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Circolare

Circolare numero 223 del 3-8-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni applicative del D.L. n. 232/1995, che reitera varie disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria e introduce nuove ipotesi di proroga collegate a programmi di reindustrializzazione. Vengono inoltre chiarite le modifiche ai contratti di solidarieta', con distinzione tra quelli stipulati prima e dopo il 14 giugno 1995, e le novita' per i dipendenti delle imprese di spedizione, compresi i limiti numerici dei beneficiari e i requisiti anagrafici e temporali da verificare. La circolare richiama infine le precedenti istruzioni gia' impartite con altre circolari e disciplina gli adempimenti documentali a carico delle imprese e degli uffici competenti.

Proroga e reiterazione di trattamenti straordinari di integrazione salariale, contratti di solidarieta' e benefici per imprese di spedizione

Proroga e reiterazione di interventi di integrazione salariale, contratti di solidarieta' e imprese di spedizione

La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.L. n. 232/1995 in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, contratti di solidarieta' e benefici per i dipendenti delle imprese di spedizione. Il testo distingue tra disposizioni reiterate, nuove ipotesi di proroga e modifiche al regime dei contratti di solidarieta', richiamando piu' volte le precedenti circolari di riferimento.

Disposizioni reiterate dal decreto-legge

Il decreto-legge n. 232 reitera integralmente alcune misure gia' contenute nel D.L. n. 105/1995 non convertito. In particolare:

  • e' confermata la proroga sino al 31 maggio 1995 del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle societa' non operative GEPI e INSAR;
  • la proroga fino alla stessa data riguarda anche i dipendenti dell'A.R.P. e alcune categorie particolari di dipendenti INSAR;
  • e' reiterata la proroga per 12 mesi dei trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti dall'art. 1, commi 1, 1-bis e 2, della legge n. 56.

Per la proroga relativa ai trattamenti ex legge n. 56, la circolare precisa che i lavoratori devono non solo possedere i requisiti gia' indicati nelle istruzioni precedenti, ma devono anche essere gia' beneficiari del trattamento in via continuativa. La ditta deve attestare tale circostanza con dichiarazione allegata al mod. Igi 15 Str.; la verifica avviene in sede di pagamento diretto oppure tramite gli elenchi dei lavoratori trasmessi ai fini del conguaglio su DM 10.

E' inoltre confermata la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori edili, per la quale restano valide le istruzioni della circolare n. 140 del 18 maggio 1995.

Nuova ipotesi di proroga collegata alla reindustrializzazione

L'art. 6, comma 21, del D.L. n. 232/1995, come modificato dal D.L. n. 244/1995, introduce una disciplina collegata a intese di programma tra Governo o Regioni e parti sociali. La circolare distingue due fattispecie:

  • per le domande presentate prima del 30 giugno 1995, il Ministro del lavoro puo' intervenire con decreto in deroga alla normativa vigente in materia di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale;
  • per le domande presentate dopo il 30 giugno 1995, relative a unita' diverse da quelle gia' interessate da domande antecedenti, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre una proroga fino a 12 mesi dei trattamenti in scadenza entro il 31 dicembre 1995, anche in deroga all'art. 1, commi 3, 5 e 9, della legge n. 223/1991.

Le condizioni richieste sono due:

  • esistenza di un'intesa di programma sulla reindustrializzazione stipulata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 232;
  • impegno dei lavoratori interessati in attivita' di lavoro socialmente utile, anche finalizzate alla reindustrializzazione.

A livello procedurale, l'impresa deve trasmettere all'Ufficio provinciale del lavoro un elenco nominativo dei lavoratori sospesi, anche a rotazione. Una copia di tale elenco, con l'attestazione dell'Ufficio sulla partecipazione alle attivita' socialmente utili, deve essere allegata al mod. Igi 15 Str. La cessazione o sospensione della partecipazione a tali attivita' deve essere comunicata tempestivamente dall'ente o societa' che gestisce i lavori socialmente utili alla SAP competente, la quale provvede a sospendere o cessare il pagamento diretto oppure a comunicare rapidamente alla ditta anticipante i provvedimenti da adottare.

Contratti di solidarieta'

Il decreto-legge n. 232 interviene in modo rilevante sulla disciplina dei contratti di solidarieta' prevista dalla legge n. 236/1993. La circolare assume come spartiacque la data del 14 giugno 1995, coincidente con l'entrata in vigore del decreto.

