Sentenza n. 263/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Comunale datata 8 maggio 2023, n. 340, avente ad oggetto “approvazione progetto definitivo/esecutivo di Nuova Costruzione Asilo Nido Via Celestino V”, allegati inclusi; - della determinazione del 9 maggio 2023, n. 856 (ad oggetto: “determinazione a contrarre”), allegati inclusi; - della determinazione del 10 maggio 2023, n. 869 (ad oggetto “approvazione della lettera d'invito e dei moduli fac simile relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di nuova costruzione asilo nido Celestino V – Via della Fornace Bizzarri”), allegati inclusi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione comunale di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, determinazione a contrarre e determinazione di approvazione della lettera d'invito per la procedura negoziata relativa alla costruzione di un asilo nido
Esito
Favorevole al resistente (comune e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti adottati dal Comune di Pescara per la realizzazione di un nuovo asilo nido finanziato nell'ambito del PNRR, sostenendo che fossero stati adottati in violazione o elusione della precedente sentenza del TAR Abruzzo n. 114 del 9 marzo 2023, che aveva annullato la delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento. In particolare, hanno dedotto che l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1176 del 5 maggio 2023, con cui era stata sospesa l'esecutività della sentenza di primo grado, avesse perso efficacia ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, poiché l'udienza di merito era stata fissata oltre trenta giorni dal deposito dell'ordinanza. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'improcedibilità del ricorso; successivamente ha evidenziato che la sentenza presupposta del TAR era stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8237 dell'8 settembre 2023. I ricorrenti, con memoria del 10 aprile 2026, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il Collegio ha precisato che il ricorso non era un giudizio di ottemperanza, nonostante l'indicazione contenuta nell'epigrafe, ma un'azione di annullamento degli atti comunali. Tuttavia, ha ritenuto precluso l'esame del merito dalla dichiarazione espressa dei ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse. Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente può disporre dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla l. 5 agosto 2022, n. 108
La questione, richiamata dai ricorrenti e già esaminata in sede cautelare, riguardava l'applicazione del rito accelerato per le controversie relative a interventi finanziati dal PNRR e la possibile perdita di efficacia della misura cautelare in mancanza di fissazione tempestiva dell'udienza di merito; il Collegio non ha deciso tale questione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La norma costituisce la base della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, preclude l'esame del merito e impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, salvo la presenza di repliche o diverse richieste delle altre parti.
- Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente dispone dell'azione e il giudice non può sostituirsi d'ufficio alla parte nella valutazione della persistenza dell'interesse a ricorrere.
- La qualificazione processuale della domanda dipende dal suo effettivo contenuto: un ricorso volto all'annullamento di atti amministrativi non diventa un giudizio di ottemperanza per la sola indicazione errata dell'azione nell'epigrafe.
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