Sentenza n. 240/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che, in autotutela, ha annullato e sostituito il precedente decreto disponendo il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e la confisca delle armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il provvedimento prefettizio deducendo: violazioni formali consistenti nella mancata indicazione del numero di protocollo e nel rinvio al precedente decreto, ormai annullato; violazione delle norme sul procedimento amministrativo per mancata riapertura del procedimento; insussistenza dei presupposti del divieto, in assenza di una definitiva condanna penale, nonché omessa motivazione; eccesso di potere per mancanza dei presupposti e difetto di motivazione. Il provvedimento traeva origine da un accesso dei Carabinieri presso l’abitazione del ricorrente, durante il quale erano state riscontrate modalità di custodia non idonee per tre fucili: uno collocato in un guardaroba accessibile, uno smontato in un armadio non blindato e uno custodito nella camera da letto. Il procedimento penale per omessa custodia si era concluso mediante oblazione, dopo l’opposizione a un decreto penale di condanna.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la mancata indicazione del numero di protocollo costituisse una mera irregolarità formale non invalidante e che il provvedimento non fosse motivato mediante un mero rinvio al precedente decreto, poiché dava conto delle risultanze istruttorie e delle osservazioni del ricorrente. Ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che l’Amministrazione aveva esaminato e confutato le osservazioni presentate; ha inoltre richiamato l’art. 21-octies l. 241/1990, secondo cui il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione di avvio quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Nel merito, ha affermato che il potere prefettizio in materia di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è diretto alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva. Esso consente una valutazione prognostica dell’affidabilità dell’interessato, fondata anche su un episodio isolato purché significativo, senza necessità di una condanna penale definitiva. L’oblazione non impedisce all’Amministrazione di utilizzare gli elementi di fatto emersi dagli accertamenti di polizia e dal procedimento penale. Nel caso concreto, le modalità di custodia, con armi accessibili e impropriamente distribuite nell’abitazione, erano sufficienti a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità, non manifestamente irragionevole. Ricorso respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 21-octies l. 241/1990
il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La violazione della comunicazione di avvio non determina l’annullabilità quando l’Amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto, inoltre, le osservazioni dell’interessato erano state esaminate e confutate.
art. 38 T.U.L.P.S.
È richiamato quale base della disciplina relativa alla detenzione denunciata di armi e munizioni; il divieto prefettizio è stato ritenuto legittimo sulla base della valutazione preventiva di affidabilità del detentore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è esercitato per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva mediante una valutazione prognostica dell’affidabilità dell’interessato.
- Il divieto di detenzione di armi può essere fondato anche su un singolo episodio, quando le circostanze concrete lo rendano significativo ai fini della prognosi di possibile reiterazione di condotte incompatibili con l’affidabile custodia e utilizzazione delle armi.
- L’esercizio del potere prefettizio in materia di armi non presuppone necessariamente una condanna penale definitiva: l’Amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità su elementi di fatto emersi dagli accertamenti degli organi di polizia e dal procedimento penale, anche quando il reato sia stato estinto mediante oblazione.
- La scelta dell’interessato di definire il procedimento penale mediante oblazione non impedisce all’Amministrazione di utilizzare, in funzione preventiva, gli elementi fattuali accertati nel corso delle indagini e degli accertamenti di polizia.
- La mancata indicazione del numero di protocollo costituisce una mera irregolarità formale non invalidante quando l’atto sia comunque identificabile e adeguatamente motivato; non ricorre motivazione per relationem illegittima se il provvedimento espone autonomamente le risultanze istruttorie e valuta le osservazioni dell’interessato.
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