Corte di giustizia, Sentenza C-45/17
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 18 gennaio 2018. — Frédéric Jahin contro Ministre de l'Économie et des Finances e Ministre des Affaires sociales et de la Santé. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 e 65 TFUE – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Prelievi sui redditi da capitale che partecipano al finanziamento della previdenza sociale di uno Stato membro – Esenzione per i cittadini dell’Unione europea iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro – Persone fisiche iscritte a un regime previdenziale di uno Stato terzo – Differenza di trattamento – Restrizione – Giustificazione. — Causa C-45/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato se l’esenzione dai prelievi sociali sui redditi patrimoniali, concessa ai cittadini UE assicurati in un altro Stato membro, dovesse estendersi anche a un cittadino francese residente in Cina e assicurato in quel Paese. Ha ritenuto che la disciplina francese costituisca sì una restrizione alla libera circolazione dei capitali verso paesi terzi, ma che la disparità sia giustificata dalla diversa situazione oggettiva tra soggetti coperti dal regolamento n. 883/2004 e soggetti che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Ne consegue che gli articoli 63 e 65 TFUE non ostano alla normativa nazionale controversa.
Libera circolazione dei capitali e contributi sui redditi patrimoniali: legittimità del diverso trattamento tra residenti in uno Stato terzo iscritti a un regime previdenziale extra-UE e cittadini UE coperti dal regolamento n. 883/2004
La questione giuridica
Se gli articoli 63 e 65 TFUE ostino a una disciplina nazionale che assoggetta a prelievi sui redditi da capitale, destinati al finanziamento della previdenza sociale, un cittadino di uno Stato membro residente in uno Stato terzo ed ivi assicurato, mentre esenta i cittadini dell’Unione iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro in forza del principio di unicità della legislazione applicabile previsto dall’articolo 11 del regolamento n. 883/2004; e, in caso contrario, se tale differenza di trattamento possa essere giustificata alla luce dell’articolo 64 TFUE, dell’articolo 65 TFUE e degli obiettivi del regolamento n. 883/2004.
Principio di diritto
Gli articoli 63 e 65 TFUE non ostano a una normativa nazionale che assoggetta ai prelievi sui redditi da capitale, destinati al finanziamento della previdenza sociale, un cittadino di uno Stato membro residente in uno Stato terzo non SEE né svizzero e iscritto a un regime previdenziale di tale Stato, pur esentando i cittadini dell’Unione iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro; la differenza di trattamento è giustificata dalla diversa situazione oggettiva, poiché solo questi ultimi beneficiano del principio di unicità della legislazione applicabile di cui all’articolo 11 del regolamento n. 883/2004.
Norme richiamate
- Articoli 63, 64 e 65 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare articoli 2, 3 e 11
- Regolamento (CEE) n. 1408/71
- Accordo CE-Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone e decisione n. 1/2012 del Comitato misto
- Decisione n. 76/2011 del Comitato misto del SEE
Libera circolazione dei capitali e prelievi sociali sui redditi patrimoniali
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) in materia di contributi/prelievi gravanti su redditi patrimoniali percepiti in Francia, destinati al finanziamento della previdenza sociale. Il punto centrale è se il diverso trattamento tra persone iscritte a un regime previdenziale di uno Stato membro e persone iscritte a un regime previdenziale di uno Stato terzo sia compatibile con gli articoli 63 e 65 TFUE.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Frédéric Jahin, cittadino francese residente in Cina dal 2003 e iscritto a un regime privato di previdenza sociale cinese, è stato assoggettato in Francia, tra il 2012 e il 2014, a vari prelievi relativi a redditi patrimoniali e a una plusvalenza immobiliare. Dopo la sentenza de Ruyter (C‑623/13), il Conseil d’État aveva riconosciuto il diritto all’esenzione/rimborso per le persone iscritte a un regime previdenziale di un altro Stato membro.
