Sentenza n. 1412/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione del provvedimento di revoca di nulla osta al lavoro subordinato – codice pratica -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano in data 26.11.2025 e notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e contestuale rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano ha revocato il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e respinto la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l'insussistenza dei presupposti della revoca e il mancato rilascio del permesso. In sede di convocazione presso lo Sportello Unico si era presentato soltanto il lavoratore, depositando una visura dalla quale risultava la cessazione, dal 10 maggio 2024, dell'attività della società che aveva presentato la richiesta di assunzione. Per tale ragione non era stato possibile sottoscrivere il contratto di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, del d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata adottata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo infondate le censure. La cessazione dell'attività dell'impresa e la conseguente indisponibilità del datore di lavoro a sottoscrivere il contratto di soggiorno fanno venir meno il presupposto del nulla osta, funzionale all'instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che ha presentato la domanda. È stato inoltre escluso il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione: secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, l'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 presuppone che un rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato e successivamente interrotto. Il permesso può essere riconosciuto eccezionalmente quando il rapporto, correttamente instaurato, cessi per causa non imputabile al lavoratore, oppure quando una causa di forza maggiore impedisca l'assunzione. Il ricorrente non ha allegato né provato una simile causa; la mera cessazione dell'attività dell'impresa è stata ritenuta riconducibile a una scelta imprenditoriale e non costituisce, di per sé, forza maggiore. Le spese sono state compensate in ragione della complessiva situazione di vita del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
decisione in forma semplificata adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando il contraddittorio è integro, le questioni sono esaustivamente trattate e sono decorsi i termini previsti.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998
non è stato possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
La sottoscrizione del contratto di soggiorno costituisce il presupposto collegato all'instaurazione del rapporto di lavoro per il quale è stato rilasciato il nulla osta.
art. 22 d.lgs. 286/1998
l'Amministrazione ha richiamato la previsione dell'art. 22 del d.lgs 1998 n. 286
Disciplina il lavoro subordinato dello straniero e, secondo il giudice, non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione quando il rapporto di lavoro non sia mai stato instaurato.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato
Il permesso per attesa occupazione presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato; non opera, salvo ipotesi eccezionali di forza maggiore, quando l'assunzione non sia mai avvenuta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è legittima quando, prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno, venga accertato che il datore di lavoro non è più disponibile o non è più in grado di procedere all'assunzione, poiché viene meno il presupposto funzionale del nulla osta: l'instaurazione del rapporto lavorativo con il datore richiedente.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, in via ordinaria, che un rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato e sia successivamente cessato; non è sufficiente che sia stato rilasciato un nulla osta destinato all'assunzione.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro può consentire eccezionalmente il rilascio di un permesso provvisorio per ricerca di occupazione solo quando l'assunzione sia stata impedita da una causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore, che deve essere allegata e documentata.
- La mera cessazione dell'attività dell'impresa datrice di lavoro non integra, di per sé, una causa di forza maggiore idonea a conservare il nulla osta o a fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione, quando sia riconducibile a una scelta imprenditoriale.
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