Per i contratti stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 14 giugno 1995:

  • viene incrementato il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 148;
  • la concessione dei benefici dell'art. 5 del D.L. n. 148, ossia l'elevazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il "bonus" e lo sgravio contributivo per il datore di lavoro, resta comunque subordinata alla disponibilita' delle risorse del Fondo.

Se le risorse non sono disponibili, continua ad applicarsi l'art. 1 della legge n. 863/1984, che prevede un trattamento pari al 50% della retribuzione per le ore contrattuali non prestate, elevato al 60% per i territori del Mezzogiorno.

Per i contratti stipulati dal 15 giugno 1995 in poi, con efficacia dal 10 giugno 1995, la circolare segnala le seguenti innovazioni:

  • soppressione del beneficio aggiuntivo previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 236/1993, sia per i lavoratori sia per il datore di lavoro;
  • determinazione del trattamento straordinario di integrazione salariale nella misura del 60% della retribuzione persa, con uniformazione su tutto il territorio nazionale;
  • assegnazione alle aziende del nuovo codice di autorizzazione "8K" in luogo del codice "5Z";
  • utilizzo, per il conguaglio su DM 10, del codice "G603" preceduto dalla dicitura "Int. sal. str. art. 8 D.L. 232/95";
  • soppressione della possibilita' di articolare la riduzione dell'orario di lavoro su base annuale, con conseguente limitazione alle basi settimanale o mensile.

La disciplina della contribuzione viene anch'essa modificata. La circolare osserva che:

  • per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto non si applica la riduzione contributiva prevista dall'art. 5, comma 2, della legge n. 236/1993;
  • il comma 4 dell'art. 8 reintroduce tale riduzione per i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarieta', esclusi quelli di cui all'art. 5, commi 5, 7 e 8, della legge n. 236/1993, per un periodo massimo di 24 mesi e nei limiti delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione.

Tuttavia, poiche' il beneficio e' subordinato a un provvedimento autorizzatorio condizionato dalle disponibilita' finanziarie, la circolare precisa che l'applicazione della nuova disciplina e' sospesa in attesa di ulteriori istruzioni e che, al momento, ai datori di lavoro e' preclusa la possibilita' di operare la riduzione contributiva per i contratti soggetti alla nuova normativa.

Imprese di spedizione

Il decreto-legge n. 232 reitera con modificazioni la disciplina riferita alle imprese di spedizione. La circolare evidenzia due misure in favore dei dipendenti:

  • la proroga per un ulteriore anno dell'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' prorogata dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 143/1995;
  • l'estensione dell'indennita' ai lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1994 che risultino sospesi dal lavoro nel corso del 1995.

Il contingente complessivo dei beneficiari dell'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', comprensivo delle unita' in proroga, e' fissato in 1.800 unita', con prelazione per i lavoratori licenziati fino a un massimo di 1.100 unita'.

Le sedi devono verificare, sulla base dell'elenco nominativo dei beneficiari:

  • che la data di assunzione in servizio sia anteriore al 1 gennaio 1994;
  • che la data iniziale del periodo di sospensione sia successiva al 31 dicembre 1994.

La circolare richiama, per il resto, le istruzioni della circolare n. 200 dell'11 agosto 1993, che avevano gia' chiarito che il Ministero del lavoro provvede all'attribuzione del beneficio nei limiti del contingente prestabilito.

Punti principali

Disposizioni reiterate sul trattamento straordinario di integrazione salariale

Il D.L. n. 232/1995 reitera le norme gia' contenute nel D.L. n. 105/1995 non convertito. E' confermata la proroga sino al 31 maggio 1995 del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle societa' non operative GEPI e INSAR, nonche' per i dipendenti dell'A.R.P. e per alcune categorie particolari di dipendenti INSAR. E' inoltre reiterata la proroga per 12 mesi dei trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti dall'art. 1, commi 1, 1-bis e 2, della legge n. 56. Per questi ultimi, la proroga spetta solo a lavoratori che risultino gia' beneficiari del trattamento in modo continuativo; tale circostanza deve essere attestata dalla ditta con dichiarazione allegata al mod. Igi 15 Str. e verificata in sede di pagamento diretto o tramite gli elenchi per il conguaglio su DM 10. E' confermata anche la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori edili, per la quale restano valide le istruzioni gia' date con la circolare n. 140 del 18 maggio 1995.

