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Circolare

Circolare numero 220 del 2-8-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il principio della conservazione dello sgravio totale ex lege 183/76 per dieci anni dalla data di assunzione si applica in via generale ai datori di lavoro beneficiari e anche alle imprese stagionali, limitatamente ai lavoratori già in forza prima della cessazione del beneficio. Viene inoltre ribadito che, per le aziende a ciclo stagionale, i criteri della sentenza della Corte costituzionale n. 12/1987 valgono anche per la determinazione delle forze aziendali e delle eccedenze ai fini del nuovo sgravio totale previsto dal D.I. 5 agosto 1994. Infine, si conferma che la fiscalizzazione degli oneri sociali spetta solo alle lavanderie industriali che svolgono attività manifatturiera connessa alla produzione tessile, con esclusione delle attività di riciclo della biancheria usata, e che tale orientamento si applica anche ai periodi pregressi ancora contestati o recuperabili.

Sgravio totale nel Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali per lavanderie industriali

Sgravio totale nel Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali

La circolare affronta due profili distinti: da un lato, la conservazione dello sgravio totale ex lege n. 183/1976 nell'ambito delle agevolazioni per il Mezzogiorno; dall'altro, l'ambito soggettivo della fiscalizzazione degli oneri sociali per le lavanderie industriali. Il documento si limita a ribadire e precisare indirizzi già consolidati in via amministrativa e giurisprudenziale.

Conservazione decennale dello sgravio totale

Viene confermato il principio generale secondo cui le aziende beneficiarie dello sgravio totale ex art. 14 della legge n. 183/1976 conservano il beneficio per un periodo di dieci anni dalla data di assunzione del lavoratore. La regola riguarda la generalità dei datori di lavoro titolari dell'agevolazione ed è riferita ai dipendenti in soprannumero per i quali lo sgravio era già in godimento prima della cessazione del regime agevolativo.

La circolare richiama a sostegno i precedenti chiarimenti contenuti, tra l'altro, nelle circolari n. 8 del 12 gennaio 1989 e n. 163 del 9 maggio 1995, nonché gli interventi dei Ministeri vigilanti e del CIPI adottati in attuazione del D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337.

Imprese a ciclo stagionale

Un ulteriore chiarimento riguarda le imprese operanti a ciclo stagionale. La circolare respinge le tesi secondo cui il nuovo sgravio totale previsto dal Decreto interministeriale 5 agosto 1994 dovrebbe spettare, per tutti i lavoratori assunti in incremento rispetto alle unità occupate al 30 novembre dell'anno precedente, senza applicare i criteri elaborati dalla Corte costituzionale.

Si precisa invece che i criteri della sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 22 gennaio 1987, già richiamati dalla circolare n. 82 del 21 aprile 1988, hanno portata generale e devono essere utilizzati anche per determinare le forze aziendali e le eventuali eccedenze ai fini dello sgravio. Inoltre, le imprese stagionali possono continuare a fruire della conservazione dello sgravio totale anche per i cicli successivi alle date di cessazione del beneficio, ma esclusivamente per i lavoratori già in forza presso le imprese stesse.

Fiscalizzazione degli oneri sociali per le lavanderie industriali

La seconda parte della circolare riguarda la fiscalizzazione degli oneri sociali e conferma un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte. Il beneficio spetta solo alle lavanderie industriali che svolgono attività riconducibili alla fabbricazione e produzione proprie delle industrie tessili, ossia lavaggio, candeggio e appretto finalizzati alla realizzazione del prodotto finito destinato al commercio.

È invece esclusa dall'agevolazione l'attività di riciclo della biancheria usata, anche se esercitata su scala industriale, poiché tale attività è considerata estranea e separata dal ciclo produttivo dei beni di consumo, anche di tipo tessile.

Effetti sui periodi pregressi

La circolare conclude precisando che questo orientamento deve trovare applicazione anche per i periodi pregressi, qualora risultino ancora pendenti addebiti o debbano essere effettuati recuperi. In tal modo viene estesa la portata interpretativa anche alle situazioni non ancora definite.

Punti principali

Conservazione dello sgravio totale ex lege 183/76

Si ribadisce il principio generale secondo cui i datori di lavoro che già beneficiavano dello sgravio totale previsto dal cessato art. 14 della legge n. 183/1976 conservano il beneficio per un decennio dalla data di assunzione del lavoratore. La conservazione riguarda i dipendenti in soprannumero per i quali l'azienda fruiva già dello sgravio prima della cessazione del regime agevolativo.

Applicazione alle imprese a ciclo stagionale

Per le aziende operanti a ciclo stagionale, i criteri elaborati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 12 del 22 gennaio 1987 devono essere seguiti anche nella determinazione delle forze aziendali e delle eventuali eccedenze ai fini dello sgravio. Inoltre, le imprese stagionali possono continuare a beneficiare della conservazione decennale dello sgravio totale anche per i cicli stagionali successivi alla cessazione del beneficio, ma solo per i lavoratori già in forza presso l'impresa.

Sgravio totale e decreto interministeriale 5 agosto 1994

La circolare respinge l'interpretazione secondo cui il nuovo sgravio totale previsto dall'art. 2 del D.I. 5 agosto 1994 spetterebbe alle imprese stagionali per tutti i lavoratori assunti in incremento rispetto alle unità occupate al 30 novembre dell'anno precedente. Viene precisato che i criteri della sentenza costituzionale e della circolare n. 82 del 21 aprile 1988 hanno portata generale e si applicano anche a queste fattispecie.

Fiscalizzazione degli oneri sociali per lavanderie industriali

Si conferma che la fiscalizzazione spetta soltanto alle lavanderie industriali che svolgono attività finalizzate alle operazioni di fabbricazione e produzione proprie delle industrie tessili, cioè lavaggio, candeggio e appretto per la realizzazione del prodotto finito destinato al commercio. È invece esclusa l'attività di lavaggio, candeggio e appretto rivolta al riciclo della biancheria usata, anche se svolta in forma industriale, perché estranea al ciclo di produzione dei beni di consumo.

Applicazione ai periodi pregressi

L'orientamento sulla fiscalizzazione delle lavanderie industriali è dichiarato consolidato e deve essere applicato anche ai periodi anteriori, se vi siano ancora addebiti pendenti o recuperi da operare.

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