Direttiva 2018/739
Direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2018/739 modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare l’esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell’acciaio, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico. Conferma che, per alcune applicazioni, non esistono ancora alternative sufficientemente affidabili e introduce termini di scadenza differenziati per categorie di prodotti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2019 e applicarle dal 1o luglio 2019.
Modifica dell’esenzione RoHS relativa all’uso del piombo come elemento di lega nell’acciaio e nell’acciaio zincato, con adeguamento al progresso scientifico e tecnico.
Ambito di applicazione
Si applica alla direttiva 2011/65/UE sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e, in particolare, alla disciplina delle esenzioni dell’allegato III per l’uso del piombo nell’acciaio. Riguarda le apparecchiature delle categorie da 1 a 7, della categoria 8, della categoria 9, della categoria 10 e della categoria 11, con differenziazione dei termini di scadenza dell’esenzione; per le categorie 8 e 9 vi sono ulteriori distinzioni tra dispositivi medico-diagnostici in vitro, strumenti di monitoraggio e controllo industriali e altri prodotti. La direttiva è rilevante ai fini SEE e impone recepimento da parte degli Stati membri entro i termini indicati.
Direttiva delegata (UE) 2018/739: aggiornamento dell’esenzione RoHS per il piombo nell’acciaio
La direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione modifica, per ragioni di progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intervento riguarda l’esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell’acciaio, tenendo conto dell’insufficiente disponibilità di alternative affidabili in specifiche applicazioni.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo, salvo le esenzioni previste. La Commissione, sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), ha aggiornato l’allegato III perché alcune applicazioni industriali non dispongono ancora di sostituti tecnicamente o scientificamente praticabili. Nei considerando si precisa anche che, per l’acciaio galvanizzato per immersione a caldo trattato per lotti, il contenuto di piombo è legato alle impurità dello zinco riciclato.
Ambito di applicazione
La modifica incide sull’allegato III della direttiva 2011/65/UE e riguarda le esenzioni applicabili a specifiche categorie di AEE. In particolare:
- per la voce 6 a), l’esenzione copre il piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso;
- per la nuova voce 6 a)-I, l’esenzione riguarda il piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e i componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenenti fino allo 0,2 % di piombo in peso.
Le scadenze variano in funzione della categoria di prodotto:
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, con riferimento alla voce 6 a)-I.
Motivi della proroga e discrezionalità degli Stati membri
La Commissione ha ritenuto che, per le applicazioni interessate, non esistano al momento alternative sufficientemente affidabili né si preveda la loro disponibilità nel prossimo futuro. Per questo motivo viene confermata la necessità dell’esenzione, con durate differenziate. La direttiva evidenzia inoltre che una riduzione ulteriore del campo di applicazione dell’esenzione non è attualmente praticabile per la complessità della catena di approvvigionamento. Gli Stati membri non dispongono di discrezionalità sul risultato da raggiungere, ma solo sulla forma e sui mezzi di recepimento.
Obblighi di recepimento
L’articolo 2 stabilisce gli obblighi formali a carico degli Stati membri:
- adozione e pubblicazione delle misure nazionali entro il 30 giugno 2019;
- applicazione delle misure dal 1o luglio 2019;
- inserimento di un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali, oppure accompagnamento delle stesse con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore elettrico ed elettronico, la direttiva conferma la perdurante possibilità di utilizzare il piombo in talune applicazioni specifiche entro i limiti quantitativi e temporali previsti. Per avvocati e commercialisti, il dato rilevante è la necessità di monitorare la corretta classificazione delle categorie di prodotto, la verifica delle soglie di contenuto di piombo e l’allineamento delle procedure interne ai termini di scadenza dell’esenzione e al recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva RoHS
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda la voce 6 a) e introduce una nuova voce 6 a)-I, entrambe relative all’uso del piombo come elemento di lega nell’acciaio e nell’acciaio zincato.
Nuova formulazione dell’esenzione 6 a)
La voce 6 a) è sostituita per consentire il piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso. La scadenza è fissata al 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; al 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico-diagnostici in vitro; al 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11.
Nuova esenzione 6 a)-I
È introdotta la voce 6 a)-I per il piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenenti fino allo 0,2 % di piombo in peso. Questa esenzione scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10.
Ragioni della modifica e durata dell’esenzione
I considerando evidenziano che, per molte applicazioni, l’acciaio senza piombo non è ancora tecnicamente o scientificamente sostituibile e che, per l’acciaio galvanizzato per immersione a caldo trattato per lotti, il contenuto di piombo dipende dalle impurità dello zinco riciclato. La Commissione ritiene giustificato un periodo di validità fino al 21 luglio 2021 per le applicazioni interessate dalle categorie da 1 a 7 e 10, anche per evitare inutili oneri amministrativi, mentre per le altre categorie restano applicabili i periodi di validità previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dal 1o luglio 2019. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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