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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una notaia aveva agito in via monitoria/sommaria ex art. 702-bis c.p.c. contro una società per ottenere il pagamento di euro 18.300,00, oltre accessori, a titolo di compenso professionale per attività notarili svolte. La società aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., sostenendo che le prestazioni erano già state compensate. Nel giudizio di merito la creditrice aveva chiesto il deferimento del giuramento decisorio al legale rappresentante della società, formulandolo con riferimento all'affermazione di aver pagato la somma dovuta per i compensi professionali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo ingiustificata la mancata comparizione del legale rappresentante all'udienza del giuramento; la Corte d'appello aveva confermato, osservando che, a fronte di una difesa del debitore del tutto generica sulle modalità estintive del debito, la formula del giuramento poteva essere altrettanto generica e usare il termine "pagamento". In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 c.c. e 2960 c.c. nonché dell'art. 239 c.p.c., sostenendo che la formula del giuramento non rispecchiasse la propria tesi difensiva, fondata sulla compensazione e non sul pagamento, e che il giuramento non avrebbe potuto essere prestato senza giurare il falso né integrato con chiarimenti ulteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha ribadito che la prescrizione presuntiva si fonda su una presunzione di avvenuto adempimento e che, per superarla, il creditore può deferire al debitore il giuramento decisorio, il quale deve essere formulato in modo chiaro e specifico e comprendere la tesi difensiva del debitore. Tuttavia, quando il debitore si limiti a eccepire genericamente l'estinzione del debito senza precisarne le modalità, la formula del giuramento può essere generica e riferirsi al "pagamento" come nozione ampia idonea a coprire tutte le forme di attribuzione patrimoniale corrispettiva. Poiché nel caso concreto la società aveva allegato solo una generica compensazione non meglio specificata, la formula ritenuta ammissibile dalla Corte d'appello è stata considerata corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

    norma utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado in forma sommaria

  • art. 2956 c.c.

    disciplina la prescrizione presuntiva invocata dal debitore per sostenere l'estinzione del credito professionale

  • art. 2960 c.c.

    richiamato come norma correlata alla disciplina delle prescrizioni presuntive e al loro superamento

  • art. 239 c.p.c.

    richiamato in relazione alla mancata comparizione del legale rappresentante all'udienza fissata per il giuramento; il giudice di merito ha escluso che l'asserita erroneità del quesito integrasse giustificato motivo

  • art. 233, comma secondo, c.p.c.

    il giuramento decisorio deve essere formulato in modo chiaro e specifico

  • art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 378 c.p.c.

    norma richiamata per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza

  • art. 380 c.p.c.

    richiamato per la proposta di decisione del relatore

  • art. 11195/2007

    precedente richiamato sulla struttura della prescrizione presuntiva e sui mezzi per superarla

  • Cass. 19240/2004

    precedente richiamato sulla prescrizione presuntiva e sul giuramento decisorio

  • Cass. 785/1998

    precedente richiamato sulla prescrizione presuntiva e sui mezzi per vincerla

  • Cass. 9831/2014

    precedente richiamato sul sindacato della valutazione di decisorietà della formula del giuramento

  • Cass. 24025/2009

    precedente richiamato sul sindacato della valutazione di decisorietà della formula del giuramento

  • Cass. civ., sez. II, 28/10/2019, n. 27471

    precedente richiamato per il principio secondo cui, se la difesa del debitore è generica, anche la formula del giuramento può esserlo

  • Cass. 292/1977

    precedente richiamato in coerenza con il principio sulla formulazione del giuramento quando l'allegazione difensiva è generica

Massime di principio

  • La prescrizione presuntiva opera come presunzione di avvenuto pagamento/adempimento e può essere superata, sul piano probatorio, mediante l'ammissione del debitore di non avere estinto il debito oppure mediante il deferimento del giuramento decisorio al debitore.
  • Il giuramento decisorio deve essere formulato in modo chiaro e specifico e, in linea di principio, deve ricomprendere la tesi difensiva del debitore, così da consentire al giudice una verifica limitata all'"an iuratum sit".
  • Se però il debitore si limita ad allegare in modo generico l'estinzione del debito senza indicare con precisione la concreta modalità estintiva, la formula del giuramento può essere generica e riferirsi al "pagamento" in senso ampio.
  • La decisorietà e l'ammissibilità della formula del giuramento sono valutazioni rimesse al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Quando la difesa del debitore è imprecisa sulle modalità di estinzione dell'obbligazione, non può pretendere che la formula del giuramento riproduca una modalità specifica non allegata con sufficiente determinatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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