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Sentenza

Sentenza n. 1035/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 53 in data 16 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202502298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 53 del 16 gennaio 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva condannato il Ministero a emettere la Carta del Docente con accredito di euro 1.500, oltre accessori, e a corrispondere euro 1.150,94 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, con riflessi sul trattamento pensionistico e di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali. Nel corso del giudizio il TAR ha richiesto l'integrazione della prova della notificazione telematica della sentenza all'Amministrazione; la ricorrente ha prodotto la busta digitale richiesta. Successivamente ha dichiarato che la sentenza era stata eseguita e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo documentata l'intervenuta esecuzione della sentenza nel corso del giudizio e quindi il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa azionata. Ha posto le spese processuali a carico dell'Amministrazione, applicando il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 800, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale azionato e la pretesa del ricorrente risulta quindi soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Se l'adempimento dell'Amministrazione interviene dopo la notificazione del ricorso e determina la cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, anche quando il giudizio presenti particolare semplicità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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