Direttiva 2018/741
Direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2018/741 modifica la direttiva RoHS 2011/65/UE aggiornando al progresso scientifico e tecnico l'esenzione relativa al piombo come elemento di lega nel rame. La Commissione constata che, per alcune categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le alternative non sono ancora scientificamente o tecnicamente praticabili, e proroga quindi l'esenzione con scadenze differenziate per categoria. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2019 e applicarle dal 1o luglio 2019.
Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per prorogare e modulare l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame fino al 4 % in peso.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell'obbligo di recepimento e, sul piano sostanziale, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE, con particolare riguardo all'esenzione dall'obbligo generale di assenza di piombo nelle leghe di rame. L'intervento riguarda la voce 6 c) dell'allegato III della direttiva RoHS e distingue per categorie di AEE: categorie da 1 a 7 e categoria 10, categorie 8 e 9 (con esclusioni specifiche), categoria 8 dispositivi medico-diagnostici in vitro, categoria 9 strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e categoria 11.
Modifica dell'esenzione RoHS per il piombo nelle leghe di rame
La direttiva delegata (UE) 2018/741 interviene sulla direttiva 2011/65/UE (RoHS), che limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, aggiornando al progresso scientifico e tecnico l'esenzione prevista per il piombo come elemento di lega nel rame. La Commissione motiva la proroga con l'assenza, allo stato attuale, di alternative scientificamente o tecnicamente praticabili per specifiche applicazioni.
Contesto e finalità
Nei considerando si ricorda che la direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo, salvo esenzioni specifiche. L'esenzione 6 c) dell'allegato III consentiva l'uso di leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso e la Commissione aveva ricevuto una domanda di rinnovo per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.
Ragioni tecniche della proroga
La Commissione rileva che nelle leghe di rame il piombo funziona da rompitruciolo e lubrificante, migliorando la lavorabilità a macchina e, nei componenti finiti, anche la resistenza alla corrosione. Poiché le alternative non risultano, per ora, praticabili sul piano scientifico o tecnico, il rinnovo dell'esenzione è ritenuto giustificato. La proroga è inoltre funzionale a consentire un'indagine completa della catena di approvvigionamento in vista di un successivo riesame e di una possibile riduzione dell'ambito dell'esenzione.
Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE
L'articolo 1 sostituisce la voce 6 c) dell'allegato III della direttiva RoHS. La nuova formulazione riguarda le "leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso" e stabilisce scadenze differenziate per categorie di AEE:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per la categoria 8, limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2024 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11. Per le categorie diverse da quelle espressamente indicate nei considerando, l'esenzione resta valida nei periodi di validità previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L'articolo 2 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 30 giugno 2019 le misure nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva e le applichino dal 1o luglio 2019. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri. La sua natura è quindi tipica della direttiva: vincola quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo quanto previsto dall'allegato della direttiva delegata, limitatamente all'esenzione 6 c) relativa alle leghe di rame contenenti piombo.
Motivazione dell'intervento
Nei considerando la Commissione richiama il divieto generale di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e osserva che il piombo nelle leghe di rame svolge funzioni di rottura del truciolo, lubrificazione, miglior lavorabilità e resistenza alla corrosione. Si afferma che, allo stato attuale, le alternative non sono considerate scientificamente o tecnicamente praticabili per le leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso.
Proroga dell'esenzione 6 c)
L'esenzione per le leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso viene prorogata, con scadenze differenziate: fino al 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; fino al 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; fino al 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico-diagnostici in vitro; fino al 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11.
Recepimento nazionale
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1o luglio 2019. È previsto l'obbligo di riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento e la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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