Corte di giustizia, Sentenza C-477/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2023. — ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti contro TR e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 3, lettera a) – Nozione di “percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri” – Trasporti stradali effettuali a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare – Percorso di linea che non supera i 50 chilometri – Inapplicabilità del regolamento n. 561/2006 – Veicoli adibiti a uso misto – Articolo 4, lettere e) e j) – Nozioni di “altre mansioni” e di “tempo di guida” – Articolo 6, paragrafi 3 e 5 – Periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive – Periodo trascorso alla guida di un veicolo escluso dall’ambito di applicazione di tale regolamento. — Causa C-477/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione italiana chiedeva come applicare il regolamento n. 561/2006 ai conducenti di un’impresa di trasporto pubblico locale che effettuano servizi regolari sia entro sia oltre i 50 km. La Corte ha chiarito che la soglia dei 50 km si riferisce all’itinerario di linea stabilito dall’impresa e non alla percorrenza giornaliera complessiva del singolo autista. Ha inoltre precisato che il tetto di 90 ore in due settimane riguarda solo il tempo di guida e non anche le altre mansioni.
Interpretazione del regolamento (CE) n. 561/2006: nozione di percorso di linea non superiore a 50 km e calcolo del periodo di guida bisettimanale dei conducenti di autobus in servizio regolare.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 debba intendersi riferito all’itinerario stabilito per il servizio regolare di linea e non al chilometraggio effettivamente percorso dal singolo autista o al raggio massimo rispetto al punto di partenza; se, in presenza di uso misto di veicoli impiegati sia su linee entro i 50 km sia su linee oltre i 50 km, l’esclusione dall’ambito del regolamento valga solo per i servizi entro soglia o estenda l’applicazione del regolamento all’intera attività dell’impresa; e se, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 3, il "periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive" comprenda solo il tempo di guida o anche le altre mansioni svolte dal conducente.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, ai fini dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, il "percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri" coincide con l’itinerario determinato del servizio regolare di linea, non superiore a tale distanza, e non con i chilometri effettivamente percorsi dal conducente nel turno o con un criterio di raggio. Ne deriva che l’esclusione dall’ambito del regolamento opera solo per i servizi su linee fino a 50 km e non si estende a tutta l’attività dell’impresa per il solo fatto che alcuni veicoli siano talora impiegati anche su linee più lunghe. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 3, impone di computare soltanto il tempo di guida effettivo, escludendo le altre mansioni svolte dal conducente, anche se rientranti nell’orario di lavoro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 3, lettera a), regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 4, lettere e), h), j), k), n) e q), regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 6, paragrafi 3 e 5, regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 15, regolamento (CE) n. 561/2006
- Regolamento (UE) n. 165/2014
- Regolamento (CE) n. 1073/2009
- Articolo 2, punto 2, regolamento (CE) n. 1073/2009
- Direttiva 2002/15/CE
- Articolo 3, lettera a), punto 1, direttiva 2002/15/CE
Interpretazione del regolamento n. 561/2006 nel trasporto regolare di passeggeri
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra ARST SpA, impresa di trasporto pubblico locale, e alcuni suoi conducenti. Il nodo centrale è l’applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 ai servizi regolari di autobus, con particolare riguardo alla soglia dei 50 km prevista dall’articolo 3, lettera a), e al calcolo del periodo di guida su due settimane di cui all’articolo 6, paragrafo 3.
Fatti e procedimento principale
I conducenti avevano chiesto un indennizzo e/o un compenso per ore di riposo non godute e per il superamento del limite massimo di guida bisettimanale, deducendo la violazione del regolamento n. 561/2006. ARST sosteneva invece che il regolamento non fosse applicabile ai casi coperti dall’esclusione di cui all’articolo 3, lettera a), poiché i suoi servizi regolari prevedevano linee che, in alcuni casi, non superavano i 50 km.
Il Tribunale di Oristano aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Cagliari aveva poi confermato in larga parte la decisione, interpretando la nozione di "percorso" in senso ampio. Investita del ricorso, la Corte di cassazione ha chiesto chiarimenti su due profili: la nozione di "percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri" e il significato del "periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive".
