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Circolare

Circolare numero 219 del 2-8-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali e assistenziali previsto dall’art. 6 del D.L. n. 299/1994, convertito nella L. n. 451/1994, per le imprese del settore calzaturiero destinatarie di piani occupazionali approvati con decreto ministeriale. Vengono richiamati i decreti attuativi del 31 marzo 1994, del 9 marzo 1995 e del 29 marzo 1995, che individuano imprese, numero di lavoratori, misura e durata del beneficio. La circolare precisa criteri di calcolo, casi di riduzione, incompatibilità con altre agevolazioni, adempimenti verso l’ufficio di collocamento e l’INPS, modalità di compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S, recupero per periodi pregressi e codifica contabile.

Sgravio contributivo per imprese calzaturiere che assumono lavoratori secondo piani occupazionali approvati

Sgravio contributivo per le imprese calzaturiere che assumono lavoratori in base a piani occupazionali approvati

La circolare illustra il regime agevolativo previsto dall’art. 6 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella L. 19 luglio 1994, n. 451, per le imprese del settore calzaturiero che assumono lavoratori in attuazione di piani occupazionali approvati con decreto ministeriale. Il documento definisce l’ambito applicativo, i soggetti beneficiari, i criteri di misura dello sgravio e gli adempimenti operativi richiesti alle imprese e alle sedi INPS.

Quadro normativo e decreti attuativi

Il beneficio è riconosciuto, in via sperimentale, alle imprese appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale che diano attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 dicembre 1995.

Per il settore calzaturiero, con decreto 31 marzo 1994 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Tesoro, è stato approvato il piano occupazionale oggetto dell’accordo sindacale e sono state disciplinate le modalità di concessione dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali e assistenziali per i lavoratori assunti in attuazione del piano. Con successivi decreti 9 marzo 1995 e 29 marzo 1995 sono state individuate le imprese beneficiarie, il numero dei lavoratori agevolabili per ciascuna impresa, l’ammontare dello sgravio e la relativa durata.

Durata, misura e condizioni del beneficio

La durata dello sgravio è fissata in tre anni. La misura massima del beneficio varia in funzione:

  • della tipologia di azienda;
  • della forza occupazionale;
  • del livello di inquadramento del lavoratore assunto;
  • della tipologia del contratto, a tempo indeterminato o determinato.

Gli importi sono stati calcolati sulla retribuzione composta da minimo tabellare, contingenza ed EDR (lire 20.000 mensili). Essi rappresentano la misura massima dello sgravio, utilizzabile fino a concorrenza della contribuzione dovuta per ciascun lavoratore.

In presenza di periodi con giorni totalmente non retribuiti, lo sgravio va ridotto in proporzione, applicando un importo giornaliero pari a 1/26 del mensile. Per le giornate parzialmente retribuite, l’importo giornaliero dello sgravio deve essere ridotto proporzionalmente. Per i lavoratori a tempo parziale gli importi spettanti sono ulteriormente riproporzionati.

La circolare precisa inoltre che lo sgravio non è cumulabile con altre riduzioni contributive o fiscalizzazioni, né con altri benefici comunque previsti per assunzioni incentivate, incluso il beneficio del 50% dell’indennità di mobilità nei casi di assunzione dalle liste di mobilità o nelle ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, della L. 19 luglio 1993, n. 236.

Soggetti esclusi e ulteriori condizioni

Il beneficio non spetta alle imprese che, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, abbiano effettuato riduzioni di personale. Il beneficio può essere riconosciuto anche alle imprese di nuova costituzione, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 8, comma 4-bis, della L. n. 223/1991, richiamato dalla circolare.

Adempimenti delle imprese e degli uffici pubblici

Gli adempimenti nei confronti dell’ufficio circoscrizionale per l’impiego sono quelli previsti dall’art. 2 dei DD.MM. 9 marzo 1995 e 29 marzo 1995. Le assunzioni devono essere effettuate presso il predetto ufficio entro 4 mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione al beneficio da parte dell’Ufficio provinciale del lavoro, a pena di decadenza.

