Sentenza del 12/07/2017 n. 1077 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l'IVA relativa a cessioni intracomunitarie effettuate nel 2011, ritenendo illegittima l'applicazione del regime di non imponibilità perché la società non risultava iscritta al sistema VIES. L'Ufficio sosteneva che l'iscrizione preventiva al VIES fosse una condizione sostanziale per effettuare operazioni intracomunitarie e contestava inoltre alla società di non aver dimostrato l'effettiva sussistenza dei requisiti per la non imponibilità. La società aveva impugnato l'avviso deducendo, tra l'altro, difetti di motivazione, assenza di delega di firma e illegittimità del disconoscimento del regime IVA per una mera irregolarità formale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. È stato stabilito che la mancata iscrizione al VIES costituisce un requisito formale e non può, da sola, comportare il disconoscimento della non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, quando risultino provate le condizioni sostanziali dell'operazione e non emerga una frode. Nel caso concreto l'avviso contestava esclusivamente la mancata iscrizione al VIES e non l'assenza degli altri requisiti sostanziali o il mancato assolvimento dell'IVA da parte del destinatario UE. La società aveva inoltre sanato l'omessa comunicazione preventiva mediante il pagamento della sanzione prevista dal DL 16/2012. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori. È stata esclusa la responsabilità per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 7 del DPR 633/1972
"esente IVA ai sensi art. 7"
La disposizione è stata richiamata nella fatturazione delle operazioni intracomunitarie oggetto di contestazione.
Art. 35 del DPR 633/1972, come modificato dal DL 78/2010, art. 7, comma 1, convertito nella legge 122/2010
La norma è stata invocata dall'Ufficio per sostenere l'obbligo di comunicazione e iscrizione al VIES per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.
Art. 138 della direttiva 2006/112/CE
Secondo la Corte di Giustizia UE, il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie dipende principalmente dalla sussistenza delle condizioni sostanziali previste dalla direttiva; l'iscrizione al VIES ha natura formale.
Art. 2, comma 1, del DL 16/2012
La disposizione ha consentito di sanare l'omessa comunicazione preventiva mediante il pagamento della sanzione, adempimento effettuato dalla società nel 2012.
Art. 96 del codice di procedura civile
La richiesta di condanna per lite temeraria è stata respinta perché non sono stati ravvisati dolo o colpa grave nell'operato dell'Agenzia delle Entrate.
Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2017, causa C-21/16, Euro Tyre
La sentenza afferma che la mancata iscrizione al VIES non può impedire il riconoscimento della non imponibilità IVA quando siano dimostrate le condizioni sostanziali della cessione intracomunitaria, salvo frode o impossibilità di verificare tali condizioni.
Massime di principio
- La mancata iscrizione al VIES, considerata isolatamente, è un'irregolarità formale e non giustifica automaticamente il recupero dell'IVA su una cessione intracomunitaria.
- Per applicare la non imponibilità devono comunque essere dimostrate le condizioni sostanziali dell'operazione, tra cui l'effettiva cessione a un soggetto passivo di altro Stato UE e il trasferimento dei beni in altro Stato membro.
- L'Amministrazione finanziaria deve contestare e provare elementi concreti ulteriori rispetto alla sola assenza di iscrizione al VIES, come l'inesistenza dell'operazione, la mancata movimentazione dei beni o la partecipazione a una frode.
- Un adempimento formale omesso può essere sanabile tramite gli strumenti previsti dalla legge, ma la regolarizzazione formale non sostituisce la necessità di dimostrare la reale esistenza e sostanza dell'operazione.
- Il contribuente dovrebbe conservare documentazione idonea a provare l'operazione intracomunitaria, inclusi fatture, documenti di trasporto, pagamenti, identificazione del cessionario e prova della destinazione dei beni.
- Il principio non comporta un diritto assoluto alla non imponibilità: il beneficio può essere negato in presenza di frode o quando l'irregolarità formale impedisca di verificare i requisiti sostanziali.
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