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Ordinanza

Ordinanza n. 226/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria finale del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Data Manager”, pubblicata dall'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno, in data 19 febbraio 2026, nella parte in cui si è proceduto alla erronea valutazione dei titoli e delle prove della ricorrente, escludendola dal novero dei vincitori; b) della connessa deliberazione n. 58 del 19 febbraio 2026 del D.G. della stessa A.O.U., ad oggetto “... Presa d'atto degli esiti della procedura concorsuale con contestuale approvazione della graduatoria di merito” e correlati allegati; c) dei verbali della Commissione relativi alla ammissione/esclusione al concorso, alla valutazione dei titoli e alla correzione delle prove scritte e di tutti i verbali, pareri emessi e/o espressi nel corso dell’intera procedura di gara; d1) della con nota AOURUGGI 0020348-2025 che l’U.O.C. G.R.U. il 22-07-2025 nel verificare gli atti concorsuali, ha esposto alla Commissione Esaminatrice osservazioni concernenti le modalità di attribuzione del punteggio della prova scritta, ravvisando la necessità di garantire la proporzionalità della valutazione con il limite massimo di 30 punti complessivi previsto dal D.P.R. n. 220/2001; d2) della nota prot. AOURUGGI—00020444-2025, con la quale la Commissione Esaminatrice il 23/07/2025 ha comunicato di non aver ravvisato violazioni della normativa di settore, rappresentando di aver operato nel rispetto della lex specialis di concorso che prevedeva esclusivamente come soglia minima di idoneità 21/30 e richiamando l'interlocuzione intercorsa con la U.O.S. competente; d3) della nota prot. AOURUGGI-0021575-2025, con la quale la U.O.C., all’esito dell’acquisizione di due pareri legali resi dall’Avv. A. Apicella il 22/07/2025 e il 25/07/2025, ha avviato il procedimento finalizzato alla rettifica e convalida della procedura con attribuzione alle prove scritte di ciascun candidato di punti 1 per ciascuna risposta esatta in luogo dei punti 2, al fine di ricondurre i punteggi entro i parametri di proporzionalità indicati dai citati pareri legali; d4) della nota prot. AOURUGGI-0003769-2026 del 22/01/2026 con la quale la Commissione Esaminatrice, in stretta e puntuale attuazione degli indirizzi giuridici e delle valutazioni comunicate dall’Amministrazione, ha trasmesso il verbale del 22/01/2026, con il quale ha ottemperato le richieste di cui alla citata nota prot. AOURUGGI-0001844-2026 del 13/01/2026, ivi compresi i relativi allegati;

Giustizia amministrativa202600725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e deliberazione di approvazione degli esiti del concorso pubblico per quattro posti di collaboratore tecnico professionale - Data Manager, unitamente agli atti della procedura e alle determinazioni di ricalcolo dei punteggi delle prove scritte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato la graduatoria finale, la deliberazione di approvazione, i verbali della commissione e gli atti con cui l'amministrazione aveva ricalcolato i punteggi delle prove scritte, contestando l'erronea valutazione dei titoli e delle prove e deducendo, in particolare, una prospettata manipolazione postuma dei criteri di valutazione. La ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione degli atti impugnati. Dal testo emerge che l'amministrazione aveva avviato un procedimento di rettifica e convalida della procedura, attribuendo un punto anziché due per ciascuna risposta esatta, allo scopo di ricondurre i punteggi al limite complessivo di 30 punti previsto dalla normativa richiamata.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, confermando il precedente decreto presidenziale monocratico di rigetto. Quanto al fumus boni iuris, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il giudice ha ritenuto che la prospettata manipolazione postuma dei criteri di valutazione non risultasse prima facie sussistente alla luce delle controdeduzioni dell'amministrazione. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto prevalente, nella comparazione degli interessi, l'interesse pubblico alla continuità dell'attività lavorativa svolta dall'attuale vincitore del concorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • d.P.R. n. 220/2001

    limite massimo di 30 punti complessivi previsto dal D.P.R. n. 220/2001

    La normativa è richiamata quale parametro per la proporzionalità dell'attribuzione dei punteggi della prova scritta.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la verifica della legittimità degli atti impugnati è svolta mediante delibazione sommaria e il giudice può escludere il fumus quando la censura prospettata non appaia prima facie sussistente alla luce delle controdeduzioni dell'amministrazione.
  • Il periculum in mora deve essere valutato attraverso la comparazione degli interessi contrapposti; in una controversia sulla graduatoria di un concorso pubblico, può prevalere l'interesse pubblico alla continuità dell'attività lavorativa dell'attuale vincitore rispetto all'interesse della candidata non vincitrice alla sospensione degli atti concorsuali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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