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Circolare

Circolare numero 222 del 3-8-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per il personale con qualifica di dirigente delle aziende agricole e delle cooperative del settore, è dovuta la contribuzione a copertura delle indennità economiche di maternità. Dopo il trasferimento agli istituti pubblici delle funzioni prima gestite dall’ENPAIA, il contributo di maternità risulta dovuto all’INPS. Per i dirigenti delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, la normativa applicabile in materia di maternità è quella prevista per i dirigenti del settore industria, in coerenza con gli adempimenti contributivi effettuati secondo le regole INPDAI e con la contribuzione al S.S.N. dovuta nella misura prevista per i dirigenti industriali.

Contribuzione per l’indennità di maternità dei dirigenti agricoli e delle cooperative del settore

Contribuzione per maternità dei dirigenti agricoli e delle cooperative del settore

La circolare interviene per chiarire il regime contributivo applicabile alle indennità economiche di maternità per il personale dirigente del comparto agricolo e per i dirigenti delle cooperative operanti nella trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici. Il documento ricostruisce il passaggio delle competenze dall’ENPAIA all’INPS e individua la disciplina concretamente applicabile ai fini degli adempimenti contributivi.

Quadro normativo di riferimento

In origine, l’art. 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 attribuiva all’ENPAIA, per gli iscritti del settore agricolo, sia la corresponsione delle prestazioni di maternità sia la riscossione del contributo relativo. La circolare ricorda che tale assetto è stato superato dalle leggi di riforma sanitaria, in particolare dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che hanno stabilito, a decorrere dall’1 gennaio 1980, che le indennità di malattia e maternità sono a carico dell’INPS e che all’INPS spetta anche la riscossione del contributo di maternità.

Dirigenti delle aziende agricole e delle cooperative agricole

Per il personale con qualifica di dirigente delle aziende agricole e delle cooperative del medesimo settore, viene quindi confermato che è dovuta la contribuzione destinata a coprire le indennità economiche di maternità. La circolare precisa che il contributo non è più riferibile all’ENPAIA, ma va ricondotto alla gestione dell’INPS, in coerenza con il nuovo assetto introdotto dalla riforma sanitaria.

Richiamo alla prassi già consolidata fino al 31 dicembre 1979

Il documento richiama quanto già indicato con la circolare n. 625 EAD - n. 134362 AGO/84, secondo cui per la categoria impiegatizia e dirigenziale del settore agricolo l’ENPAIA aveva provveduto, fino al 31 dicembre 1979, alla prestazione di maternità e alla riscossione del relativo contributo sulla base dell’art. 21, ottavo comma, della legge n. 1204 del 1971. Questo richiamo serve a delimitare temporalmente il precedente regime e a confermare la continuità della disciplina contributiva, pur nel cambiamento dell’ente competente.

Regime dei dirigenti delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici

Un ulteriore chiarimento riguarda i dirigenti delle cooperative che svolgono attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici. Per tali soggetti, l’art. 6 della legge 15 giugno 1984, n. 240 prevede che gli adempimenti contributivi siano validamente effettuati secondo le norme che regolano l’INPDAI, in deroga all’art. 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655. Da ciò deriva che, in materia di trattamento di maternità, si applicano le disposizioni vigenti per i dirigenti del settore industria.

Contributi al S.S.N. e indicazioni operative

La circolare richiama infine la precedente circolare n. 724 RCV del 16 luglio 1984, punto 9, per precisare che anche i contributi al Servizio sanitario nazionale sono dovuti nella misura prevista per i dirigenti di aziende industriali. Le istruzioni operative menzionavano l’utilizzo dell’allora vigente codice "HO31", corrispondente al contributo di malattia ex FASDAI, come riferimento per la corretta gestione contributiva.

Punti principali

Passaggio delle funzioni dall’ENPAIA all’INPS

La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21, attribuiva all’ENPAIA la corresponsione delle prestazioni di maternità e la riscossione del relativo contributo per gli iscritti del settore agricolo. Successivamente, con la riforma sanitaria, tali adempimenti sono stati trasferiti all’INPS, al quale è quindi dovuto il contributo di maternità.

Applicazione ai dirigenti delle aziende agricole e delle cooperative del settore

In risposta ai quesiti delle Sedi, viene precisato che per il personale con qualifica di dirigente delle aziende agricole e delle cooperative dello stesso settore è dovuta la contribuzione per la copertura delle indennità economiche di maternità. La posizione si fonda sul superamento del regime ENPAIA e sull’attribuzione all’INPS della relativa gestione contributiva.

Richiamo alla disciplina già applicata fino al 31 dicembre 1979

La circolare richiama quanto già chiarito con la circolare n. 625 EAD - n. 134362 AGO/84: per la categoria impiegatizia e dirigenziale del settore agricolo, l’ENPAIA ha provveduto fino al 31 dicembre 1979, in base all’art. 21, ottavo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sia alla corresponsione dell’indennità di maternità sia alla riscossione del relativo contributo.

Effetti delle leggi di riforma sanitaria

Le leggi 23 dicembre 1978, n. 833, e 29 febbraio 1980, n. 33 hanno stabilito che, dall’1 gennaio 1980, le indennità di malattia e maternità sono a carico dell’INPS e che all’INPS è affidata anche la riscossione del contributo di maternità. Ne consegue che il contributo è da considerarsi dovuto all’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dirigenti delle cooperative agricole e zootecniche: applicazione della disciplina industria

Per i dirigenti delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, l’art. 6 della legge 15 giugno 1984, n. 240 dispone che gli adempimenti contributivi vengono validamente effettuati secondo le norme che regolano l’INPDAI, in deroga all’art. 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655. Di conseguenza, per la maternità si applicano le disposizioni vigenti per i dirigenti del settore industria.

Contributi al S.S.N. e richiamo alle istruzioni operative

La circolare richiama infine la precedente circolare n. 724 RCV del 16 luglio 1984, punto 9, precisando che anche i contributi al S.S.N. sono dovuti nella misura prevista per i dirigenti di aziende industriali. Le istruzioni operative menzionavano l’utilizzo dell’allora vigente codice "HO31", corrispondente al contributo di malattia ex FASDAI.

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