Ordinanza n. 3031/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l’annullamento e/o nullità, previa sospensione, 1. dell’ordinanza ministeriale n. 27/2026, pubblicata in data 16/02/2026, nonché dei relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, tramite cui è stato previsto l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2026/2028, nella parte in cui è intesa in senso escludente per gli odierni ricorrenti; 2. nonché, ove occorra, delle ordinanze ministeriali n. 60/2020, n. 112/2022, n. 88/2024 e n. 114/2024, e dei relativi allegati, ove ritenuti atti presupposti escludenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, rilevando che alla rinuncia non si è opposta la difesa erariale presente in udienza. Non è stata quindi esaminata nel merito la sussistenza del fumus boni iuris o del periculum in mora, né è stata adottata alcuna misura sospensiva. La decisione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata alla definizione del merito del ricorso.
Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27/2026, e ove occorra le precedenti ordinanze ministeriali nn. 60/2020, 112/2022, 88/2024 e 114/2024, nella parte ritenuta escludente rispetto all’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento e/o la declaratoria di nullità dell’ordinanza ministeriale n. 27/2026, relativa all’aggiornamento e al rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente ed educativo nel biennio 2026/2028, nonché, ove occorrente, degli atti ministeriali presupposti. Gli atti sono stati contestati nella parte in cui avrebbero natura o effetto escludente nei confronti dei ricorrenti. In via incidentale è stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. Con memoria depositata il 15 maggio 2026, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nell’ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali; la rinuncia dei ricorrenti ha reso non necessaria la decisione sulla sospensione.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Costituisce la base normativa richiamata dall’ordinanza ministeriale impugnata per le procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto e per il conferimento delle supplenze.
Massime di principio
- La rinuncia espressa alla domanda cautelare, non opposta dalle altre parti, deve essere recepita dal giudice mediante presa d’atto, senza esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Quando la domanda cautelare viene rinunciata, la regolazione delle spese della relativa fase può essere riservata alla decisione definitiva sul merito del ricorso.
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