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Sentenza

Sentenza n. 72/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202409795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 16711/2024, che aveva respinto il ricorso contro gli atti rinnovati della procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza di primo grado sostenendo, in primo luogo, che il ricorso originario avrebbe dovuto essere qualificato come domanda di ottemperanza e che la nuova Commissione, nominata in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, non avrebbe potuto modificare o espungere selettivamente i criteri già individuati, ma soltanto specificarli e attribuire loro un peso ponderale. Deduceva quindi violazione o elusione del giudicato. In secondo luogo, lamentava la violazione del d.m. n. 344/2011 e del bando, poiché la Commissione avrebbe escluso alcuni criteri relativi alla partecipazione a congressi e al conseguimento di premi e riconoscimenti, nonché sviamento di potere e omessa pronuncia del TAR. In terzo luogo, contestava la coerenza tra giudizi sintetici e punteggi numerici attribuiti ai candidati, la valutazione dell'attività progettuale e del trasferimento tecnologico, l'attribuzione al controinteressato del ruolo di Principal Investigator in un progetto europeo, la mancata considerazione di alcune attività dell'appellante e la valutazione come paritario dell'apporto dei coautori nelle pubblicazioni scientifiche. La procedura era stata rinnovata dopo una precedente sentenza, passata in giudicato, che aveva imposto la rivalutazione dei candidati da parte di una nuova Commissione, previa specificazione più dettagliata e ponderazione dei criteri di valutazione della produzione scientifica. All'esito della rinnovazione, il candidato controinteressato aveva ottenuto 97/120 punti, mentre l'appellante aveva ottenuto 92/120.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la qualificazione del ricorso originario come azione impugnatoria, poiché la riedizione del potere aveva dato luogo ad atti nuovi e a vizi autonomi, distinti dall'eventuale violazione del giudicato. Ha escluso la violazione o elusione del giudicato, affermando che la precedente sentenza non vincolava rigidamente la nuova Commissione quanto alla struttura dei criteri, ma imponeva soltanto una loro più dettagliata specificazione e ponderazione. La Commissione poteva quindi riarticolare o accorpare alcuni criteri, purché senza arbitrarietà e con adeguata motivazione; tali condizioni sono state ritenute rispettate. È stata esclusa anche la violazione del d.m. n. 344/2011, poiché il decreto ministeriale operava in via mediata, nel quadro dell'autonomia regolamentare degli atenei prevista dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, e i criteri adottati risultavano conformi al regolamento dell'università richiamato dal bando. Le contestazioni relative alla diversa collocazione di progetti di ricerca, brevetti e spin-off, nonché quelle concernenti la proporzione tra giudizi sintetici e punteggi, sono state ricondotte all'ampia discrezionalità tecnica della Commissione e non hanno evidenziato manifesta irrazionalità o errori tali da consentire un sindacato giurisdizionale sostitutivo. Anche gli errori asseriti nella valutazione dei progetti e delle attività accademiche sono stati ritenuti privi di rilievo invalidante, inserendosi nella complessiva valutazione dei profili dei candidati. Quanto alle pubblicazioni in collaborazione, il bando richiedeva la possibilità di enucleare l'apporto individuale come condizione per la valutazione, ma non imponeva un determinato peso o una differenziazione del contributo; pertanto, non era illegittimo considerare paritario l'apporto dei coautori. Le spese del grado sono state compensate per motivi peculiari.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240

    La disposizione riconosce l'autonomia regolamentare degli atenei nelle procedure di chiamata dei professori universitari; il d.m. n. 344/2011 opera nel caso concreto in via mediata attraverso il regolamento e il bando dell'università.

  • d.m. n. 344/2011

    I criteri ministeriali richiamati dal bando devono essere rispettati nel quadro dell'autonomia regolamentare dell'ateneo, ma non impediscono alla Commissione di riarticolare o accorpare i criteri, purché la scelta sia non arbitraria e adeguatamente motivata.

  • art. 4, comma 14, del bando

    purché sia possibile enucleare l’apporto individuale

    La previsione consente la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione quando sia individuabile l'apporto individuale, senza imporre alla Commissione una specifica differenziazione del peso dei contributi; è quindi legittimo considerare paritario l'apporto dei coautori.

  • sentenza TAR Lazio n. 12844/2021

    previa specificazione più dettagliata, con indicazione del peso ponderale, dei criteri di valutazione della produzione scientifica

    Il giudicato imponeva la riedizione della valutazione da parte di una nuova Commissione, con criteri più dettagliati e ponderati, ma non stabiliva una struttura rigida e immutabile dei criteri originari.

Massime di principio

  • Quando una sentenza impone la riedizione di una procedura valutativa mediante una nuova Commissione e la maggiore specificazione e ponderazione dei criteri, il giudicato non determina necessariamente un vincolo rigido sulla struttura dei criteri stessi: la nuova Commissione può riarticolarli o accorparli, purché rispetti il contenuto precettivo della sentenza, agisca senza arbitrarietà e motivi adeguatamente le proprie scelte.
  • La contestazione degli atti adottati in riedizione del potere, quando deduce vizi autonomi della nuova attività amministrativa, costituisce azione impugnatoria e non necessariamente giudizio di ottemperanza, anche se la riedizione è stata disposta in esecuzione di un precedente giudicato.
  • Nelle procedure di chiamata dei professori universitari, la valutazione dei candidati appartiene alla discrezionalità tecnica della Commissione; il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'organo tecnico e può sindacarle soltanto in presenza di manifesta irrazionalità, arbitrarietà o errori rilevanti.
  • I criteri ministeriali richiamati dal bando operano nel quadro dell'autonomia regolamentare dell'ateneo; l'eventuale riarticolazione o accorpamento dei criteri da parte della Commissione non è illegittimo di per sé, se risulta conforme al regolamento universitario e adeguatamente motivato.
  • Quando il bando consente di valutare una pubblicazione in collaborazione purché sia individuabile l'apporto individuale, tale requisito attiene alla possibilità di procedere alla valutazione e non impone necessariamente di attribuire pesi diversi ai coautori; la Commissione può considerare paritario il contributo individuale in assenza di un vincolo contrario del bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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