Circolare numero 225 del 3-8-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il trattamento delle società cooperative di lavoro che svolgono più attività, alcune delle quali non rientrano nell’elenco allegato al DPR n. 602/1970. Il criterio guida è la separazione delle posizioni contributive quando le attività siano autonomamente gestibili; in mancanza, si ricorre al decreto di aggregazione ai sensi dell’art. 49, comma 3, della legge n. 88/1989. Per l’applicazione del DPR 602/1970 ai soci, la norma si applica solo alle attività comprese nell’elenco, anche in caso di attività plurime, con regole specifiche per soci promiscuamente impiegati e per i soci tecnici e amministrativi. La circolare dispone infine la restituzione dei ricorsi pendenti alle sedi competenti.
Classificazione delle cooperative con attività plurime e applicabilità del DPR 602/1970
Classificazione delle società cooperative con attività plurime e applicabilità del DPR n. 602/1970
La circolare interviene sulla corretta classificazione previdenziale delle cooperative di lavoro che svolgono più attività e chiarisce in quali casi possa trovare applicazione il regime assicurativo speciale previsto dal DPR n. 602/1970. Il documento distingue tra ipotesi in cui le attività sono separabili e ipotesi in cui l’organizzazione aziendale non consente una distinzione funzionale, economica e gestionale.
Classificazione previdenziale delle attività svolte
Per le cooperative che esercitano attività plurime, il criterio ordinario è l’attribuzione di distinte posizioni contributive, una per ciascuna attività, purché queste siano dotate di autonomia gestionale, economica e organizzativa. Quando tale separazione non sia possibile perché le attività non risultano funzionalmente autonome e distinte, la cooperativa deve rivolgersi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ottenere, ai soli fini classificatori, un decreto di aggregazione ai sensi dell’art. 49, comma 3, della legge n. 88/1989.
Ambito di applicazione del DPR n. 602/1970
La circolare individua tre principali situazioni operative.
- Cooperative con posizioni contributive separate: il DPR n. 602/1970 si applica senza particolari difficoltà, ma solo alle posizioni riferite alle attività incluse nell’elenco allegato al decreto e alle sue successive modificazioni e integrazioni.
- Cooperative con attività plurime e senza separate posizioni: ferme restando le regole di classificazione previdenziale richiamate per il decreto di aggregazione, il DPR n. 602/1970 si applica esclusivamente ai soci addetti alle attività contemplate dal decreto, purché l’organizzazione del lavoro consenta di individuarli. I soci non soggetti al regime speciale devono essere esposti nel modello DM/10/2 come lavoratori dipendenti.
- Cooperative con impiego promiscuo dei soci: quando i soci sono adibiti, secondo le esigenze operative, sia ad attività comprese nel DPR 602 sia ad attività estranee all’elenco, l’applicazione del regime speciale dipende dalla prevalenza dell’impiego nell’arco del mese. La normativa opera solo se al singolo socio è imputabile una occupazione prevalente, cioè superiore al 50% del tempo lavorato nel mese, e solo per i mesi in cui tale prevalenza sia effettivamente riscontrata. Se il criterio non è concretamente applicabile, il DPR n. 602/1970 non trova attuazione.
Soci amministrativi e tecnici
La circolare affronta anche la posizione dei soci che svolgono funzioni amministrative e tecniche. Per tali figure viene richiamato l’art. 23, comma 3, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall’art. 14, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che consente l’ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’ente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere B) e C), questi soci possono essere assoggettati al regime del DPR n. 602/1970 in misura proporzionale rispetto alla consistenza dei soci addetti alle attività rientranti nel decreto.
Effetti operativi e gestione dei ricorsi
In conseguenza dei criteri illustrati, la Direzione generale dispone la restituzione dei ricorsi ancora giacenti relativi alle cooperative di lavoro operanti con il DPR n. 602/1970. Tali ricorsi dovranno essere definiti direttamente dalle sedi competenti.
Punti principali
Classificazione delle cooperative con attività plurime
Le cooperative di lavoro che svolgono attività diverse devono avere posizioni contributive distinte per ciascuna attività quando sia possibile separarle in base ai requisiti di autonomia gestionale, economica e organizzativa. Se le attività non sono funzionalmente autonome e distinte, la cooperativa deve richiedere al Ministero del lavoro un decreto di aggregazione ai sensi dell’art. 49, comma 3, della legge n. 88/1989, ai soli fini classificatori.
Applicazione del DPR n. 602/1970 alle cooperative con posizioni separate
Quando è possibile attribuire posizioni contributive separate, non vi sono difficoltà nell’applicare il DPR n. 602/1970 solo alle posizioni riferite alle attività ricomprese nell’elenco allegato al decreto e successive modificazioni. I soci addetti alle attività non rientranti nell’elenco restano esclusi dall’applicazione del regime speciale.
Cooperative con attività plurime senza posizioni separate
Per le cooperative che svolgono attività plurime ma non possono distinguere posizioni contributive, il DPR n. 602/1970 si applica esclusivamente ai soci addetti alle attività contemplate dal decreto, se l’organizzazione del lavoro consente di individuarli. I soci non interessati al regime speciale devono essere indicati nel modello DM/10/2 come lavoratori dipendenti.
Soci impiegati promiscuamente in attività comprese e non comprese nel DPR
Quando i soci operano promiscuamente tra attività comprese nel DPR 602 e altre escluse, la circolare introduce il criterio della prevalenza mensile: il regime speciale si applica se al singolo socio è imputabile un’occupazione prevalente, ossia oltre il 50% del tempo lavorato nel mese, e solo per i mesi in cui tale prevalenza risulta verificata. Se questo criterio non è praticabile, la normativa speciale non si applica.
Soci amministrativi e tecnici
Per i soci che svolgono attività amministrativa e tecnica si richiama l’art. 23, comma 3, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall’art. 14, comma 2, della legge n. 59/1992, che ammette soci tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’ente. Nelle ipotesi di cooperative con attività plurime, tali soci possono rientrare nel regime del DPR 602/1970 in numero proporzionale alla consistenza dei soci addetti alle attività assoggettabili al decreto.
Gestione dei ricorsi pendenti
A seguito dei chiarimenti forniti, la Direzione generale restituisce i ricorsi giacenti relativi alle cooperative di lavoro operanti con le norme del DPR n. 602/1970, che dovranno essere definiti direttamente dalle sedi competenti.
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