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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37864/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 26/05/2025 che, accogliendo in parte l'appello del P.M., aveva aggravato la misura cautelare disposta dal G.I.P. (da obbligo di dimora e presentazione alla P.G. a arresti domiciliari). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare: la valutazione probatoria attribuita a stralci di conversazioni intercettate (sostenendo che non dimostrerebbero la partecipazione o la consapevolezza della caratura criminale dei vertici del sodalizio); la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) c.p.p.; la mancanza di specificazione di presunti membri del sodalizio ancora in libertà; la carenza motivazionale rispetto alla distanza temporale (oltre due anni) dei fatti e alla scelta di una misura più afflittiva rispetto a quella originaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato e in parte manifestamente inammissibile. Ha escluso la possibilità di una rivalutazione in punto di fatto e di prova in sede di legittimità, richiamando il divieto di riesame degli elementi probatori e la limitazione del controllo della Corte alla verifica di manifesta illogicità o carenza motivazionale. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale, che aveva individuato elementi indiziari e frequenti contatti tali da giustificare l'aggravamento cautelare in arresti domiciliari (pur non arrivando alla custodia in carcere). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989 n. 401, art. 4 commi 1 e 4-bis

    esercizio abusivo dell'organizzazione del gioco di azzardo (art. 4, commi 1 e 4-bis L. 401/1989)

    La norma è stata richiamata per la qualificazione del fatto contestato (esercizio abusivo del gioco di azzardo); la Corte ha dato per assunta la rilevanza penale della condotta ai fini della valutazione indiziaria operata dal Tribunale.

  • Codice penale, art. 416-bis

    aggravante ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. (capo 16) e agevolazione dell'attività di associazione mafiosa (capo 21)

    L'aggravante e la contestazione di agevolazione mafiosa sono state considerate elementi che accrescono la gravità indiziaria e la pertinenza cautelare, giustificando una maggior attenzione nella scelta della misura.

  • Codice di procedura penale, art. 274, lett. c)

    pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) cod. proc. pen.)

    La Corte ha valutato che il Tribunale abbia correttamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base delle risultanze investigative e dei contatti accertati; ha ricordato che la verifica della attualità del pericolo, specie se i fatti sono distanti nel tempo, richiede motivazione rigorosa, ma che tale onere è stato ritenuto assolto dal Tribunale nella presente vicenda.

  • Decreto legislativo 10/10/2022 n. 150 e Codice di procedura penale, artt. 611 e 127

    ricorso proposto successivamente al 30.6.2024 trattato ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. 150/2022 e dell'art.127 cod. proc. pen.

    Richiamo formale alle norme procedurali che regolano il trattamento dei ricorsi per cassazione dopo le modifiche legislative; la Corte ha osservato la regolare trattazione del ricorso secondo le disposizioni vigenti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento (art. 616 cod. proc. pen.)

    La norma è stata applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Regolamento di esecuzione c.p.p., art. 28

    adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamo alle formalità amministrative successive alla pronuncia definitive; la Corte ha ordinato gli adempimenti alla cancelleria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta il materiale probatorio: l'impugnazione che mira a rimettere in discussione il merito probatorio è inammissibile salvo mostrare manifesta illogicità o carenza motivazionale nell'atto impugnato.
  • L'interpretazione e la valutazione delle conversazioni intercettate sono giudizi di fatto riservati al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la ricezione delle intercettazioni nel ragionamento del giudice presenta manifesta illogicità.
  • Quando vi è distanza temporale significativa rispetto ai fatti (es. oltre due anni), il giudice che aggrava la misura cautelare deve fornire una motivazione particolarmente rigorosa in ordine all'attualità e all'intensità del pericolo di reiterazione.
  • Il principio del "minor sacrificio necessario" impone che la scelta della misura cautelare sia proporzionata e motivata: il giudice deve spiegare perché misure meno afflittive sarebbero insufficienti, tuttavia la valutazione concreta rimane di merito.
  • Le doglianze sulla motivazione devono dimostrare una reale incongruenza o illogicità; critiche che si limitano a proporre diversa interpretazione degli stessi elementi probatori non ottengono il favore della Cassazione.
  • Se il ricorso è infondato, è probabile la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di proporre ricorso in Cassazione, è necessario valutare la fondatezza giuridica e l'esistenza di profili di illegittimità formale o di manifesta illogicità.

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