Circolare numero 221 del 2-8-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, da un lato, in quali casi i contributi figurativi accreditati per i periodi di percezione del sussidio di disoccupazione previsto dal D.L. n. 232/1995 siano utili ai fini pensionistici; dall’altro, conferma l’operatività delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità previste dalla legge n. 724/1994 per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità. In particolare, i contributi figurativi fino al 31 luglio 1995 valgono anche per il diritto e la misura della pensione, mentre quelli successivi solo per il requisito assicurativo. Le deroghe al blocco restano applicabili anche a chi, cessata la fruizione di CIGS o mobilità, maturi il diritto alla pensione grazie a tali contribuzioni figurative.
Chiarimenti sulle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità e sull’utilizzo dei contributi figurativi per il sussidio di disoccupazione ex D.L. n. 232/1995
Chiarimenti sulle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità e sulla contribuzione figurativa del sussidio di disoccupazione
La circolare fornisce chiarimenti applicativi su due profili collegati: la valenza pensionistica dei contributi figurativi accreditati per i periodi di fruizione del sussidio di disoccupazione introdotto dal D.L. n. 232/1995 e l’ambito delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità previsto dalla legge n. 724/1994. Il documento precisa inoltre il coordinamento tra le due discipline, con particolare riguardo ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in mobilità.
Soggetti interessati dal sussidio di disoccupazione richiamato
La circolare richiama, in via preliminare, le categorie di lavoratori destinatarie del sussidio di disoccupazione disciplinato dall’articolo 1 del D.L. n. 232/1995, come già chiarito da precedenti circolari. Tra questi rientrano:
- i lavoratori che avevano beneficiato fino al 31 dicembre 1994 di proroghe dell’indennità di mobilità trasformata e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 22, commi 7 e 8, della legge n. 223/1991;
- i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree del Mezzogiorno e nelle aree dell’obiettivo n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 che avevano ottenuto proroghe dell’indennità di mobilità ordinaria fino al 31 dicembre 1994;
- i lavoratori delle aree del Mezzogiorno che avevano beneficiato fino al 31 dicembre 1994 di proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ex articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991;
- i lavoratori beneficiari di proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale licenziati nel periodo 1 dicembre 1994 - 31 maggio 1995 senza diritto alla mobilità o alla disoccupazione speciale per l’edilizia;
- i lavoratori dell’INSAR e della GEPI già destinatari di trattamento straordinario di integrazione salariale, nelle ipotesi previste dall’articolo 5 del D.L. n. 232/1995.
Contribuzione figurativa e incidenza sulla pensione
Il documento chiarisce che, per i periodi di percezione del sussidio di disoccupazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 1 del D.L. n. 232/1995, fino al 31 luglio 1995 la contribuzione figurativa è riconosciuta d’ufficio e segue la disciplina dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 223/1991, già prevista per i periodi di mobilità.
Per tali periodi, la contribuzione accreditata è utile:
- ai fini del diritto alla pensione;
- ai fini della misura della pensione;
- anche ai fini della pensione di anzianità.
Per contro, la circolare precisa che la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di erogazione del sussidio di disoccupazione successivi al 31 luglio 1995 è utile soltanto per il perfezionamento del requisito assicurativo per il diritto alla pensione e non anche per il calcolo della misura della prestazione.
La stessa limitazione alla sola utilità ai fini del requisito assicurativo è richiamata anche per la contribuzione figurativa relativa ai sussidi di cui al comma 3 dell’articolo 1 del D.L. n. 232/1995, che sostituisce il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 14 della legge n. 451/1994.
Deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità
La circolare si sofferma poi sulle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità previste dall’articolo 13, comma 4, lettere d) ed e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
In particolare:
- la lettera d) riguarda i lavoratori dipendenti da imprese alle quali sia stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’ambito di procedure avviate ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 164/1975, e successive modificazioni, anteriormente al 31 dicembre 1994;
- la lettera e) riguarda i lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 fruivano dell’indennità di mobilità oppure risultavano collocati in mobilità in base a procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991.
La circolare ribadisce che tali deroghe operano nei confronti dei lavoratori già in godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell’indennità di mobilità.
Coordinamento tra deroghe e contribuzione figurativa del D.L. n. 232/1995
Il chiarimento centrale della circolare è che le deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità devono ritenersi applicabili anche ai lavoratori che, cessata la fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell’indennità di mobilità, maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità grazie alla contribuzione figurativa accreditata per il periodo di percezione del sussidio di disoccupazione disciplinato dal D.L. n. 232/1995.
In altre parole, il riconoscimento figurativo dei periodi di sussidio può consentire il perfezionamento dei requisiti pensionistici e non fa venire meno l’operatività delle deroghe previste dalla legge n. 724/1994 per le categorie di lavoratori interessate.
Punti principali
Utilizzo della contribuzione figurativa per il sussidio di disoccupazione
Per i periodi di percezione del sussidio di disoccupazione disciplinato dall’articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del D.L. n. 232/1995, la contribuzione figurativa è riconosciuta d’ufficio secondo le regole dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 223/1991. I contributi accreditati fino al 31 luglio 1995 sono utili sia per il diritto sia per la misura della pensione, compresa quella di anzianità. I contributi accreditati dopo tale data sono invece utili solo per il perfezionamento del requisito assicurativo, ma non per il calcolo della pensione.
Soggetti destinatari del sussidio di disoccupazione richiamato
La circolare richiama le categorie di lavoratori che possono beneficiare del sussidio di disoccupazione previsto dal D.L. n. 232/1995: lavoratori già destinatari di proroghe dell’indennità di mobilità trasformata o del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia; lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in specifiche aree del Mezzogiorno e dell’obiettivo n. 2 CEE che avevano ottenuto proroghe dell’indennità di mobilità ordinaria; lavoratori delle aree del Mezzogiorno beneficiari di proroghe del trattamento speciale edilizia; lavoratori con proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale licenziati tra il 1 dicembre 1994 e il 31 maggio 1995 senza diritto a mobilità o disoccupazione speciale edilizia; lavoratori INSAR e GEPI rientranti nelle fattispecie dell’articolo 5 del decreto.
Deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità
L’articolo 13, comma 4, lettere d) ed e), della legge n. 724/1994 prevede deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità per i lavoratori dipendenti da imprese con trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nell’ambito di procedure avviate prima del 31 dicembre 1994, nonché per i lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 fruivano dell’indennità di mobilità o erano stati collocati in mobilità con procedure avviate prima di tale data. La circolare conferma che tali deroghe operano anche per i lavoratori che, cessata la CIGS o la mobilità, perfezionino i requisiti per la pensione di anzianità grazie alla contribuzione figurativa relativa al sussidio di disoccupazione ex D.L. n. 232/1995.
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