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Circolare

Circolare numero 224 del 3-8-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative per la presentazione delle domande di sussidio di disoccupazione dei lavoratori GEPI e INSAR e per il pagamento delle relative somme. Le domande vengono trasmesse dalle società alle sedi regionali INPS competenti, con documentazione sostitutiva degli attestati degli Uffici del Lavoro, e poi definite dalle SAP e dai Centri Operativi. Gli assegni non vengono inviati al domicilio dei lavoratori, ma possono essere domiciliati presso le società indicate, previa autorizzazione degli interessati. Sono inoltre richiamati i criteri di rilascio degli attestati di disponibilità, avviamento e frequenza ai corsi, nonché l’esigenza di una definizione rapida delle pratiche e di pagamenti tempestivi.

Modalità di presentazione delle domande di sussidio e di pagamento per lavoratori GEPI e INSAR

Modalità di presentazione delle domande e pagamento dei sussidi per lavoratori GEPI e INSAR

La circolare fornisce le istruzioni operative integrative per la gestione delle domande di sussidio di disoccupazione dei lavoratori GEPI e INSAR, con riferimento sia ai periodi di lavoro socialmente utile sia ai periodi in cui i lavoratori non sono utilizzati. Le indicazioni completano quelle già emanate con la circolare n. 191 del 7 luglio e si concentrano soprattutto sulla trasmissione delle domande, sulla documentazione sostitutiva, sulla domiciliazione degli assegni e sul coordinamento tra strutture INPS e società interessate.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiama l’art. 5 del D.L. n. 232/95, che contiene disposizioni specifiche per i lavoratori GEPI e INSAR. In particolare, il comma 4 riconosce la possibilità di accedere al sussidio di cui all’art. 1, comma 5, dopo la scadenza del periodo residuale di indennità di mobilità; il comma 6 estende tale possibilità anche ai periodi di formazione e riqualificazione professionale; il comma 8 attribuisce a GEPI e INSAR compiti propri degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, inclusa la predisposizione e l’aggiornamento della lista dei lavoratori da impiegare in lavori socialmente utili.

Presentazione delle domande

Le domande dei singoli lavoratori per ottenere i sussidi di disoccupazione previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 1 non vengono presentate direttamente dagli interessati alle sedi INPS, ma sono consegnate alle Sedi regionali territorialmente competenti direttamente da GEPI e INSAR. La trasmissione avviene con la documentazione e le attestazioni necessarie, le quali sostituiscono quelle che, in via ordinaria, dovrebbero essere rilasciate dagli Uffici del Lavoro.

Istruttoria e competenze interne all’INPS

Ricevute le domande, l’Ufficio prestazioni non pensionistiche delle sedi regionali provvede a inoltrarle alle singole SAP e/o ai Centri Operativi, secondo le rispettive competenze territoriali e funzionali. Le SAP e i Centri Operativi devono quindi definire le pratiche attenendosi alle istruzioni normative e procedurali già applicate per le prestazioni in esame.

Pagamento delle prestazioni e domiciliazione degli assegni

Su richiesta di GEPI e INSAR, gli assegni non devono essere recapitati direttamente al domicilio dei lavoratori, ma possono essere domiciliati presso le società indicate. Per questo motivo le sedi INPS devono acquisire dai singoli interessati una specifica autorizzazione, secondo il fac-simile allegato alla circolare. Il modello prevede la domiciliazione degli assegni circolari relativi al sussidio di disoccupazione presso la società prescelta, fino a eventuale revoca, con esonero dell’INPS da ogni responsabilità.

Attestazioni rilasciate da GEPI e INSAR

La circolare precisa che gli attestati di disponibilità e di avviamento ai lavori socialmente utili, nonché quelli di frequenza ai corsi e alle attività di formazione e riqualificazione professionale, saranno rilasciati direttamente da GEPI e INSAR. Per tale adempimento dovranno essere utilizzati i modelli allegati alla circolare n. 191/1995, opportunamente adattati.

Chiarimenti interpretativi e supporto informatico

Per eventuali problemi di interpretazione delle disposizioni, gli uffici devono rivolgersi alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee - Uff. VIII. Inoltre, la Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunicherà con apposito messaggio le modalità di acquisizione dei dati necessari per il recapito degli assegni presso le società.

Indicazioni operative finali

La circolare sottolinea la rilevanza e la delicatezza della materia e invita i dirigenti destinatari a porre in essere, per le parti di rispettiva competenza, tutte le iniziative utili a garantire una definizione immediata delle domande e un pagamento mensile tempestivo delle somme dovute ai lavoratori interessati.

