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Direttiva 2018/740

Direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018L0740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2018/740 modifica la direttiva RoHS 2011/65/UE aggiornando, alla luce del progresso scientifico e tecnico, l’esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell’alluminio. La Commissione distingue tra piombo presente in modo non intenzionale per effetto del riciclaggio di rottami e piombo aggiunto intenzionalmente per migliorare la lavorabilità meccanica. Vengono così fissate nuove scadenze di esenzione differenziate per categorie di apparecchiature, con obbligo per gli Stati membri di recepimento entro il 30 giugno 2019 e applicazione dal 1° luglio 2019.

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare l’esenzione relativa all’uso del piombo come elemento di lega nell’alluminio.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri e, per effetto del rinvio alla direttiva 2011/65/UE, agli operatori del settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell’Unione. Incide specificamente sulle esenzioni dall’obbligo di restrizione del piombo nelle leghe di alluminio per le categorie di AEE da 1 a 7, 8, 9, 10 e 11, con una disciplina differenziata per i dispositivi medico-diagnostici in vitro e per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Non disciplina in via generale tutte le sostanze pericolose, ma solo la voce 6 b) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE.

Direttiva delegata (UE) 2018/740: aggiornamento dell’esenzione RoHS sul piombo nelle leghe di alluminio

La direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intervento, adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva RoHS, è motivato dall’evoluzione del mercato e delle conoscenze tecniche in materia di alternative senza piombo e di riciclo dei rottami di alluminio contenenti piombo.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo, salvo specifiche esenzioni. La Commissione osserva che l’esenzione precedente per il piombo come elemento di lega nell’alluminio era già stata concessa, ma che occorreva rivederne la formulazione distinguendo tra:

  • piombo introdotto intenzionalmente per migliorare la lavorabilità meccanica;
  • piombo presente non intenzionalmente a seguito del riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo.

La Commissione rileva inoltre che, mentre esistono materiali alternativi senza piombo, la loro praticabilità e affidabilità tecniche non sono ancora pienamente definite; al contempo, l’eliminazione del piombo presente nel flusso di riciclo dell’alluminio non è ancora tecnicamente possibile.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda esclusivamente la voce 6 b) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE e, quindi, l’esenzione relativa all’uso del piombo come elemento di lega nell’alluminio. Gli effetti concreti si differenziano per categorie di AEE:

  • categorie da 1 a 7 e categoria 10;
  • categoria 8 (dispositivi medico-diagnostici in vitro);
  • categoria 9 (strumenti di monitoraggio e controllo industriali);
  • categoria 11.

Contenuto della modifica all’allegato III

La nuova formulazione della voce 6 b) è articolata in tre ipotesi.

1. Regola generale per l’alluminio con fino allo 0,4 % di piombo in peso

L’esenzione riguarda il piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso. Le scadenze sono fissate come segue:

  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse da dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per la categoria 8, limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
  • 21 luglio 2024 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11.

2. Voce 6 b)-I: piombo derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo

Questa ipotesi copre l’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso quando il piombo deriva dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo. L’esenzione scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10.

3. Voce 6 b)-II: alluminio destinato alla lavorazione meccanica

Questa ipotesi riguarda il piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso. Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, l’esenzione scade il 18 maggio 2021.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

La direttiva, in quanto atto delegato, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni dal 1° luglio 2019;
  • includere un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per i produttori e gli importatori di AEE, la direttiva comporta una gestione differenziata delle esenzioni RoHS in funzione della categoria di prodotto e dell’origine del piombo nell’alluminio. In particolare, gli operatori dovranno verificare se il materiale rientra nella voce generale 6 b), nella sottovoce 6 b)-I o nella 6 b)-II, e monitorare le relative date di scadenza, poiché il venir meno dell’esenzione può incidere sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone la sostituzione della voce 6 b) dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, adeguando l’esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell’alluminio al progresso scientifico e tecnico.

Distinzione tra piombo da riciclo e piombo aggiunto intenzionalmente

Il considerando richiama la necessità di distinguere tra leghe in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente, ma deriva dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo, e leghe in cui il piombo è aggiunto per ottenere determinate proprietà. Tale distinzione giustifica esenzioni diverse e temporalmente limitate.

Nuove scadenze dell’esenzione per la voce 6 b)

Per il piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, l’esenzione scade il 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse da dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e controllo industriali; il 21 luglio 2023 per la categoria 8 (dispositivi medico-diagnostici in vitro); il 21 luglio 2024 per la categoria 9 (strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e per la categoria 11.

Esenzione specifica per piombo derivante da rottami riciclati

La nuova voce 6 b)-I riguarda il piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo. L’esenzione scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10.

Esenzione specifica per alluminio destinato alla lavorazione meccanica

La nuova voce 6 b)-II riguarda il piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso. Per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 l’esenzione scade il 18 maggio 2021.

Obblighi di recepimento degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° luglio 2019. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Comunicazione alla Commissione e destinatari

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichericiclaggioprodotti industriali

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