Ordinanza n. 1029/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - al Decreto Ingiuntivo n. 115/2011 reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sez. Distaccata di Piedimonte Matese il 06/07/2011, depositato in Cancelleria in pari data, dichiarato parzialmente esecutivo in corso di opposizione con ordinanza del 13/06/2012 e successivamente confermato con sentenza 2674/16 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 12/07/2016, depositata in Cancelleria il 15/07/2016, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 115/2011, confermato con sentenza passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nel 2011 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarato parzialmente esecutivo in corso di opposizione e successivamente confermato con sentenza del 2016 passata in giudicato. Nel corso del giudizio è emerso che il Comune resistente ha dichiarato il dissesto finanziario nel giugno 2025 e che, nel settembre 2025, è stato nominato un organo straordinario di liquidazione per la gestione dell'indebitamento pregresso e l'estinzione dei debiti dell'ente. Il TAR ha rilevato che il credito, sorto anteriormente alla dichiarazione di dissesto, rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. La questione da definire è quindi se il giudizio di ottemperanza sia procedibile, considerato il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali per i debiti ricompresi nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio, ma ha rilevato seri dubbi sulla procedibilità del ricorso. Ha ritenuto che il divieto di azioni esecutive individuali previsto per gli enti dissestati dall'art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 si estenda anche al giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione di una condanna al pagamento di somme, poiché l'ottemperanza costituisce una misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore. Poiché il credito deriva da un titolo giudiziale anteriore al dissesto, la sua soddisfazione deve avvenire nell'ambito della procedura concorsuale e mediante l'inserimento nella massa passiva formata dall'organo straordinario di liquidazione. Il giudicato non richiede ulteriore attività cognitiva per determinare il quantum dovuto. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione della procedibilità e ha fissato la prosecuzione alla camera di consiglio del 14 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 246 d.lgs. 267/2000
La dichiarazione di dissesto finanziario del Comune è stata adottata ai sensi di questa disposizione.
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese
Il divieto di esecuzione individuale comprende anche il giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di una condanna pecuniaria, quando il credito rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
art. 253 d.lgs. 267/2000
Attribuisce all'organo straordinario di liquidazione i poteri conferiti per la gestione dell'indebitamento pregresso e l'adozione dei provvedimenti necessari all'estinzione dei debiti dell'ente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per sottoporre alle parti, mediante assegnazione di un termine per memorie, la questione rilevata d'ufficio relativa alla procedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali nei confronti di un ente locale dichiarato dissestato, per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza diretto a conseguire coattivamente il pagamento di somme di denaro.
- I crediti derivanti da titoli giudiziali formatisi anteriormente alla dichiarazione di dissesto devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concorsuale mediante inserimento nella massa passiva, e non attraverso una forma individuale di esecuzione davanti al giudice amministrativo.
- Quando il giudicato contiene già tutti gli elementi necessari per determinare l'importo dovuto, l'inserimento del credito nella massa passiva non richiede un'ulteriore attività giurisdizionale cognitiva: il materiale adempimento deve svolgersi nella sede propria della procedura di liquidazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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