Cassazione Civile, Ordinanza n. 25558/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale per la redazione di un business plan e per il conseguimento di un finanziamento agevolato previsto dalla normativa regionale abruzzese nel settore turistico. Il professionista otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 22.831,54, sostenendo che il compenso pattuito fosse pari al 5% dell'intero ammontare del finanziamento agevolato erogato, pari a euro 365.752,29. La società committente contestava invece che la percentuale dovesse applicarsi al solo contributo in conto interessi, pari a euro 79.057,74, ritenuto l'unico beneficio effettivamente conseguito grazie all'attività svolta. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la tesi della società e revocato il decreto ingiuntivo, interpretando il contratto nel senso che le espressioni usate dalle parti rinviassero al solo contributo in conto interessi e ritenendo tale lettura conforme al testo, alla buona fede e alla presunta predisposizione unilaterale del contratto da parte del professionista. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., vizio di motivazione e omesso esame di documento decisivo, per avere il giudice di merito svalutato il dato letterale e attribuito alle espressioni contrattuali un significato non corrispondente al testo; 2) violazione degli artt. 1366, 1369, 1370 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per aver dato rilievo a un preteso vantaggio per una sola parte e applicato il criterio interpretativo sfavorevole all'autore della clausola senza prova che il contratto fosse stato predisposto unilateralmente dal ricorrente; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello respinto integralmente la domanda senza riconoscere almeno il 5% del contributo in conto interessi. La Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che il giudice di merito avesse trascurato il primato del dato letterale e avesse costruito l'interpretazione su una premessa non imposta dal contratto, cioè che solo il contributo in conto interessi costituisse beneficio per l'impresa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo è stata quindi annullata perché l'interpretazione contrattuale della Corte territoriale è stata ritenuta non conforme ai criteri degli artt. 1362 e ss. c.c., non potendo essere svalutato il senso letterale delle clausole né ridotto il significato dell'espressione "finanziamento agevolato" al solo contributo in conto interessi.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
impone di ricercare la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, ma non consente di prescindere dal dato testuale
art. 1366 c.c.
il canone di buona fede non può essere utilizzato per sovvertire il significato oggettivo e letterale della clausola contrattuale
art. 1368 c.c.
la clausola non poteva essere considerata priva di giustificazione causale o contraria a buona fede sulla base dell'interpretazione accolta dalla corte di merito
art. 1369 c.c.
richiamato dal ricorrente tra i criteri interpretativi del contratto
art. 1370 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione favorevole alla parte aderente in caso di dubbio
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare l'omessa pronuncia sul quantum minimo che sarebbe comunque spettato
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l'uso di fatti e vantaggi non provati come base dell'interpretazione
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e dei documenti
L.R. Abruzzo n. 77/00
normativa regionale sul finanziamento agevolato nel settore turistico, richiamata quale contesto della prestazione professionale
Massime di principio
- Nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale non può essere svalutato: la ricerca della comune intenzione delle parti deve partire dal testo delle clausole e non può prescinderne.
- L'interpretazione secondo buona fede non consente di sostituire al significato testuale del contratto una ricostruzione economica della prestazione non desumibile dalle parole utilizzate dalle parti.
- Quando una clausola prevede un compenso parametrato al "finanziamento agevolato concesso", tale espressione non può essere ridotta, senza adeguato fondamento testuale, al solo contributo in conto interessi se il testo indica un'utilità economica più ampia.
- Il criterio interpretativo favorevole all'aderente opera solo in presenza di reale dubbio sul significato della clausola e non può essere applicato in assenza di prova sulla predisposizione unilaterale del contratto da parte di una sola parte.
- Il giudice di merito che ricostruisce il significato di una clausola deve confrontarsi con il complessivo tenore letterale e con il senso oggettivo delle espressioni impiegate, evitando letture riduttive fondate su presupposti extratestuali non necessari.
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