Corte di giustizia, Sentenza C-295/20
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'8 luglio 2021. — UAB „«Sanresa» contro Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di trattamento di rifiuti – Direttiva 2014/24/UE – Articoli 58 e 70 – Qualificazione dell’obbligo per l’operatore di essere titolare di un’autorizzazione scritta preventiva per le spedizioni di rifiuti transfrontalieri – Condizione di esecuzione dell’appalto. — Causa C-295/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la qualificazione, negli appalti di gestione dei rifiuti, dell’autorizzazione necessaria alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Ha stabilito che si tratta di una condizione di esecuzione dell’appalto, non di un requisito di partecipazione o di abilitazione professionale. Ha inoltre precisato che l’offerta non può essere esclusa solo perché la prova di tale autorizzazione non è allegata sin dal momento della presentazione dell’offerta. La quinta questione è stata dichiarata irricevibile.
Appalto di servizi di gestione rifiuti: l’autorizzazione preventiva per spedizioni transfrontaliere di rifiuti va qualificata come condizione di esecuzione e non come criterio di selezione; non può essere imposto che la prova sia prodotta già con l’offerta.
La questione giuridica
Se, in un appalto pubblico di servizi di gestione di rifiuti che può comportare spedizioni transfrontaliere, l’obbligo per l’operatore di ottenere l’autorizzazione preventiva prevista dal regolamento n. 1013/2006 debba essere qualificato come requisito di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o come condizione di esecuzione dell’appalto; se, in caso di condizione di esecuzione, l’offerta possa essere respinta perché l’autorizzazione non è stata prodotta con l’offerta; e se sia compatibile con la direttiva 2014/24 una disciplina nazionale che consenta di non verificare, o verificare solo parzialmente, il diritto dell’offerente a esercitare l’attività rilevante.
Principio di diritto
Nell’ambito di un appalto pubblico di servizi di gestione di rifiuti, l’obbligo di disporre dell’autorizzazione preventiva prevista dal regolamento n. 1013/2006 per spedire rifiuti da uno Stato membro a un altro non costituisce un criterio di selezione qualitativa ex articolo 58 della direttiva 2014/24, ma una condizione di esecuzione dell’appalto ex articolo 70. Di conseguenza, l’amministrazione aggiudicatrice non può respingere l’offerta solo perché tale autorizzazione non è stata prodotta al momento della presentazione dell’offerta; la prova può essere richiesta nella fase di esecuzione, purché la condizione sia collegata all’oggetto dell’appalto e rispettosa dei principi di trasparenza e proporzionalità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 18 direttiva 2014/24/UE
- Articolo 42 direttiva 2014/24/UE
- Articolo 56 direttiva 2014/24/UE
- Articolo 58 direttiva 2014/24/UE
- Articolo 70 direttiva 2014/24/UE
- Allegato XII direttiva 2014/24/UE
- Allegato V, parte C, punto 17, direttiva 2014/24/UE
- Regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 2, punto 35, regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articoli 3-7 regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articoli 9 e 17 regolamento (CE) n. 1013/2006
- Articolo 26, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 49 TFUE
Appalto di servizi di gestione rifiuti e autorizzazione per spedizioni transfrontaliere
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) in una controversia tra Sanresa UAB e l’amministrazione aggiudicatrice lituana, relativa all’esclusione di un offerente da una gara per servizi di gestione di rifiuti pericolosi. Il nodo centrale è la qualificazione dell’obbligo, previsto dal regolamento n. 1013/2006, di ottenere l’autorizzazione preventiva delle autorità competenti per spedire rifiuti da uno Stato membro a un altro.
Fatti e procedimento principale
L’amministrazione aggiudicatrice aveva pubblicato un bando per un appalto di servizi di gestione di rifiuti pericolosi, evidenziando l’urgenza dell’intervento e ricorrendo a una procedura accelerata. Sanresa aveva presentato un’offerta come capofila di un’associazione temporanea di imprese, con subappaltatori stabiliti in Danimarca e nella Repubblica ceca. Nel corso della procedura l’amministrazione aveva chiesto chiarimenti e poi aveva contestato la mancanza dell’autorizzazione alla spedizione internazionale di rifiuti; infine aveva respinto l’offerta di Sanresa perché l’operatore non aveva dimostrato di avere il diritto di esercitare l’attività richiesta.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se l’autorizzazione per la spedizione transfrontaliera di rifiuti fosse un criterio di selezione relativo all’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale oppure una condizione di esecuzione dell’appalto;
- se, in caso di condizione di esecuzione, le regole UE imponessero di consentire la partecipazione anche quando l’autorizzazione fosse rilasciata dopo la scadenza per la presentazione delle offerte;
- se l’offerta potesse essere respinta solo perché l’autorizzazione non era stata prodotta con l’offerta;
- se fosse compatibile con la direttiva 2014/24 una normativa nazionale che consentisse alle amministrazioni aggiudicatrici di verificare solo parzialmente, o affatto, il diritto del fornitore a esercitare l’attività rilevante;
- se, negli appalti di gestione dei rifiuti, i documenti di gara dovessero definire con precisione quantità, composizione e altre condizioni essenziali dei rifiuti.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- gli articoli 18, 42, 56, 58 e 70 della direttiva 2014/24/UE;
- l’allegato XII e l’allegato V, parte C, punto 17, della medesima direttiva;
- l’articolo 267 TFUE;
- il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l’articolo 2, punto 35, e gli articoli 3, 4, 11 e 17.
