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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33769/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda proposta da una lavoratrice per ottenere la reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2007. La corte territoriale aveva inoltre posto a suo carico le spese di lite di entrambi i gradi, ritenendo inefficace la dichiarazione di esonero dalle spese processuali perché sottoscritta dal difensore e non dalla parte personalmente. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art. 92, sostenendo che la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. era stata in realtà depositata sin dal primo grado e risultava nel fascicolo di ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, ma soprattutto ha osservato che, indipendentemente dalla questione formale sulla sottoscrizione della dichiarazione di esonero, nel caso concreto veniva in rilievo solo la domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e non una specifica prestazione previdenziale o assistenziale: perciò il regime di esenzione dalle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non era comunque applicabile. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione, poiché l'ente intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    Regime di esenzione dalle spese processuali di stretta interpretazione, applicabile solo ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali quando il diritto alla prestazione è oggetto diretto della domanda, e non quando ne costituisce soltanto conseguenza indiretta o eventuale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1

    Richiamato in relazione ai presupposti dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali nel sistema del patrocinio e del gratuito patrocinio in materia previdenziale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base di proposta del relatore.

Massime di principio

  • Il regime di esenzione dalle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha natura di diritto singolare e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti.
  • L'esenzione dalle spese opera soltanto nei giudizi in cui si domanda direttamente una prestazione previdenziale o assistenziale; non basta che tale prestazione sia un effetto indiretto o eventuale di un diverso accertamento.
  • Se la domanda giudiziale ha per oggetto esclusivo un accertamento o un atto preparatorio diverso dal riconoscimento diretto della prestazione previdenziale, non trova applicazione il beneficio dell'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
  • Quando il ricorso per cassazione è infondato per una ragione assorbente di diritto, la Corte può rigettarlo a prescindere dall'esame di eventuali profili formali o processuali ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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