Provvedimento AGCM I806C n. 30019 del 15/02/2022
ACCORDI TRA OPERATORI DEL SETTORE DEI SERVIZI CON ELICOTTERO-RETTIFICA SANZIONE BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA E BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES INTERNATIONAL
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, la sanzione già inflitta nel 2019 a Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A. per la partecipazione a un’intesa unica, continuata e complessa riguardante il condizionamento del mercato dei servizi antincendio boschivo con elicottero e la fissazione ex ante del prezziario dei servizi con elicottero nell’ambito dell’AEI, in violazione dell’articolo 101 TFUE. L’AGCM esclude dal fatturato rilevante le società del gruppo operanti all’estero e riduce il massimo edittale da 50.612.057 a 18.049.410 euro, importo definitivamente applicato in solido alle due società.
Rettifica della sanzione inflitta in solido a Babcock Mission Critical Services Italia e International per due intese anticoncorrenziali nel settore dei servizi con elicottero; importo rideterminato a 18.049.410 euro.
Rettifica della sanzione Babcock nel settore dei servizi con elicottero
Il provvedimento n. 30019 del 15 febbraio 2022 riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione già irrogata a Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A. e Babcock Mission Critical Services International S.A. nell’ambito del procedimento concluso con il provvedimento AGCM n. 27563 del 13 febbraio 2019. L’illecito sostanziale era già stato accertato e non viene riesaminato nel merito; l’intervento riguarda la quantificazione della sanzione in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato.
Parti e posizione nel gruppo
BMCS Italia opera principalmente nel trasporto aereo non di linea con elicotteri. Al momento delle condotte, il suo capitale era interamente detenuto da BMCS International, a sua volta controllata da Babcock International Group PLC. BMCS Italia deteneva inoltre il 100% di BMCS Fleet Management, il 90% di BMCS Ghana e il 100% di BMCS Congo.
Infrazioni accertate con il provvedimento originario
L’AGCM aveva accertato, in violazione dell’articolo 101 TFUE, due componenti di un’intesa unica, continuata e complessa:
- un’intesa tra Airgreen, Elifriulia, Eliossola, Elitellina, Heliwest e Star Work Sky, avente a oggetto il condizionamento del mercato dei servizi di antincendio boschivo con elicottero (AIB);
- un’intesa alla quale partecipavano, tra gli altri, BMCS Italia in solido con BMCS International, nonché AEI, avente a oggetto la fissazione ex ante, nell’ambito dell’associazione di categoria, del prezziario relativo ai servizi con elicottero.
Per tali violazioni la sanzione originariamente applicata in solido a BMCS Italia e BMCS International era pari a 50.612.057 euro.
Sentenze del Consiglio di Stato e riapertura della quantificazione
Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 5058 del 2 luglio 2021 e n. 5918 del 18 agosto 2021, ha annullato il provvedimento del 2019 limitatamente alla determinazione della sanzione nei confronti delle due società Babcock. Secondo il giudice, ai fini del fatturato da considerare per il limite edittale, doveva rilevare soltanto il rapporto di controllante e controllata tra BMCS International e BMCS Italia, senza includere altre imprese del gruppo non operanti in Italia o impossibilitate a prevenire o far cessare l’illecito.
Il Consiglio di Stato ha inoltre richiesto di considerare il momento in cui era divenuto effettivo il controllo totalitario di BMCS International su BMCS Italia, indicato dalle parti nel 2014. L’AGCM ritiene tuttavia che tale profilo non incida sulla sanzione rideterminata, poiché il rapporto di controllo aveva rilevanza esclusivamente ai fini del calcolo del massimo edittale, non della durata o della gravità della condotta.
Attività istruttoria
L’AGCM ha avviato il 21 settembre 2021 il procedimento di rideterminazione della sanzione. BMCS Italia e BMCS International hanno esercitato i diritti di difesa mediante:
- memoria del 15 novembre 2021;
- audizione del 16 novembre 2021;
- ulteriori osservazioni e trasmissione dei dati di fatturato il 26 novembre 2021;
- memoria conclusiva del 28 gennaio 2022.
Criteri di calcolo originari
Nel provvedimento del 2019 l’AGCM aveva applicato i criteri delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni. L’importo base era stato determinato in 161.729.384 euro, sulla base del 10% del valore delle vendite realizzate nel mercato rilevante e della durata dell’infrazione. L’importo era stato poi ridotto del 5% per una circostanza attenuante, fino a 153.642.915 euro.
Poiché tale importo superava il limite massimo previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990, la sanzione era stata ricondotta al 10% del fatturato mondiale complessivo dell’impresa, precedentemente quantificato considerando tutte le imprese controllate da BMCS International, incluso BMCS Italia.
Nuovo perimetro del fatturato rilevante
In ottemperanza alle sentenze, l’AGCM considera soltanto il fatturato di:
- BMCS International;
- BMCS Italia;
- BMCS Fleet.
