Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una notaia aveva agito in via monitoria/sommaria ex art. 702-bis c.p.c. contro una società per ottenere il pagamento di euro 18.300,00, oltre accessori, a titolo di compenso professionale per attività notarili svolte. La società aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., sostenendo che le prestazioni erano già state compensate. Nel giudizio di merito la creditrice aveva chiesto il deferimento del giuramento decisorio al legale rappresentante della società, formulandolo con riferimento all'affermazione di aver pagato la somma dovuta per i compensi professionali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo ingiustificata la mancata comparizione del legale rappresentante all'udienza del giuramento; la Corte d'appello aveva confermato, osservando che, a fronte di una difesa del debitore del tutto generica sulle modalità estintive del debito, la formula del giuramento poteva essere altrettanto generica e usare il termine "pagamento". In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2956 c.c. e 2960 c.c. nonché dell'art. 239 c.p.c., sostenendo che la formula del giuramento non rispecchiasse la propria tesi difensiva, fondata sulla compensazione e non sul pagamento, e che il giuramento non avrebbe potuto essere prestato senza giurare il falso né integrato con chiarimenti ulteriori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha ribadito che la prescrizione presuntiva si fonda su una presunzione di avvenuto adempimento e che, per superarla, il creditore può deferire al debitore il giuramento decisorio, il quale deve essere formulato in modo chiaro e specifico e comprendere la tesi difensiva del debitore. Tuttavia, quando il debitore si limiti a eccepire genericamente l'estinzione del debito senza precisarne le modalità, la formula del giuramento può essere generica e riferirsi al "pagamento" come nozione ampia idonea a coprire tutte le forme di attribuzione patrimoniale corrispettiva. Poiché nel caso concreto la società aveva allegato solo una generica compensazione non meglio specificata, la formula ritenuta ammissibile dalla Corte d'appello è stata considerata corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
norma utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado in forma sommaria
art. 2956 c.c.
disciplina la prescrizione presuntiva invocata dal debitore per sostenere l'estinzione del credito professionale
art. 2960 c.c.
richiamato come norma correlata alla disciplina delle prescrizioni presuntive e al loro superamento
art. 239 c.p.c.
richiamato in relazione alla mancata comparizione del legale rappresentante all'udienza fissata per il giuramento; il giudice di merito ha escluso che l'asserita erroneità del quesito integrasse giustificato motivo
art. 233, comma secondo, c.p.c.
il giuramento decisorio deve essere formulato in modo chiaro e specifico
art. 360, comma I, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
art. 378 c.p.c.
norma richiamata per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza
art. 380 c.p.c.
richiamato per la proposta di decisione del relatore
art. 11195/2007
precedente richiamato sulla struttura della prescrizione presuntiva e sui mezzi per superarla
Cass. 19240/2004
precedente richiamato sulla prescrizione presuntiva e sul giuramento decisorio
Cass. 785/1998
precedente richiamato sulla prescrizione presuntiva e sui mezzi per vincerla
Cass. 9831/2014
precedente richiamato sul sindacato della valutazione di decisorietà della formula del giuramento
Cass. 24025/2009
precedente richiamato sul sindacato della valutazione di decisorietà della formula del giuramento
Cass. civ., sez. II, 28/10/2019, n. 27471
precedente richiamato per il principio secondo cui, se la difesa del debitore è generica, anche la formula del giuramento può esserlo
Cass. 292/1977
precedente richiamato in coerenza con il principio sulla formulazione del giuramento quando l'allegazione difensiva è generica
Massime di principio
- La prescrizione presuntiva opera come presunzione di avvenuto pagamento/adempimento e può essere superata, sul piano probatorio, mediante l'ammissione del debitore di non avere estinto il debito oppure mediante il deferimento del giuramento decisorio al debitore.
- Il giuramento decisorio deve essere formulato in modo chiaro e specifico e, in linea di principio, deve ricomprendere la tesi difensiva del debitore, così da consentire al giudice una verifica limitata all'"an iuratum sit".
- Se però il debitore si limita ad allegare in modo generico l'estinzione del debito senza indicare con precisione la concreta modalità estintiva, la formula del giuramento può essere generica e riferirsi al "pagamento" in senso ampio.
- La decisorietà e l'ammissibilità della formula del giuramento sono valutazioni rimesse al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
- Quando la difesa del debitore è imprecisa sulle modalità di estinzione dell'obbligazione, non può pretendere che la formula del giuramento riproduca una modalità specifica non allegata con sufficiente determinatezza.
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