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Sentenza

Sentenza n. 2740/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza n. 347/2025 pubbl. il 30/10/2025 dal Tribunale di Como, sez. Lavoro, RG n. 1235/2024.

Giustizia amministrativa202601042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive per la retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, notificata al Ministero il 31 ottobre 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in forza di contratti a tempo determinato. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.226,95, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il giudicato riconosceva il credito del ricorrente, che la pretesa era supportata da idonea documentazione e che il Ministero non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e ordinato l'accredito degli importi dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, detratto quanto eventualmente già pagato. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con incarico da eseguire nei successivi 60 giorni, inclusa la determinazione definitiva del residuo dovuto e l'adozione degli atti necessari al pagamento. Ha escluso compensi per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali, e ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre l'esecuzione del giudicato, indicando le modalità e i termini dell'adempimento e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione di una decisione giudiziaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, secondo quanto accertato dal TAR.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudice ordinario al personale interessato, in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per l'esecuzione di una sentenza notificata all'amministrazione, dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato che riconosce una somma di denaro e dell'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine determinato, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto istituzionalmente alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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