Regolamento (UE) 2016/1014
Regolamento (UE) 2016/1014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga il periodo di applicazione di alcune esenzioni prudenziali previste per i negoziatori per conto proprio di merci nel regolamento (UE) n. 575/2013. La proroga è motivata dal fatto che il riesame del trattamento prudenziale delle imprese di investimento non è ancora stato completato e che l'eventuale nuova disciplina interverrà presumibilmente dopo il 31 dicembre 2017. La misura evita che la cessazione dell'esenzione comporti automaticamente l'applicazione dei requisiti su grandi esposizioni e fondi propri prima che il legislatore abbia definito una scelta regolatoria espressa e motivata.
Proroga fino al 31 dicembre 2020 delle esenzioni prudenziali previste per i negoziatori per conto proprio di merci ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la prestazione di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE, e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE, ossia ai cosiddetti negoziatori per conto proprio di merci. L'intervento riguarda il regime prudenziale dell'UE in materia di grandi esposizioni e fondi propri disciplinato dal regolamento (UE) n. 575/2013. Le esenzioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, oppure, se anteriore, fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche legislative adottate ai sensi delle clausole di revisione previste dal medesimo regolamento.
Proroga delle esenzioni prudenziali per i negoziatori per conto proprio di merci
Il regolamento (UE) 2016/1014 interviene sul regolamento (UE) n. 575/2013 per prorogare il regime di esenzione applicabile ai negoziatori per conto proprio di merci. La misura nasce nel contesto del riesame, ancora in corso, del trattamento prudenziale delle imprese di investimento, che comprende anche tali operatori, e tiene conto del fatto che una nuova disciplina legislativa non sarebbe verosimilmente disponibile prima della scadenza originariamente prevista.
Contesto e finalità
Nei considerando si evidenzia che, in base al regime vigente, alla scadenza del 31 dicembre 2017 i negoziatori per conto proprio di merci sarebbero stati assoggettati ai requisiti in materia di grandi esposizioni e fondi propri. Secondo il legislatore dell'Unione, ciò avrebbe potuto imporre un aumento significativo del capitale regolamentare necessario per continuare l'attività e, quindi, un incremento dei costi operativi. Si afferma inoltre che la decisione di sottoporre tali soggetti ai requisiti prudenziali non dovrebbe derivare automaticamente dalla scadenza dell'esenzione, ma dovrebbe essere fondata sulle conclusioni del riesame e recepita espressamente nella normativa.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'intervento riguarda le imprese di investimento la cui attività principale consista esclusivamente nella prestazione di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari indicati nei punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE, e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE. Si tratta, in sostanza, dei cosiddetti negoziatori per conto proprio di merci.
Modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento modifica due disposizioni del regolamento prudenziale bancario e delle imprese di investimento:
- l'articolo 493, paragrafo 1, secondo periodo, per quanto riguarda l'esenzione in materia di grandi esposizioni;
- l'articolo 498, paragrafo 1, secondo comma, per quanto riguarda l'esenzione connessa ai requisiti prudenziali applicabili alle imprese di investimento.
Per entrambe le disposizioni, la nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2020, salvo che prima di tale data entrino in vigore modifiche legislative adottate secondo le procedure previste dallo stesso regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga dell'esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci
L'articolo 493, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è modificato prevedendo che l'esenzione in materia di grandi esposizioni resti valida fino al 31 dicembre 2020, oppure, se precedente, fino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche adottate ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo.
Proroga dell'esenzione collegata ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento
L'articolo 498, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 è modificato stabilendo che l'esenzione si applichi fino al 31 dicembre 2020, oppure, se precedente, fino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche adottate ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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