Società presso cui può avvenire la domiciliazione

Le società indicate per la domiciliazione degli assegni sono quelle elencate nella nota finale della circolare: NAI CHIETI 1 s.r.l. per l’Abruzzo; NUOVE INIZIATIVE SVILUPPO INDUSTRIALE VENOSA s.r.l. per la Basilicata; INCO CASTROVILLARI 1 s.r.l. per la Calabria; INIZIATIVE VESUVIANE s.r.l. e NUOVA AZIENDA CAMPANA s.r.l. per la Campania; SATIN ANAGNI s.r.l. e SATIN s.r.l. per il Lazio; SIRT s.r.l. per il Molise; PROMOZIONE ATTIVITA’ INDUSTRIALI LECCE 1 s.r.l. per la Puglia; NIOV s.r.l. e INSAR s.p.a. per la Sardegna; ARP s.r.l. per la Sicilia.

Fac-simile di autorizzazione

In allegato è riportato il modello con cui il lavoratore autorizza l’INPS a domiciliare gli assegni circolari relativi al sussidio di disoccupazione presso la società indicata, con validità fino a revoca espressa e con esonero dell’Istituto da responsabilità. È prevista anche un’attestazione dell’Amministratore Unico della società circa l’autenticità della firma apposta alla sua presenza.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare integra le istruzioni già impartite con la n. 191 del 7 luglio per l’attuazione dei sussidi di disoccupazione previsti dall’art. 1 del decreto-legge richiamato. Le nuove indicazioni riguardano specificamente i lavoratori GEPI e INSAR, sia per le prestazioni relative ai periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili e periodi equiparati, sia per quelle da erogare nei periodi in cui gli interessati non vengono utilizzati in tali attività.

Riferimenti normativi per i lavoratori GEPI e INSAR

Viene richiamato l’art. 5 del D.L. n. 232/95, che prevede: la possibilità di fruire del sussidio di cui all’art. 1, comma 5, dopo il termine del periodo residuale di mobilità; la possibilità di fruirne anche nei periodi di formazione e riqualificazione professionale; l’attribuzione a GEPI e INSAR di compiti propri degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, inclusa la predisposizione e l’aggiornamento della lista dei lavoratori da utilizzare in lavori socialmente utili.

Presentazione delle domande e documentazione

Le domande dei singoli lavoratori per la concessione dei sussidi di disoccupazione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 1 vengono consegnate alle Sedi regionali INPS territorialmente competenti direttamente da GEPI e INSAR. Le domande devono essere corredate dalla documentazione e dalle attestazioni necessarie, che sostituiscono quelle normalmente rilasciate dagli Uffici del Lavoro.

Istruttoria e definizione delle pratiche

L’Ufficio prestazioni non pensionistiche delle sedi regionali trasmette le domande alle singole SAP e/o ai Centri Operativi, in base alle rispettive competenze. SAP e Centri Operativi procedono quindi alla definizione delle domande di sussidio secondo le istruzioni normative e procedurali già in vigore.

Pagamento degli assegni e domiciliazione presso le società

Poiché GEPI e INSAR hanno richiesto che gli assegni non siano consegnati direttamente al domicilio degli interessati, ma siano domiciliati presso le rispettive società, le sedi devono chiedere ai lavoratori un’apposita autorizzazione. La circolare allega un fac-simile di autorizzazione per la domiciliazione degli assegni circolari presso la società indicata, con esonero dell’INPS da responsabilità.

Attestazioni di disponibilità, avviamento e frequenza

Gli attestati di disponibilità e di avviamento ai lavori socialmente utili, nonché quelli di frequenza ai corsi e alle attività di formazione e riqualificazione professionale, sono rilasciati direttamente da GEPI e INSAR, utilizzando i modelli già allegati alla circolare n. 191/1995, opportunamente modificati.

Questioni interpretative e supporto tecnico

Eventuali problemi interpretativi devono essere sottoposti alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee - Uff. VIII. La Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunicherà con specifico messaggio le modalità di acquisizione dei dati necessari per il recapito degli assegni presso le società.

Indicazioni organizzative e urgenza operativa

La circolare richiama i dirigenti alla necessità di adottare ogni iniziativa utile, per le rispettive competenze, per assicurare una immediata definizione delle domande e un pagamento sistematico e tempestivo delle somme dovute mensilmente ai lavoratori interessati.

Società interessate alla domiciliazione degli assegni

Vengono elencate le società presso cui possono essere domiciliati gli assegni: NAI CHIETI 1 s.r.l. per l’Abruzzo; NUOVE INIZIATIVE SVILUPPO INDUSTRIALE VENOSA s.r.l. per la Basilicata; INCO CASTROVILLARI 1 s.r.l. per la Calabria; INIZIATIVE VESUVIANE s.r.l. e NUOVA AZIENDA CAMPANA s.r.l. per la Campania; SATIN ANAGNI s.r.l. e SATIN s.r.l. per il Lazio; SIRT s.r.l. per il Molise; PROMOZIONE ATTIVITA’ INDUSTRIALI LECCE 1 s.r.l. per la Puglia; NIOV s.r.l. e INSAR s.p.a. per la Sardegna; ARP s.r.l. per la Sicilia.

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