Al momento dell’assunzione, l’impresa deve rilasciare all’ufficio circoscrizionale le dichiarazioni richieste dai decreti. L’ufficio circoscrizionale, a sua volta, comunica contestualmente l’assunzione alla sede INPS territorialmente competente, la quale provvede ai conseguenti adempimenti. In questa fase, l’ufficio circoscrizionale verifica la sussistenza delle condizioni che danno titolo al beneficio, fermo restando il controllo ordinario dell’Istituto e le eventuali azioni conseguenti.

La circolare segnala che, in attesa della piena applicazione delle nuove disposizioni in materia di assunzioni incentivate ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, la comunicazione all’INPS può avvenire con la procedura indicata dalla circolare n. 68 del 7 marzo 1995, secondo le direttive ministeriali richiamate nella circolare n. 84/95 del 10 luglio 1995.

Codifica delle aziende e gestione delle denunce contributive

Le sedi INPS, ricevuta la comunicazione di assunzione, devono attribuire alle posizioni aziendali il codice di autorizzazione "5W", con il significato di "Impresa beneficiaria delle agevolazioni contributive di cui all’art. 6 della L. 19 luglio 1994, n. 451".

Per la compilazione del mod. DM10/2, la circolare distingue tre ipotesi:

  • lavoratori assunti a tempo indeterminato: va utilizzato il codice tipo contribuzione "29" e, nei righi del quadro B-C, i codici "129" o "O29";
  • lavoratori assunti a tempo determinato: va utilizzato il codice tipo contribuzione "50" e, nei righi del quadro B-C, i codici "150" o "O50";
  • trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato: dall’anno successivo alla conversione e fino alla fine del triennio si utilizza il codice tipo contribuzione "89" e i codici "189" o "O89".

Per tutti i casi, nelle denunce vanno indicati il numero dei dipendenti interessati, le giornate retribuite o le ore per il part-time, le retribuzioni complessive e le somme a debito del datore di lavoro determinate senza applicare riduzioni alla contribuzione ordinaria.

Esposizione dello sgravio nei modelli DM10/2 e DM10/S

Nel DM10/2, lo sgravio spettante sui contributi previdenziali, sulle indennità economiche di malattia e maternità e sulla Gescal va esposto nel quadro D con le seguenti codifiche:

  • "L202" per i lavoratori a tempo indeterminato;
  • "L203" per i lavoratori a tempo determinato;
  • "L204" per i rapporti a termine trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il mod. DM10/S, i contributi dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario devono essere determinati secondo le norme comuni e poi ridotti dell’importo dello sgravio spettante. La differenza va riportata nella casella "importo contributi sanitari dovuti". L’importo detratto deve inoltre essere indicato nella denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R nel quadro D, con codice "69" e dicitura "SGRAVIO ART. 6 c. 1, L. 451/94".

Recupero degli sgravi per periodi pregressi

Per il recupero dei benefici relativi a periodi già decorsi, le aziende possono utilizzare la denuncia del mese di agosto 1995, da presentare entro il 20 settembre 1995, oppure quelle di settembre o di ottobre 1995, da presentare rispettivamente entro il 20 ottobre e il 20 novembre 1995.

Le differenze da recuperare relative a contributi previdenziali, malattia, maternità e Gescal vanno indicate nel quadro D del DM10/2 con il codice "L205" e la dicitura "ARR. SGR. 6 c. 1, L. 451/95". Le differenze relative ai contributi sanitari vanno invece portate in detrazione dall’importo dei contributi sanitari dovuti e riportate anche nel DM10/S-R con il codice "69" e la relativa dicitura di sgravio.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli sgravi evidenziati nei DM10/2 con i codici "L202", "L203", "L204" e "L205" è stato istituito il conto GAW 37/40, denominato "Sgravi di contributi previdenziali a favore delle imprese che assumono lavoratori ad incremento dei livelli occupazionali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994".

Tabelle degli importi

La circolare richiama, in allegato, le tabelle con i valori mensili dello sgravio distinti per:

  • lavoratori a tempo indeterminato con orario pieno;
  • lavoratori a tempo determinato con orario pieno.

Le tabelle riportano separatamente la quota di sgravi per contribuzione previdenziale e assistenziale e la quota per SSN, con importi differenziati per livello, tipologia di azienda e consistenza occupazionale.

