Corte di giustizia, Sentenza C-58/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 gennaio 2018. — INEOS Köln GmbH contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni – Periodo 2013‑2020 – Decisione 2011/278/UE – Articolo 3, lettera h) – Nozione di “sottoimpianto con emissioni di processo” – Emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato – Residui liquidi – Esclusione. — Causa C-58/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta restrittivamente la nozione di "sottoimpianto con emissioni di processo" nella disciplina dell’assegnazione gratuita di quote ETS. Conferma che il regime armonizzato e le sue finalità di riduzione delle emissioni valgono per le emissioni collegate ai gas di scarico, non per i residui liquidi contenenti carbonio parzialmente ossidato. Ne consegue che uno Stato membro può escludere tali residui liquidi dall’assegnazione gratuita di quote.
Interpretazione della nozione di "sottoimpianto con emissioni di processo" e esclusione dei residui liquidi contenenti carbonio parzialmente ossidato dall’assegnazione gratuita di quote ETS.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278/UE debba essere interpretato nel senso che la nozione di "sottoimpianto con emissioni di processo" richiede che il carbonio parzialmente ossidato sia allo stato gassoso, oppure se ricomprenda anche il carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido, con conseguente diritto all’assegnazione gratuita di quote per le emissioni derivanti dalla sua combustione.
Principio di diritto
L’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278/UE non impone di includere nella nozione di "sottoimpianto con emissioni di processo" le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato contenuto in residui liquidi: una normativa nazionale può quindi escluderle dall’assegnazione gratuita di quote. La Corte fonda la soluzione sulla ratio della disciplina ETS e sugli obiettivi di riduzione delle emissioni, rilevando che il recupero energetico e la considerazione delle emissioni di processo sono pensati per i gas di scarico inevitabili, non per residui liquidi la cui combustione può aumentare le emissioni e le cui emissioni sono evitabili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/87/CE
- Direttiva 2009/29/CE
- Decisione 2011/278/UE
- Articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE
- Articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278/UE
- Articolo 6 della decisione 2011/278/UE
- Articolo 10 della decisione 2011/278/UE
- Articolo 9, paragrafo 1, della legge tedesca sullo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra (Treibhgas-Emissionshandelsgesetz)
- Articolo 2, punti 17 e 29, della ZuV 2020
Interpretazione della nozione di "sottoimpianto con emissioni di processo" e residui liquidi nel sistema ETS
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin nell’ambito di una controversia tra INEOS Köln GmbH e la Repubblica federale di Germania. La questione riguarda l’accesso all’assegnazione gratuita di quote di emissione per le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato contenuto in residui liquidi, ai sensi della decisione 2011/278/UE.
Fatti e procedimento principale
INEOS gestisce un polo petrolchimico con una centrale termica che produce vapore bruciando residui liquidi e gassosi derivanti dai processi chimici del sito. La società aveva chiesto quote gratuite per il periodo 2013-2020, includendo un sottoimpianto qualificato come "con emissioni di processo". L’autorità tedesca competente ha negato le quote per la parte relativa ai residui liquidi, ritenendo che la normativa nazionale si applicasse solo ai residui gassosi. Il ricorso proposto da INEOS contro tale diniego ha portato al rinvio pregiudiziale.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama la direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, in particolare l’articolo 10 bis, che disciplina le norme transitorie per l’assegnazione gratuita delle quote nel periodo 2013-2020. Tale disciplina è attuata dalla decisione 2011/278/UE, che fissa regole armonizzate a livello unionale per il calcolo delle quote gratuite.
Sono rilevanti soprattutto:
- l’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278/UE, che definisce il "sottoimpianto con emissioni di processo";
- l’articolo 6, che impone agli Stati membri di suddividere gli impianti in sottoimpianti secondo la natura dell’attività;
- l’articolo 10, che regola il calcolo delle quote annuali gratuite;
- l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, che mira a incentivare riduzioni di emissioni e tecniche efficienti sotto il profilo energetico.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede se la nozione di "sottoimpianto con emissioni di processo" presupponga che il carbonio parzialmente ossidato sia in stato gassoso oppure se possa comprendere anche il carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il testo dell’articolo 3, lettera h), iv), della decisione 2011/278/UE non è decisivo, perché non indica espressamente lo stato di aggregazione del carbonio parzialmente ossidato.
Per interpretare la disposizione, la Corte si fonda sulla ratio della normativa ETS e sugli obiettivi perseguiti:
- il sistema ETS mira alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e tutela dell’ambiente;
- l’assegnazione gratuita è una fase transitoria, regolata da norme armonizzate per minimizzare le distorsioni della concorrenza;
- il recupero energetico efficiente è richiamato dalla direttiva e dalla decisione soprattutto con riferimento ai gas di scarico.
La Corte valorizza il fatto che i documenti guida della Commissione riguardano unicamente i gas di scarico e che nessuna disposizione della direttiva 2003/87/CE o della decisione 2011/278/UE menziona il recupero energetico dei residui liquidi contenenti carbonio parzialmente ossidato.
Sotto il profilo teleologico, la Corte distingue nettamente tra:
- gas di scarico, la cui combustione è in generale inevitabile e normalmente riduce le emissioni complessive;
- residui liquidi, la cui combustione genera emissioni che possono essere evitate mediante smistamento o trattamento e che, quindi, può aumentare le emissioni di gas a effetto serra.
Ne deriva che estendere la nozione di emissioni di processo ai residui liquidi sarebbe contrario agli obiettivi di riduzione delle emissioni e di incentivo alle tecniche efficienti perseguiti dalla disciplina unionale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278/UE non osta a una normativa nazionale che esclude dalla nozione di "sottoimpianto con emissioni di processo" le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido.
Principio affermato
La disciplina unionale sull’assegnazione gratuita di quote ETS va interpretata restrittivamente quando riguarda i "sottoimpianti con emissioni di processo": tale categoria copre le emissioni collegate alla combustione di carbonio parzialmente ossidato nei gas di scarico, ma non consente di includere i residui liquidi, la cui combustione può essere evitata e non realizza il medesimo recupero energetico efficiente.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli impianti industriali, la sentenza conferma che l’accesso alle quote gratuite per emissioni di processo non può essere esteso oltre i casi espressamente e teleologicamente ricompresi nella disciplina armonizzata. In presenza di residui liquidi, la qualificazione come sottoimpianto con emissioni di processo può essere esclusa dal diritto nazionale purché sia coerente con la decisione 2011/278/UE e con la logica del sistema ETS.
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