Cassazione Penale, Ordinanza n. 00272/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per una aggressione ai danni della persona offesa, qualificata in sentenza come rapina aggravata e lesioni personali. Con l'unico motivo deducevano, in sostanza, l'erroneità della motivazione sulla responsabilità penale: contestavano l'attendibilità della vittima e la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, chiedendo una diversa valutazione del materiale probatorio. In particolare, sostenevano che la persona offesa avrebbe dovuto essere sentita come teste assistito, che vi sarebbero state discrasie tra le sue dichiarazioni, e che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come rissa e non come lesioni. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero soltanto a ottenere una nuova lettura degli elementi di fatto, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello era logica e giuridicamente corretta: la persona offesa non necessitava della veste di teste assistito perché il procedimento a suo carico era stato archiviato; la sua narrazione era corroborata da plurimi riscontri esterni, tra cui le dichiarazioni di testimoni di polizia giudiziaria, il referto del pronto soccorso e l'indicazione della targa dell'auto su cui viaggiavano gli imputati; le incongruenze tra incidente probatorio e dibattimento erano spiegabili con il tempo trascorso e non intaccavano l'attendibilità; infine, non ricorrevano i presupposti della rissa, mancando due gruppi contrapposti animati da reciproca volontà di offendere. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
richiamato come norma incriminatrice contestata, in relazione alla rapina aggravata oggetto della conferma di responsabilità
art. 582 c.p.
richiamato come norma incriminatrice contestata per il reato di lesioni personali
art. 604-bis c.p.p.
non citato
art. 197 c.p.p.
la Corte richiama, in sostanza, la disciplina del teste assistito per escluderne l'applicabilità alla persona offesa archiviata; nel testo non è indicato espressamente il numero dell'articolo
art. 606 c.p.p.
non indicato espressamente nel testo, ma la Corte afferma il limite del sindacato di legittimità alla mera rilettura del fatto e delle prove
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
richiamata per affermare che la Corte di cassazione non può procedere a una diversa ricostruzione del fatto sostituendo la propria valutazione a quella del giudice di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della critica alla motivazione, chieda una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La persona offesa non deve essere sentita come teste assistito quando il procedimento nei suoi confronti risulti archiviato, difettando quindi il presupposto processuale della sua qualità di imputato in procedimento connesso o collegato.
- La attendibilità della persona offesa può essere validamente sorretta da riscontri esterni plurimi, quali dichiarazioni di polizia giudiziaria, certificazioni mediche e ulteriori elementi indiziari convergenti.
- Le imprecisioni o discrasie tra dichiarazioni rese in diversi momenti processuali non sono di per sé decisive se risultano spiegabili con il decorso del tempo e non incidono sulla sostanza del narrato.
- La riqualificazione del fatto come rissa richiede la presenza di gruppi contrapposti che agiscano con reciproca volontà di offendere l'altrui incolumità; in mancanza di tale configurazione, la diversa qualificazione non è consentita.
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