Sono escluse le società controllate operanti all’estero, tra cui BMCS Ghana, BMCS Congo e le ulteriori società del gruppo non operanti in Italia. Il fatturato mondiale rilevante è quello dell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, ossia l’esercizio chiuso il 31 marzo 2018.
L’AGCM quantifica tale fatturato in 180.494.104 euro, al netto delle vendite infragruppo tra le sole società incluse nel perimetro. Respinge invece la richiesta delle parti di sottrarre anche le vendite effettuate da BMCS Italia verso BMCS Ghana e BMCS Congo. Secondo l’Autorità, le vendite infragruppo devono essere eliminate soltanto quando riguardano società i cui fatturati siano entrambi inclusi nel calcolo, così da evitare duplicazioni. Il riferimento al fatturato mondiale dell’ultimo esercizio anteriore alla diffida resta conforme all’articolo 15, comma 1-bis, della legge n. 287/1990 e alla giurisprudenza nazionale e unionale.
Rigetto delle ulteriori richieste delle società
Le società avevano chiesto di escludere dal valore delle vendite rilevanti anche i ricavi relativi ai servizi HEMS, cioè elisoccorso, e Oil & Gas, richiamando una diversa sentenza del Consiglio di Stato relativa ad Air Corporate e Airi. Avevano inoltre invocato il principio di proporzionalità e il punto 34 delle Linee guida per ottenere una riduzione in autotutela.
L’AGCM respinge tali richieste perché il procedimento è limitato all’esecuzione delle sentenze n. 5058/2021 e n. 5918/2021 e non consente di riesaminare ulteriori profili della sanzione. L’Autorità osserva inoltre che la riconduzione della sanzione al massimo edittale costituisce una garanzia per le imprese ed è coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Nuova sanzione e dispositivo
Il 10% del fatturato mondiale rilevante di 180.494.104 euro determina un massimo edittale di 18.049.410 euro. Poiché l’importo risultante dai criteri ordinari, pari a 153.642.915 euro, resta superiore anche al nuovo limite, la sanzione viene fissata in 18.049.410 euro.
L’importo è applicato in solido a BMCS Italia e BMCS International per le condotte già accertate con il provvedimento n. 27563/2019. Il provvedimento non modifica l’accertamento dell’infrazione né la qualificazione delle condotte ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
Pagamento e tutela giurisdizionale
La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione, con le modalità indicate dall’AGCM, e l’avvenuto pagamento deve essere comunicato all’Autorità. Il provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.
Punti principali
Infrazioni accertate nel 2019
Il provvedimento originario n. 27563/2019 aveva accertato due articolazioni di un’intesa unica, continuata e complessa, entrambe contrarie all’articolo 101 TFUE: il condizionamento del mercato dei servizi AIB con elicottero e la fissazione ex ante, nell’ambito dell’Associazione Elicotteristica Italiana, del prezziario dei servizi con elicottero.
Intervento del Consiglio di Stato
Le sentenze n. 5058/2021 e n. 5918/2021 hanno annullato il provvedimento limitatamente alla determinazione della sanzione a carico, rispettivamente, di BMCS Italia e BMCS International, imponendo una nuova quantificazione fondata sulla sola solidarietà verticale tra controllante e controllata e sull’esclusione delle altre società del gruppo non operanti in Italia o impossibilitate a prevenire o far cessare l’illecito.
Nuovo perimetro del fatturato
Ai fini del limite massimo del 10% previsto dall’articolo 15 della legge n. 287/1990, l’AGCM considera esclusivamente i fatturati di BMCS International, BMCS Italia e BMCS Fleet, al netto delle vendite infragruppo tra tali società. Non vengono invece sottratte le vendite di BMCS Italia verso BMCS Ghana e BMCS Congo, perché il fatturato rilevante è quello mondiale dell’impresa e le vendite infragruppo rilevano solo per evitare duplicazioni tra società incluse nel calcolo.
Quantificazione finale
Il fatturato mondiale rilevante, riferito all’esercizio chiuso il 31 marzo 2018, è pari a 180.494.104 euro; il massimo edittale del 10% è quindi pari a 18.049.410 euro. Poiché l’importo base della sanzione, già ridotto del 5% e pari a 153.642.915 euro, supera tale limite, la sanzione finale viene ricondotta a 18.049.410 euro.
Obblighi e impugnazione
La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione. Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR Lazio entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di AGCM
- Intesa e abuso · 15 feb 2022Provvedimento AGCM A549 n. 30007 del 15/02/2022
- Intesa e abuso · 15 feb 2022Provvedimento AGCM I850 n. 30002 del 15/02/2022
- Intesa e abuso · 8 feb 2022Provvedimento AGCM A536 n. 29983 del 08/02/2022
- Intesa e abuso · 8 feb 2022Provvedimento AGCM I840 n. 29987 del 08/02/2022
- Intesa e abuso · 8 feb 2022Provvedimento AGCM A524 n. 29982 del 08/02/2022
- Intesa e abuso · 22 feb 2022Provvedimento AGCM A545 n. 30035 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in AGCM →