Ragionamento della Corte: qualificazione dell’autorizzazione
La Corte esclude che l’autorizzazione richiesta dal regolamento n. 1013/2006 possa essere assimilata a un requisito di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24. Essa non coincide né con l’iscrizione in un registro professionale o commerciale, né con una particolare autorizzazione per esercitare il servizio nel paese d’origine in senso tipico della disciplina sugli appalti.
La Corte esclude anche che si tratti di un requisito relativo alla capacità economica e finanziaria o alle capacità tecniche e professionali: tali capacità riguardano, rispettivamente, solidità finanziaria e esperienza/risorse tecniche dell’operatore, non la previa autorizzazione amministrativa alla spedizione di rifiuti tra Stati membri. L’allegato XII, parte II, lettera g), non conduce a una diversa conclusione, perché concerne misure di gestione ambientale che l’operatore intenda applicare spontaneamente durante l’esecuzione.
La Corte qualifica invece tale obbligo come condizione di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2014/24. La ragione è che la disciplina sulle spedizioni di rifiuti attiene alle modalità concrete di esecuzione del servizio e incorpora esigenze ambientali che devono essere rispettate quando il servizio comporti esportazione transfrontaliera di rifiuti. La qualificazione è coerente anche con l’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva, che impone il rispetto degli obblighi ambientali applicabili nell’esecuzione degli appalti pubblici.
Ragionamento della Corte: momento di prova della condizione di esecuzione
Sulla terza questione, la Corte afferma che una condizione di esecuzione deve, in linea di principio, essere indicata nell’avviso o nei documenti di gara. Tuttavia, nel caso di specie, la mancata menzione espressa dell’obbligo di produrre l’autorizzazione con l’offerta non poteva portare al rigetto dell’offerta per il solo fatto che il documento non era stato presentato al momento della gara.
La Corte sottolinea che gli articoli 4 e 5 del regolamento n. 1013/2006 presuppongono che l’operatore disponga di informazioni dettagliate sui rifiuti, sul loro quantitativo, sulla composizione, sull’itinerario e sul trasporto, ma tali elementi attengono all’esecuzione materiale dell’appalto. Inoltre, imporre all’offerente di soddisfare sin dall’offerta tutte le condizioni di esecuzione sarebbe eccessivo e dissuasivo, con violazione dei principi di proporzionalità e trasparenza.
Ne consegue che l’offerta non può essere respinta solo perché, al momento della presentazione, l’offerente non fornisce la prova di una condizione di esecuzione dell’appalto.
Ragionamento della Corte: questioni assorbite e irricevibilità
Poiché l’obbligo di autorizzazione è stato qualificato come condizione di esecuzione, non occorreva rispondere alla seconda e alla quarta questione, formulate ipotizzando che si trattasse di un criterio di selezione qualitativa.
La quinta questione è stata invece dichiarata irricevibile. La Corte rileva che essa era formulata in termini astratti e generali e che la decisione di rinvio non forniva elementi sufficienti per individuare un nesso concreto con la controversia principale.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’obbligo di disporre dell’autorizzazione preventiva prevista dal regolamento n. 1013/2006 costituisce una condizione di esecuzione dell’appalto;
- l’articolo 70 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, osta al rigetto dell’offerta per il solo fatto che l’offerente non abbia prodotto, con l’offerta, la prova di tale condizione.
Principio affermato
La pronuncia afferma che, negli appalti pubblici di gestione dei rifiuti, le autorizzazioni richieste per effettuare spedizioni transfrontaliere di rifiuti non sono criteri di selezione ma condizioni di esecuzione; pertanto, la loro prova può essere pretesa nella fase esecutiva e non è legittimo escludere l’offerta solo perché il documento non accompagna la proposta iniziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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