Cassazione Civile, Ordinanza n. 10490/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (donante)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di revoca per ingratitudine di una donazione avente ad oggetto il 50% della casa familiare, proposta dal donante nei confronti dell'ex moglie separata, sostenendo che quest'ultima si fosse indebitamente rifiutata di corrispondergli gli alimenti nonostante il suo stato di bisogno. In via subordinata il donante aveva chiesto la condanna della donataria al pagamento di un assegno alimentare. Il Tribunale aveva accolto la revoca; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione rigettando la revoca per intervenuta decadenza ex art. 802 c.c., ritenendo che lo stato di bisogno fosse già emerso nel gennaio 2014, quando il donante aveva chiesto gli alimenti, e che la domanda di revocazione fosse stata proposta oltre il termine. La Corte d'appello aveva però accolto la domanda alimentare, fissando l'assegno in euro 250 mensili, ma con decorrenza dalla sentenza e non dalla domanda, valorizzando il fatto che nel frattempo familiari dell'istante avevano provveduto ai suoi bisogni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 801, 802 e 2909 c.c., sostenendo che lo stato di bisogno si sarebbe definitivamente cristallizzato solo più tardi e che la sentenza di separazione sarebbe incompatibile con tale ricostruzione; 2) violazione dell'art. 440 c.c., degli artt. 112 e 101 c.p.c. e omesso esame, lamentando che la riduzione dell'assegno fosse stata disposta d'ufficio e senza prova adeguata, e che l'art. 440 c.c. opererebbe solo dopo un provvedimento già formato; 3) violazione dell'art. 99 c.p.c. per avere fatto decorrere l'assegno dalla sentenza anziché dalla domanda, in contrasto con il principio della domanda e con l'art. 445 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo insindacabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto della Corte territoriale circa la maturazione dello stato di bisogno già nel gennaio 2014 e ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 440 c.c. quale criterio incidentale di determinazione del quantum alimentare, anche d'ufficio, sulla base di circostanze emerse in causa. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che, in mancanza di preventiva messa in mora e della successiva domanda nei termini, gli alimenti devono decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, e che il soggetto obbligato non può beneficiare del fatto che, nelle more, abbiano provveduto i familiari dell'alimentando. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulla decorrenza dell'assegno e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito disponendo che l'assegno alimentare decorra dal 30/9/2015. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 801 c.c.
Richiamato insieme all'art. 802 c.c. quale disciplina della revoca della donazione per ingratitudine.
art. 802 c.c.
Il termine di decadenza decorre dal momento in cui il donante acquisisce piena e sicura consapevolezza del fatto integrativo dell'ingratitudine; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, tale dies a quo coincidesse con la richiesta di alimenti del gennaio 2014 e il successivo rifiuto.
art. 2909 c.c.
Invocato dal ricorrente; la Corte non ha accolto la censura perché la valutazione sul momento di maturazione dello stato di bisogno è stata considerata accertamento di fatto.
art. 440 c.c.
Consente al giudice di tener conto di circostanze emerse in causa, anche d'ufficio, nella determinazione o riduzione dell'assegno alimentare, compresa la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato e le sopravvenienze economiche intervenute nel processo.
art. 101 c.p.c.
La censura di applicazione d'ufficio dell'art. 440 c.c. è stata respinta perché il giudice può utilizzare i fatti emersi dagli atti senza necessità di specifica sollecitazione della parte.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto alla determinazione del quantum alimentare sulla base del materiale istruttorio.
art. 99 c.p.c.
La decorrenza dell'assegno non può essere fissata alla sentenza quando la domanda giudiziale è stata già proposta: il diritto non deve essere pregiudicato dal tempo necessario per ottenerne tutela in giudizio.
art. 445 c.c.
In assenza di preventiva messa in mora seguita da domanda giudiziale nei sei mesi, gli alimenti decorrono dalla proposizione della domanda.
art. 83 c.p.c.
La procura speciale allegata in formato digitale al ricorso notificato telematicamente è stata ritenuta valida come procura apposta in calce al ricorso.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 440 c.c.
Norma richiamata anche in relazione alla riduzione dell'assegno in funzione della condotta dell'alimentato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'accertamento del momento in cui si è manifestato lo stato di bisogno, quando fondato su valutazioni di fatto sorrette da motivazione non apparente, non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie.
- Ai fini della revoca della donazione per ingratitudine, il termine di decadenza decorre dal momento in cui il donante acquisisce piena consapevolezza del comportamento del donatario astrattamente idoneo a legittimare la revoca; la mera successiva esplicitazione o aggravamento della situazione non sposta il dies a quo se il fatto costitutivo era già percepibile.
- Nella determinazione dell'assegno alimentare il giudice può valutare d'ufficio i fatti emersi in causa, inclusi gli elementi relativi alla condotta dell'alimentato e alle sopravvenienze economiche, senza che sia necessaria una specifica istanza di parte, purché il fatto risulti dal materiale probatorio.
- La riduzione o quantificazione dell'assegno alimentare può essere influenzata dalle circostanze concrete del processo e dalla condotta dell'alimentato, in coerenza con la funzione di adeguamento dell'obbligazione alimentare alle condizioni reali delle parti.
- La decorrenza dell'assegno alimentare deve, in linea di principio, essere ancorata alla domanda giudiziale e non alla decisione, perché il tempo necessario per far valere il diritto non può pregiudicare il titolare; eventuali aiuti prestati da familiari non esonerano l'obbligato legale dal pagamento dovuto per il periodo di pendenza del giudizio.
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