Cassazione Civile, Ordinanza n. 14372/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affidataria)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affidamento di cavalli stipulato tra un'associazione che si occupa di tutela degli equidi e un'affidataria. L'associazione agiva per la risoluzione del contratto e per la restituzione di alcuni animali, assumendo che il contratto vietasse la riproduzione dei cavalli affidati e imponesse, in caso di accoppiamento fortuito, l'obbligo di informazione immediata e, per i puledri nati, la cessione gratuita all'associazione. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale, in appello, ha riformato la decisione escludendo che la pretesa potesse riguardare alcuni animali e ritenendo non provata la violazione dell'obbligo di non far riprodurre i cavalli, o comunque non provata una violazione idonea a integrare l'inadempimento grave ex art. 1455 c.c. In cassazione l'associazione ha proposto nove motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione per l'interpretazione del contratto, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente letto la clausola come divieto di sfruttamento economico della riproduzione anziché come divieto di riproduzione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella clausola che vietava la riproduzione; 3) violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, lamentando che il tribunale non avesse valorizzato la causa concreta del contratto di affidamento e il profilo selettivo dell'affidataria; 4) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., perché avrebbe dovuto essere la convenuta a provare che la nascita del puledro fosse frutto di accoppiamento fortuito; 5) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. per non avere attribuito rilievo alla pubblicazione di foto del puledro su Facebook quale indizio della violazione contrattuale; 6) ulteriore omesso esame della nascita di un puledro dalla cavalla affidata; 7) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere il tribunale ammesso nuove difese e prove in appello, nonostante la contumacia della convenuta in primo grado; 8) omesso esame del fatto che il puledro fosse stato intestato all'azienda agricola della resistente; 9) violazione degli artt. 232 e 116 c.p.c. per non avere valorizzato la mancata risposta all'interpello. La Corte ha respinto tutti i motivi, affermando che l'interpretazione del contratto era attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione plausibile; che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può riguardare la sola interpretazione di una clausola; che la ricorrente non aveva specificato quali canoni ermeneutici fossero stati violati; che, trattandosi di obbligazione negativa, l'onere della prova dell'inadempimento gravava sul creditore; che non era consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del fatto; che la contumacia non impedisce al convenuto costituitosi in appello di contestare i fatti allegati; e che la mancata risposta all'interpello non produce automaticamente confessione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'associazione affidante. Ha ritenuto infondati o inammissibili i nove motivi proposti, confermando la decisione del tribunale che aveva escluso la risoluzione del contratto e la restituzione degli animali. La Corte ha dato rilievo, in particolare, al fatto che l'interpretazione del contratto operata dal giudice di merito era una delle possibili letture plausibili della clausola, che i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. non potevano essere usati per contestare l'interpretazione di una clausola negoziale, e che, nelle obbligazioni negative, la prova dell'inadempimento resta a carico del creditore. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per denunciare un vizio motivazionale, ma la Corte esclude che vi fosse una motivazione mancante o apparente nell'interpretazione del contratto
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione sufficiente della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
evocato come parametro della motivazione della decisione
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto a una decisione motivata
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza per anomalia motivazionale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio riguarda fatti storici decisivi e non la sola interpretazione di una clausola contrattuale
art. 1362 c.c. e ss.
i canoni di ermeneutica contrattuale devono essere specificamente indicati e la censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra interpretazioni alternative
art. 1218 c.c.
richiamato nella censura sulla ripartizione dell'onere della prova dell'inadempimento
art. 2697 c.c.
la Corte conferma che, nelle obbligazioni negative, l'onere di provare l'inadempimento grava sul creditore
art. 1453 c.c.
richiamato come base della domanda di risoluzione per inadempimento
art. 1455 c.c.
la Corte conferma la valutazione di non gravità dell'eventuale violazione dell'obbligo di informazione
art. 345 c.p.c.
il divieto di nuove difese o prove in appello non impedisce al convenuto contumace in primo grado, poi costituitosi in appello, di contestare i fatti allegati
art. 232 c.p.c.
la mancata risposta all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma solo una facoltà valutativa del giudice
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti consentiti
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale sulla trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente adeguata e se la ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa della clausola.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non l'interpretazione di clausole negoziali o la critica del risultato ermeneutico raggiunto dal giudice.
- Quando di una clausola contrattuale sono possibili più interpretazioni plausibili, la parte soccombente non può dolersi in cassazione del fatto che il giudice abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa sostenuta.
- Nelle obbligazioni negative, la prova dell'inadempimento grava sul creditore, poiché la violazione si concreta in un fatto positivo; non opera il medesimo schema probatorio proprio delle obbligazioni di dare o fare.
- La contumacia del convenuto in primo grado non equivale a confessione né a non contestazione presunta; il convenuto che si costituisca in appello può contestare i fatti posti a fondamento della domanda.
- La mancata risposta all'interrogatorio formale non determina automaticamente l'ammissione dei fatti, ma attribuisce al giudice una facoltà valutativa da esercitare nel quadro dell'intera risultanza probatoria.
- Per ottenere la risoluzione per inadempimento è necessario dimostrare un inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.c.; la mera violazione di un obbligo accessorio o informativo non basta se non supera la soglia della non scarsa importanza.
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