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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48651/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato ex art. 35 d.lgs. 28/08/2000 n. 274 dopo un'offerta risarcitoria di euro 1.000,00 formulata dalla Vittoria Assicurazioni. Il ricorso deduceva errata applicazione della norma e vizio di motivazione perché: l'offerta sarebbe stata tardiva (formulata in fase di costituzione delle parti, non prima dell'udienza di comparizione); l'offerta è stata fatta dal responsabile civile (assicuratore del proprietario del veicolo) e non dall'imputata né dalla sua compagnia, per cui la condotta riparatoria non sarebbe riconducibile alla Monetti; l'imputata non aveva personalmente posto in essere atti riparatori né chiesto un termine per provvedervi; non risultava che le conseguenze dannose e pericolose del reato fossero state eliminate; infine si deduceva che il giudice non aveva adeguatamente motivato sulla idoneità delle condotte risarcitorie a soddisfare esigenze di riprovazione e prevenzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero fondato. Ha ritenuto che l'art. 35 d.lgs. 274/2000 richieda: a) che le condotte risarcitorie/riparatorie provengano dall'imputato o siano comunque riconducibili a lui (es. pagamento effettuato dalla sua compagnia assicurativa); b) che siano state compiute prima dell'udienza di comparizione salvo che il giudice abbia disposto la sospensione a norma; c) che il giudice valuti la concreta idoneità di tali attività a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. Nel caso di specie non risultava che la Monetti avesse posto in essere né direttamente né indirettamente le condotte riparatorie (il pagamento era stato effettuato dalla compagnia che assicurava il proprietario, terzo estraneo), e la sentenza impugnata era inoltre carente nella motivazione circa l'eliminazione delle conseguenze del reato. Per questi motivi la sentenza del Giudice di Pace è stata annullata e il caso rinviato al Giudice di Pace di Verona, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35

    Quando l'imputato dimostra di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato... e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, il processo può essere definito con la declaratoria di estinzione del reato.

    La Corte interpreta la norma nel senso che sono richiesti cumulativamente: a) condotte riparatorie/riparative riconducibili all'imputato; b) loro realizzazione anteriormente all'udienza di comparizione (salvo sospensione concessa dal giudice); c) eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose e idoneità delle misure a soddisfare esigenze di riprovazione e prevenzione.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, comma 2, lett. e)

    Richiamata in relazione all'obbligatorietà della difesa tecnica in alcune ipotesi e al problema della conoscenza da parte dell'imputato delle possibilità deflative; la Corte ricorda che, sebbene l'assenza di avviso nel decreto non configuri sempre vizio, nell'udienza di comparizione deve essere assicurata informazione sulle soluzioni alternative.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 36, comma 2

    Norma richiamata per l'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero contro decisioni del giudice di pace; la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile.

  • Sez. U., sent. n. 33864 del 23/04/2015 (Sbaiz)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che l'operatività dell'art. 35 richiede sia il risarcimento che l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose e che le due condotte non sono alternative ma entrambe necessarie.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 206/2011; ord. n. 333/2005; ord. n. 11/2004

    Giurisprudenza costituzionale citata a supporto del principio che la mancata indicazione nel decreto di citazione dell'istituto estintivo non comporta necessariamente un vulnus nella preparazione della difesa, purché in udienza sia assicurata l'informazione sulle alternative e sia verificata la praticabilità di soluzioni deflative.

Massime di principio

  • Perché operi l'estinzione ex art. 35 d.lgs. 274/2000 è necessario che le riparazioni siano riconducibili all'imputato: pagamento da parte del suo assicuratore vale, mentre un pagamento effettuato da un terzo estraneo normalmente non attribuisce l'effetto estintivo all'imputato.
  • Le condotte risarcitorie devono essere realizzate prima dell'udienza di comparizione, salvo che l'imputato chieda e il giudice disponga la sospensione del processo per consentire di porle in essere.
  • Non è sufficiente il pagamento: il giudice deve motivare che le misure adottate hanno eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato e sono idonee a soddisfare esigenze di riprovazione e prevenzione.
  • Se l'imputato non è stato informato della possibilità di estinzione per riparazione, l'udienza di comparizione deve comunque fornire informazione completa sulle soluzioni alternative e il giudice deve verificare la praticabilità delle stesse.
  • Un'offerta risarcitoria tardiva o proveniente da soggetti non riconducibili all'imputato può essere insufficiente a fondare la declaratoria di estinzione; il giudice di merito deve valutare sia la tempestività sia la riconducibilità e l'efficacia delle condotte riparatorie.

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