Sentenza del 14/12/2016 n. 25675 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per il pagamento dell'IRAP relativa al 2003, sostenendo l'inesistenza del presupposto impositivo per mancanza di autonoma organizzazione. Ha inoltre dedotto che l'indicazione dell'IRAP nella dichiarazione era stata determinata dal software ufficiale e che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente ritenuto sufficiente la dichiarazione, senza esaminare nel merito l'effettiva sussistenza dell'obbligo tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendo errata la decisione della Commissione tributaria regionale. La cartella emessa mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis non è una mera richiesta di pagamento: quando costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale viene esercitata, può essere impugnata anche per contestare nel merito la sussistenza del presupposto d'imposta. Inoltre, la dichiarazione fiscale è una dichiarazione di scienza, non un atto negoziale o il titolo dell'obbligazione tributaria, e può essere emendata o contestata anche in giudizio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'esistenza dei presupposti IRAP e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
controllo automatizzato delle dichiarazioni
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può costituire il primo atto impositivo nei confronti del contribuente e, in tal caso, può essere impugnata anche per contestare il merito della pretesa fiscale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
La cartella di pagamento è impugnabile quando rappresenta il primo atto con cui la pretesa tributaria viene fatta valere; il contribuente può dedurre anche l'insussistenza del presupposto d'imposta.
Principi giurisprudenziali sulle dichiarazioni fiscali
Le dichiarazioni fiscali sono dichiarazioni di scienza e non costituiscono, di per sé, titolo dell'obbligazione tributaria. Se contengono errori di fatto o di diritto, possono essere emendate o ritrattate quando determinano un'imposizione maggiore di quella prevista dalla legge.
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
Per l'assoggettamento all'IRAP del lavoratore autonomo è necessario verificare concretamente la sussistenza di un'autonoma organizzazione; la Corte di rinvio dovrà accertare tale presupposto nel caso specifico.
Massime di principio
- Una cartella emessa ex art. 36-bis può essere impugnata nel merito quando non è preceduta da un distinto atto di accertamento: il contribuente può contestare direttamente l'esistenza del tributo o del relativo presupposto.
- Il fatto che un'imposta sia stata indicata nella dichiarazione non rende automaticamente dovuta la somma e non impedisce al contribuente di dimostrare successivamente l'errore o l'inesistenza dell'obbligazione tributaria.
- Non è necessario pagare preventivamente l'imposta per poter contestare la cartella; la tutela giurisdizionale non è subordinata al cosiddetto solve et repete.
- Quando il giudice tributario si limita a rilevare l'importo dichiarato senza esaminare la sussistenza del presupposto d'imposta, omette una valutazione decisiva e viola le regole sull'impugnabilità della cartella.
- In casi analoghi, il contribuente deve contestare tempestivamente la cartella e documentare concretamente l'assenza del presupposto impositivo, mentre il giudice deve esaminare il merito della contestazione.
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