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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29790/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento davanti al Tribunale di Verona, gli enti istanti avevano chiesto di costituirsi parti civili nel processo a carico di un imputato per maltrattamento di animali. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta ritenendo che gli enti non avessero sedi distaccate nel territorio veronese e non avessero documentato recenti iniziative sul territorio. Con il ricorso per cassazione gli enti hanno dedotto l'abnormità del provvedimento, sostenendo che il giudice avrebbe illegittimamente valorizzato il criterio del radicamento territoriale; hanno inoltre denunciato errore di diritto, invocando un precedente di legittimità che avrebbe ammesso la costituzione di un'associazione, anche non riconosciuta, con domanda risarcitoria iure proprio, senza richiedere il radicamento nel territorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che l'ordinanza che ammette o esclude la parte civile, in mancanza di una specifica previsione normativa e non avendo contenuto decisorio, non è autonomamente impugnabile. La doglianza sull'asserita erroneità del criterio del radicamento territoriale attiene al merito della motivazione e non integra un vizio di abnormità, che richiede invece una singolare deviazione strutturale o funzionale del provvedimento rispetto al sistema. Ne è seguito il rigetto in rito con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 544-ter c.p.

    norma incriminatrice del reato oggetto del procedimento principale; la sentenza non ne approfondisce gli elementi, poiché decide solo sull'impugnabilità dell'ordinanza sulla parte civile

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

  • art. 12 c.p.p.

    richiamato solo indirettamente nella parte in cui si afferma che l'ordinanza di esclusione della parte civile non è autonomamente impugnabile, salvo abnormità; il riferimento normativo espresso nel testo è assente

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per escludere che la declaratoria di inammissibilità debba essere accompagnata da una valutazione di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • L'ordinanza che ammette o esclude la costituzione di parte civile, in assenza di una espressa previsione di impugnabilità, non è autonomamente ricorribile per cassazione perché priva di contenuto decisorio sul merito della pretesa civile.
  • Il vizio di abnormità è configurabile solo quando il provvedimento presenti una radicale e singolare deviazione strutturale o funzionale dal sistema processuale, tale da collocarsi in posizione extra ordinem; non basta che la motivazione sia ritenuta erronea o discutibile.
  • Se la censura investe soltanto la motivazione dell'ordinanza di esclusione della parte civile, senza denunciare un difetto strutturale o funzionale del provvedimento, il ricorso è inammissibile.
  • La parte civile esclusa dall'ordinanza non resta priva di tutela sostanziale, potendo far valere in altra sede la propria pretesa risarcitoria; ciò esclude che il provvedimento determini uno stallo processuale idoneo a renderlo abnorme.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non risulta assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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