Successivamente, le autorità francesi avevano precisato con comunicati stampa che il rimborso spettava solo alle persone iscritte a un regime previdenziale di uno Stato membro, del SEE o della Svizzera, escludendo chi fosse iscritto a un regime di uno Stato terzo. Il sig. Jahin ha impugnato tale esclusione davanti al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 63 TFUE, che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi;
- l’articolo 65 TFUE, che consente talune differenziazioni fiscali ma ne limita l’uso quando si traducono in discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate;
- il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 1, che consacra il principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la diversa disciplina costituisse una restrizione ai movimenti di capitali verso o dai paesi terzi;
- se tale restrizione potesse essere giustificata, sia perché la normativa nazionale sarebbe collegata a un principio dell’ordinamento UE già esistente prima del 31 dicembre 1993, sia perché deriverebbe da una distinzione oggettiva tra contribuenti non comparabili, sia infine per la finalità di coordinamento della previdenza sociale perseguita dal regolamento n. 883/2004.
Ragionamento della Corte sulla restrizione
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 63 TFUE si applica anche ai movimenti di capitali tra Stati membri e paesi terzi. I prelievi in questione, in quanto gravanti su redditi immobiliari e plusvalenze realizzate da una persona fisica residente in uno Stato terzo, rientrano nella nozione di movimenti di capitali.
La differenza di trattamento è idonea a dissuadere i cittadini di uno Stato membro residenti in un paese terzo, iscritti a un regime previdenziale extra-UE, dall’investire immobili nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Ne deriva che la normativa nazionale integra, in linea di principio, una restrizione vietata dall’articolo 63 TFUE.
Giustificazione ai sensi dell’articolo 65 TFUE
La Corte ricorda che l’articolo 65 TFUE consente trattamenti differenziati solo se riguardano situazioni non oggettivamente comparabili o se sono giustificati da motivi imperativi di interesse generale, e purché non si traducano in discriminazioni arbitrarie.
Nel caso esaminato, la Corte distingue due ipotesi:
- un cittadino dell’Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro;
- un cittadino dello Stato membro interessato residente in uno Stato terzo, non SEE né svizzero, e iscritto a un regime previdenziale di tale Stato terzo.
Secondo la Corte, queste due situazioni non sono comparabili, perché solo il primo soggetto rientra nell’ambito del regolamento n. 883/2004 e beneficia del principio di unicità della legislazione applicabile. Quel principio mira a evitare sovrapposizioni di legislazioni nazionali e disparità derivanti dal cumulo di sistemi di sicurezza sociale, ma riguarda i cittadini dell’Unione che si spostano all’interno dell’Unione.
Al contrario, il cittadino residente in uno Stato terzo non ha esercitato la libertà di circolazione all’interno dell’Unione e non può invocare il beneficio di quel principio. La Corte sottolinea inoltre che il TFUE non contiene disposizioni che estendano la libera circolazione dei lavoratori a chi si sposta verso paesi terzi; un’interpretazione più ampia finirebbe per attribuire a tali persone un vantaggio previsto per la mobilità intra-UE.
Decisione
La Corte conclude che gli articoli 63 e 65 TFUE non ostano alla normativa nazionale francese che assoggetta ai prelievi sui redditi da capitale un cittadino francese residente in uno Stato terzo e iscritto a un regime previdenziale di tale Stato, mentre esenta i cittadini dell’Unione iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro in forza dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2004.
Principio affermato
La differenza di trattamento tra contribuenti coperti dal regolamento n. 883/2004 e contribuenti residenti in un paese terzo non SEE né svizzero è compatibile con il diritto dell’Unione quando deriva dalla diversa sfera di applicazione del coordinamento europeo dei sistemi di sicurezza sociale. In tal caso, la restrizione ai movimenti di capitali è giustificata dalla diversa situazione oggettiva dei contribuenti e non integra una discriminazione vietata dall’articolo 65 TFUE.
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