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 561/2006, specialmente gli articoli 1, 2, paragrafo 1, lettera b), 3, lettera a), 4, lettere e), h), j), k), n) e q), 6, paragrafi 3 e 5, e 15;
- il regolamento (CE) n. 1073/2009, articolo 2, punto 2, per la definizione di servizi regolari;
- il regolamento (UE) n. 165/2014, richiamato per la registrazione del tempo di guida;
- la direttiva 2002/15/CE, articolo 3, lettera a), punto 1, per la nozione di orario di lavoro dei lavoratori mobili;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Prima questione: significato di "percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri"
La Corte osserva che la nozione non è definita dal regolamento n. 561/2006 e che l’articolo 3, lettera a), non rinvia al diritto nazionale. Deve quindi essere interpretata secondo il significato usuale, il contesto e la finalità della disposizione.
Sul piano letterale, la Corte ritiene che "percorso" e "linea" indichino un itinerario concreto, determinato, tra un punto di partenza e un punto di arrivo, eventualmente con fermate intermedie prestabilite. La disposizione non si riferisce alla distanza complessiva effettivamente percorsa dal conducente nel turno, né alla distanza massima rispetto al punto di partenza.
Sul piano sistematico, il rinvio alla nozione di "servizi regolari" dell’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 1073/2009 conferma che ciò che conta è l’itinerario determinato del servizio, non la somma dei chilometri percorsi in una giornata di lavoro.
La Corte conclude dunque che l’esclusione dell’articolo 3, lettera a), vale per i servizi regolari su itinerari non superiori a 50 km, anche se lo stesso conducente copre più di un itinerario nella stessa giornata e con lo stesso veicolo.
Uso misto dei veicoli e ambito di applicazione del regolamento
La Corte affronta poi l’ipotesi in cui l’impresa utilizzi veicoli adibiti prevalentemente a linee sotto i 50 km ma occasionalmente anche a linee superiori. Richiamando il carattere derogatorio dell’esclusione dell’articolo 3, lettera a), e la necessità di interpretarla restrittivamente, la Corte esclude che un uso misto possa estendere l’applicazione del regolamento all’intera attività dell’impresa.
Il regolamento si applica solo ai trasporti effettivamente svolti su percorsi superiori a 50 km; i servizi sotto soglia restano esclusi. La Corte richiama anche l’articolo 15 del regolamento e il considerando 24, precisando che gli Stati membri devono comunque adottare norme nazionali adeguate per tali conducenti, nel rispetto anche della direttiva 2002/15.
Seconda questione: calcolo del periodo di guida complessivamente accumulato in due settimane
La Corte chiarisce che l’articolo 6, paragrafo 3, nella sua formulazione corretta e nelle altre versioni linguistiche, si riferisce al "tempo di guida". Le nozioni di "tempo di guida" e di "periodo di guida" riguardano entrambe il tempo trascorso alla guida, mentre le "altre mansioni" costituiscono attività diverse dalla guida, incluse nell’orario di lavoro ai sensi della direttiva 2002/15.
L’articolo 6, paragrafo 5, impone di registrare come "altre mansioni" anche i periodi di guida svolti su veicoli impiegati in operazioni commerciali fuori dall’ambito di applicazione del regolamento. Tuttavia, tali periodi non possono essere sommati al fine di verificare il rispetto del limite di 90 ore in due settimane previsto dall’articolo 6, paragrafo 3.
In altre parole, per il tetto bisettimanale rileva soltanto la guida svolta nell’ambito del regolamento n. 561/2006; includere la guida su veicoli esclusi dall’ambito del regolamento significherebbe estendere indirettamente la disciplina a trasporti espressamente esclusi.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la nozione di "percorso [di linea che] non supera i 50 chilometri" coincide con l’itinerario determinato, non superiore a 50 km, del servizio regolare di trasporto passeggeri;
- il regolamento n. 561/2006 non si estende all’intera attività di un’impresa che utilizzi in modo misto veicoli per linee sotto e sopra i 50 km;
- il periodo di guida complessivamente accumulato in due settimane comprende solo il tempo di guida, non le altre mansioni.
Principi di rilievo pratico
Per gli operatori del trasporto pubblico e per i consulenti del lavoro e fiscali, la sentenza è rilevante perché distingue nettamente:
- la linea di servizio, che determina l’esclusione o meno dall’ambito del regolamento;
- il singolo turno del conducente, che non può trasformare in applicabile l’intero servizio solo perché comprende più tratte;
- il tempo di guida, che è l’unico parametro per il limite di 90 ore in due settimane;
- le altre mansioni, che rilevano come orario di lavoro, ma non nel calcolo del limite di guida previsto dal regolamento n. 561/2006.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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