Provvedimento AGCM A536 n. 29983 del 08/02/2022
REGIONE TOSCANA/GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda il procedimento A536 avviato nei confronti di numerose imprese di trasporto pubblico locale operanti in Toscana, cui è contestato un possibile abuso di posizione dominante consistente nel mancato trasferimento ad Autolinee Toscane S.p.A. di informazioni, dati e beni essenziali necessari al subentro nella gestione del servizio regionale. L’AGCM aveva adottato misure cautelari e successivamente esteso il procedimento ad ulteriori società e alla mancata cessione, anche transitoria, di beni essenziali. Considerata la complessità del caso e l’ampia documentazione, l’Autorità ha prorogato il termine di conclusione dal 31 marzo al 30 giugno 2022.
Proroga del procedimento AGCM A536 relativo al presunto abuso di posizione dominante nella gara per il servizio di trasporto pubblico locale in Toscana; termine finale prorogato al 30 giugno 2022.
Procedimento A536: gara per l’affidamento del trasporto pubblico locale in Toscana
Il provvedimento riguarda esclusivamente la proroga del termine di conclusione del procedimento istruttorio A536, relativo al subentro di Autolinee Toscane S.p.A. nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nell’Ambito Regionale Toscano. L’istruttoria è stata avviata per verificare possibili violazioni dell’articolo 102 TFUE da parte di una pluralità di imprese e consorzi già operanti nel settore.
Parti e origine del procedimento
Il procedimento è stato avviato il 3 giugno 2020 nei confronti di numerose società e consorzi di trasporto pubblico locale, tra cui ATAF&Linea S.c. a r.l., Ataf Gestioni S.r.l., Li-nea S.p.A., Tiemme S.p.A., Siena Mobilità S.c. a r.l., ByBus S.c. a r.l., BusItalia-Sita Nord S.r.l., CTT Nord S.r.l., Vaibus S.c. a r.l. e ulteriori operatori toscani.
L’oggetto iniziale consisteva nell’accertamento di una possibile condotta abusiva derivante dal mancato trasferimento delle informazioni e dei dati necessari, nonché dalla mancata attuazione degli atti propedeutici al trasferimento dei beni essenziali per consentire ad Autolinee Toscane S.p.A. di subentrare nell’offerta dei servizi di trasporto pubblico locale.
Qualificazione giuridica e condotte esaminate
La contestazione è stata formulata ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Dal testo non risulta una contestazione ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 né una fattispecie di intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
Le condotte oggetto di esame riguardavano, in particolare:
- il mancato trasferimento di informazioni e dati necessari al subentro;
- la mancata trasmissione dei dati e documenti relativi ai beni immobili essenziali;
- la mancata predisposizione degli atti necessari alla cancellazione delle ipoteche sugli immobili;
- la mancata trasmissione dei dati e documenti relativi ai sistemi AVM cofinanziati dalla Regione Toscana e vincolati al servizio;
- la mancata comunicazione degli elenchi degli abbonati;
- il mancato trasferimento, anche temporaneo, di beni essenziali, inclusi immobili in vendita o locazione, autobus e altri beni mobili.
Misure cautelari
Con la delibera del 3 giugno 2020 l’AGCM ha adottato misure cautelari provvisorie ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990. Le misure imponevano alle società interessate, ciascuna per la propria competenza, di trasmettere le informazioni e la documentazione necessarie per il subentro di Autolinee Toscane S.p.A.
Le misure cautelari sono state confermate con delibera del 23 giugno 2020. Successivamente, il 23 ottobre 2020, l’Autorità ha preso atto delle attività svolte dalle parti in esecuzione degli obblighi cautelari.
Estensione soggettiva e oggettiva
Con delibera del 22 dicembre 2020 l’istruttoria è stata estesa nei confronti di Rete Automobilistica Maremmana Amiatina S.p.A. (R.A.M.A.), Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l.
La stessa delibera ha ampliato l’oggetto della contestazione, includendo la presunta mancata messa a disposizione, anche in via transitoria, dei beni essenziali necessari al subentro di Autolinee Toscane S.p.A. Tale estensione ha riguardato beni immobili destinati alla vendita o alla locazione, autobus e altri beni mobili detenuti da alcune delle imprese già parti del procedimento e dai nuovi soggetti coinvolti.
Ragioni della proroga
Il termine di chiusura del procedimento era stato fissato al 31 marzo 2022 con la precedente proroga del 20 luglio 2021. L’Autorità ha rilevato:
- la complessità della fattispecie;
- l’ampia mole della documentazione acquisita nel fascicolo;
- la necessità di assicurare alle parti il più ampio esercizio del diritto di difesa;
- l’esigenza di garantire il pieno svolgimento del contraddittorio.
Sulla base di tali elementi, l’AGCM ha ritenuto necessario prorogare ulteriormente il termine di conclusione.
Esito del provvedimento
Il provvedimento non definisce nel merito l’esistenza dell’abuso di posizione dominante e non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione, né dispone sanzioni pecuniarie. L’Autorità ha esclusivamente prorogato al 30 giugno 2022 il termine per la conclusione del procedimento A536, disponendo la notificazione del provvedimento ai soggetti interessati e la pubblicazione nel Bollettino dell’AGCM.
Punti principali
Oggetto del procedimento
Il procedimento A536 riguarda possibili violazioni dell’articolo 102 TFUE connesse al mancato trasferimento ad Autolinee Toscane S.p.A. di informazioni, dati, documenti e beni essenziali necessari per il subentro nell’offerta dei servizi di trasporto pubblico locale nell’Ambito Regionale Toscano.
Soggetti coinvolti
Il procedimento è stato avviato nei confronti di numerose società e consorzi di trasporto toscani, successivamente integrati da Rete Automobilistica Maremmana Amiatina S.p.A., Tra.In S.p.A. e Autolinee Toscana Nord S.r.l.
Misure cautelari
Nel giugno 2020 l’AGCM ha adottato e poi confermato misure cautelari ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990, imponendo la trasmissione di informazioni su ipoteche, beni immobili, sistemi AVM cofinanziati, elenchi abbonati e altri dati necessari al subentro.
Estensione dell’oggetto
Nel dicembre 2020 l’Autorità ha esteso la contestazione alla presunta mancata messa a disposizione, anche in via transitoria, di beni essenziali quali immobili, autobus e altri beni mobili.
Proroga del termine
Per la complessità della fattispecie, l’ampia mole documentale e la necessità di garantire pienamente il diritto di difesa e il contraddittorio, il termine di conclusione è stato prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2022.
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