Nuova proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per programmi di reindustrializzazione

L'art. 6, comma 21, del D.L. n. 232/1995, come modificato dal D.L. n. 244/1995, prevede due diverse fattispecie collegate a intese di programma tra Governo o Regioni e parti sociali. Per le domande presentate prima del 30 giugno 1995, il Ministro del lavoro puo' concedere, in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale. Per le domande presentate dopo il 30 giugno 1995, riferite a unita' diverse da quelle gia' coinvolte da domande antecedenti, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' disporre una proroga fino a 12 mesi dei trattamenti in scadenza entro il 31 dicembre 1995, anche in deroga all'art. 1, commi 3, 5 e 9, della legge n. 223/1991. Le condizioni richieste sono: intesa di programma sulla reindustrializzazione stipulata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge e impegno dei lavoratori in attivita' di lavoro socialmente utile, anche finalizzate alla reindustrializzazione. L'impresa deve trasmettere all'Ufficio provinciale del lavoro un elenco nominativo dei lavoratori sospesi, anche a rotazione; copia dell'elenco e attestazione dell'Ufficio sulla partecipazione alle attivita' socialmente utili devono essere allegati al mod. Igi 15 Str. La cessazione o sospensione di tali attivita' va comunicata tempestivamente dall'ente o societa' che le gestisce alla SAP competente, che provvede a sospendere o cessare il pagamento diretto o a comunicare i provvedimenti necessari alla ditta che anticipa il trattamento.

Contratti di solidarieta': regime transitorio e nuove regole

La circolare evidenzia che il D.L. n. 232/1995 introduce modifiche significative alla disciplina dei contratti di solidarieta' della legge n. 236/1993, con rilievo della data di stipulazione rispetto al 14 giugno 1995. Per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1993 e il 14 giugno 1995, il Fondo previsto dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 148 risulta incrementato, ma la concessione dei benefici dell'art. 5 del medesimo decreto resta subordinata alla disponibilita' delle risorse del Fondo. Se le risorse non sono disponibili, continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 1 della legge n. 863/1984, pari al 50% della retribuzione per le ore non prestate, elevato al 60% per i territori del Mezzogiorno. Per i contratti stipulati dal 15 giugno 1995 in poi, con efficacia dal 10 giugno 1995, vengono eliminati il beneficio aggiuntivo per lavoratori e datore di lavoro, si stabilisce il trattamento al 60% della retribuzione persa su tutto il territorio nazionale e si introducono nuovi codici di autorizzazione e di conguaglio: codice 8K in luogo del 5Z e codice G603 con la dicitura "Int. sal. str. art. 8 D.L. 232/95". Inoltre, la riduzione dell'orario puo' essere solo su base settimanale o mensile, non piu' annuale. La circolare chiarisce infine la nuova disciplina della riduzione contributiva: per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto non si applica la riduzione prevista dall'art. 5, comma 2, della legge n. 236/1993; il comma 4 dell'art. 8 la reintroduce per determinati datori di lavoro, per un massimo di 24 mesi e nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione, ma la sua concreta applicazione e' sospesa in attesa di istruzioni, restando al momento preclusa.

Imprese di spedizione: proroga e ampliamento della platea

Il D.L. n. 232/1995 reitera, con modifiche, la disciplina relativa alle imprese di spedizione. Sono previsti due interventi a favore dei dipendenti: la proroga di un ulteriore anno dell'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' prorogata dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 143/1995, e l'estensione dell'indennita' ai lavoratori in servizio al 31 dicembre 1994 sospesi dal lavoro nel corso del 1995. Il contingente complessivo dei beneficiari dell'indennita' pari alla cassa integrazione straordinaria e a quello di mobilita', comprensivo delle unita' gia' in proroga, e' fissato in 1.800 unita', con prelazione per i lavoratori licenziati entro il limite di 1.100 unita'. Le sedi devono verificare, sulla base dell'elenco nominativo dei beneficiari, che la data di assunzione sia anteriore al 1 gennaio 1994 e che la sospensione sia iniziata dopo il 31 dicembre 1994. La circolare richiama anche le istruzioni della circolare n. 200 dell'11 agosto 1993, secondo cui il Ministero del lavoro attribuisce il beneficio entro il contingente prestabilito.

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