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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4911/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione sulle spese adottata dalla Corte di Appello di Catanzaro: i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte di Appello, pur dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in accoglimento dell'appello di Sirianni, ha erroneamente condannato in solido tutti gli appellati (compresi Iuliano e Buono) alla rifusione delle spese di secondo grado, senza tener conto che i ricorrenti non avevano mai sollevato in primo grado l'eccezione di difetto di giurisdizione e si erano invece rimessi alla valutazione della Corte in appello

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese: ha cassato la parte della sentenza impugnata relativa alle spese e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di merito tra Iuliano/Buono e Sirianni (in considerazione della neutralità dei ricorrenti sulla questione della giurisdizione). Ha però condannato in solido i due controricorrenti (Sirianni e De Sensi) al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore dei ricorrenti, liquidate in euro 1.700 oltre oneri

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Regola il rimborso delle spese in base al principio di soccombenza e causalità; la Corte applica il principio che nel giudizio pluripartitario occorre valutare la concreta attività difensiva di ciascuno per individuare chi ha causato la lite e, quindi, chi è soccombente per la liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    Norma sulle spese nel giudizio di appello e sulla loro distribuzione; viene richiamata nella censura per la corretta attribuzione delle spese tra le parti

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando la decisione impugnata deve essere cassata solo in parte e non necessita di ulteriore istruzione, di decidere la causa nel merito; la Corte ha utilizzato questa disposizione per compensare le spese tra le parti senza rinviare

  • Legge n. 69 del 2009, art. 59

    Richiamata come riferimento normativo per i casi di regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio; la Corte richiama i principi elaborati in tema di spese nei procedimenti per conflitto di giurisdizione (criteri di soccombenza e causalità, e valutazione dell'attività difensiva)

Massime di principio

  • In giudizi pluripartitari la liquidazione delle spese segue il principio della soccombenza collegato alla causalità: il giudice deve esaminare la posizione e l'attività processuale concreta di ciascuna parte prima di condannare alla rifusione delle spese
  • La mera neutralità o omissione di una parte rispetto a un'eccezione di giurisdizione (ossia non aver sollevato l'eccezione in primo grado né aderito ad altre eccezioni) comporta che tale parte non possa essere considerata automaticamente soccombente e può ottenere la compensazione delle spese relative al rapporto processuale con la controparte vittoriosa
  • Non è obbligatorio proporre impugnazione incidentale o aderire a un gravame altrui su una questione di giurisdizione per evitare di essere considerati responsabili delle spese: ciò dipende dalla concreta condotta processuale e dalla posizione assunta dalla parte
  • Se più parti omettono di impugnare una declinatoria di giurisdizione, può configurarsi una soccombenza reciproca e la responsabilità della inutilità del procedimento davanti al giudice che aveva declinato la giurisdizione
  • La Cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, quando la questione di spese può essere definita senza ulteriori accertamenti; in tal caso il giudice di legittimità può modificare la regolazione delle spese disposta dal giudice d'appello

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