Punti principali

Normativa e ambito del beneficio

Il beneficio riguarda le imprese del settore calzaturiero individuate dai decreti ministeriali attuativi che assumono lavoratori in attuazione di piani occupazionali approvati. La base normativa è l’art. 6 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella L. 19 luglio 1994, n. 451, che prevede uno sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali e assistenziali per assunzioni incrementali dei livelli occupazionali.

Decreti attuativi e durata dello sgravio

Con decreto ministeriale 31 marzo 1994 sono stati approvati il piano occupazionale e le regole di concessione dello sgravio. Successivamente, i DD.MM. 9 marzo 1995 e 29 marzo 1995 hanno definito le imprese ammesse, il numero dei lavoratori per ciascuna impresa, la misura dello sgravio e la sua durata, fissata in tre anni. Il beneficio si applica ai lavoratori assunti successivamente alla data di approvazione del piano e può riguardare anche imprese di nuova costituzione se ricorrono le condizioni previste dalla legge 223/1991.

Limiti, misura dello sgravio e incompatibilità

La misura massima dello sgravio è determinata dai decreti in relazione al tipo di azienda, alla forza occupazionale, al livello di inquadramento e alla tipologia del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione composta da minimo tabellare, contingenza ed EDR. Lo sgravio va riproporzionato per i mesi con giornate non retribuite e per i rapporti a tempo parziale. Non è cumulabile con altre riduzioni contributive o fiscalizzazioni, né con altri benefici per assunzioni incentivate, compreso il contributo del 50% dell’indennità di mobilità nei casi previsti.

Adempimenti presso ufficio di collocamento e INPS

Le imprese devono effettuare le assunzioni presso l’ufficio circoscrizionale per l’impiego entro 4 mesi dalla comunicazione di ammissione al beneficio, a pena di decadenza, e rilasciare le dichiarazioni previste dai decreti. L’ufficio circoscrizionale comunica l’assunzione alla sede INPS competente; in questa fase è affidata all’ufficio anche la verifica delle condizioni che danno titolo al beneficio, fermo restando il controllo ordinario dell’Istituto. In via transitoria la comunicazione può avvenire secondo la procedura della circolare n. 68 del 7 marzo 1995.

Codifica delle aziende e dei lavoratori nel DM10/2

Le sedi INPS devono attribuire alle aziende il codice di autorizzazione "5W", con il significato di impresa beneficiaria delle agevolazioni contributive ex art. 6 L. n. 451/1994. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato va utilizzato il codice tipo contribuzione "29" con i codici "129" o "O29"; per i lavoratori a tempo determinato il codice "50" con i codici "150" o "O50". In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, dopo la conversione si utilizza il codice "89" con i codici "189" o "O89".

Compilazione del DM10/2 e del DM10/S

Nel DM10/2 le imprese devono esporre i contributi dovuti sulla base dell’intera aliquota contributiva, senza riduzioni, e indicare lo sgravio spettante nel quadro D con i codici "L202" per i contratti a tempo indeterminato, "L203" per i contratti a termine, "L204" per i rapporti trasformati in tempo indeterminato e "L205" per i recuperi pregressi. Nel DM10/S i contributi sanitari vanno esposti al netto dello sgravio, e il relativo importo deve essere riportato anche nella denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R con codice "69" e dicitura "SGRAVIO ART. 6 c. 1, L. 451/94".

Recupero dei periodi pregressi

Per il recupero degli sgravi spettanti per periodi già decorsi, le aziende possono utilizzare le denunce di agosto 1995, da presentare entro il 20 settembre 1995, oppure quelle di settembre o ottobre 1995, da presentare rispettivamente entro il 20 ottobre e il 20 novembre 1995. Le differenze da recuperare relative a contributi previdenziali, malattia, maternità e Gescal vanno indicate nel quadro D del DM10/2 con codice "L205"; per i contributi sanitari il recupero avviene in detrazione e va riportato anche nel DM10/S-R.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli sgravi esposti con i codici "L202", "L203", "L204" e "L205" è istituito il conto GAW 37/40, denominato come sgravi di contributi previdenziali a favore delle imprese che assumono lavoratori ad incremento dei livelli occupazionali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 299/1994 convertito nella L. n. 451/1994.

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