'eliminazione dei provvedimenti impugnati senza pagamento, ma l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta. Inoltre, l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 preclude, dopo l'integrale versamento, ogni ulteriore azione giurisdizionale relativa agli importi degli anni 2015-2018, facendo venir meno l'interesse alla decisione di merito. Il giudice ha ritenuto sufficiente l'affermazione non contestata della ricorrente, anche se non tutte le amministrazioni resistenti avevano depositato la documentazione loro richiesta. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento; tale sopravvenienza determina l'improcedibilità dei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali
Il TAR distingue la cessazione della materia del contendere dall'improcedibilità: nel caso concreto ha ritenuto applicabile la seconda, poiché il pagamento ridotto ha attribuito un bene della vita diverso da quello perseguito con la domanda di annullamento.
Massime di principio
- Il versamento integrale, da parte di un'azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta prevista dalla legge per gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento.
- Quando una sopravvenienza normativa e fattuale estingue l'obbligazione oggetto del provvedimento impugnato e preclude ulteriori azioni giudiziarie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenienza che consente al ricorrente di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con l'azione di annullamento non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere, potendo comportare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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