Sentenza del 30/05/2016 n. 3414 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Sentenza passata in giudicato - Credito dell'Amministrazione - Riscossione - Prescrizione - Decennale - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, una volta intervenuta una sentenza passata in giudicato, il credito dell'Amministrazione finanziaria è soggetto al termine di prescrizione decennale. Il giudicato rende quindi applicabile il termine ordinario decennale, anche qualora per il credito originario fosse prevista una prescrizione più breve.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del credito dell'Amministrazione finanziaria derivante da un rapporto tributario e, in particolare, se tale credito sia soggetto a un termine breve oppure al termine ordinario decennale quando sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato.
Norme richiamate
Principio generale sulla prescrizione dei diritti accertati con sentenza passata in giudicato
In presenza di una sentenza passata in giudicato, anche in caso di applicabilità di prescrizioni brevi, il termine di prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria è quello decennale.
Il giudicato attribuisce al credito una stabilità tale da renderlo azionabile entro il termine ordinario decennale, sostituendo il termine breve eventualmente previsto per il rapporto originario.
Massime di principio
- Quando un credito tributario è riconosciuto da una sentenza definitiva, per la sua riscossione si applica normalmente la prescrizione decennale.
- L'eventuale termine breve previsto per il tributo o per l'obbligazione originaria non prevale sul termine decennale derivante dal giudicato.
- Per verificare se la riscossione sia prescritta occorre calcolare dieci anni dalla definitività della sentenza, considerando eventuali atti interruttivi validamente notificati.
- La regola riguarda i crediti effettivamente accertati e resi definitivi da una sentenza passata in giudicato; non può essere automaticamente estesa a posizioni non coperte da giudicato.
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